Mercoledì 17 Luglio 2024
area riservata
ASAPS.it su
Corte di Cassazione 23/04/2007

Giurisprudenza di legittimità – di merito - SANZIONI AMMINISTRATIVE - IMPIANTI PUBBLICITARI - CONCORSO FORMALE

(Cass. Civ., sezione II, 9 marzo 2007, n. 5412)

 

Giurisprudenza di legittimità – di merito
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sezione II, 9 marzo 2007, n. 5412

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IMPIANTI PUBBLICITARI - CONCORSO FORMALE

La collocazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico senza autorizzazione comporta la violazione, a mezzo di tale unica condotta, sia dell’art. 23 del codice della strada (che vieta la collocazione sulla sede stradale e sulle sue pertinenze, o in prossimità della stessa, di "insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione"), sia dell’art. 25 (che vieta, invece, di utilizzare "con propri impianti ed opere", senza autorizzazione dell’ente proprietario, la sede stradale e le relative pertinenze). 

 

Svolgimento del processo

La S.r.l. A.P. Italia ha impugnato, nei confronti della Prefettura di Firenze, con ricorso notificato il 26.3.05, la sentenza del Giudice di Pace di Firenze, depositata il 12.2.04, che le aveva rigettato l’opposizione all’ordinanza ingiunzione del Prefetto di Firenze, inerente alla violazione dell’art. 25 C.d.S., per aver posto "nella fascia di pertinenza stradale", un telaio metallico senza la prescritta autorizzazione.
Lamenta la violazione degli artt. 23 e 25 C.d.S., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, dato che il Giudice di Pace non aveva applicato il principio di specialità, ritenendo erroneamente che la violazione dell’art. 23 C.d.S. contestatele per l’applicazione di un cartello pubblicitario su un telaio, costituisse un’infrazione diversa.
La Prefettura non resiste.

Motivi della decisione

Il ricorso è affetto da manifesta infondatezza. Infatti mentre l’art. 23 C.d.S. vieta l’affissione pubblicitaria non autorizzata comunque "visibile" dalle strade, indipendentemente dal fatto che il relativo impianto occupi o meno il suolo pubblico; l’art. 25 C.d.S. ha invece per oggetto in modo specifico l’occupazione non autorizzata della proprietà stradale; e di conseguenza, essendo diversi gli interessi tutelati, in alcun modo la previsione di cui all’art. 25 C.d.S. può ritenersi assorbita in quella di cui all’art. 23. Donde quando, come nella verificatasi ipotesi, un impianto pubblicitario, collocato sul suolo pubblico, è privo di ogni autorizzazione, viola entrambe le distinte menzionate disposizioni; che risultano pertanto legittimamente applicate in modo concorrente.
L’omessa costituzione della Prefettura, esonera dalla liquidazione delle spese.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Così deciso il 22.09.2006

 

Depositato in cancelleria il 9 marzo 2007


© asaps.it
Lunedì, 23 Aprile 2007
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK