Giurisprudenza di legittimità – di
merito SANZIONI AMMINISTRATIVE - IMPIANTI
PUBBLICITARI - CONCORSO FORMALE La collocazione di
impianti pubblicitari su suolo pubblico senza autorizzazione comporta la
violazione, a mezzo di tale unica condotta, sia dell’art. 23 del codice della
strada (che vieta la collocazione sulla sede stradale e sulle sue pertinenze, o
in prossimità della stessa, di "insegne, cartelli, manifesti, impianti di
pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose,
visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma,
colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica
stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o
l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o
distrarne l’attenzione, con conseguente pericolo per la sicurezza della
circolazione"), sia dell’art. 25 (che vieta, invece, di utilizzare
"con propri impianti ed opere", senza autorizzazione dell’ente
proprietario, la sede stradale e le relative pertinenze). Svolgimento del processo La S.r.l. A.P. Italia ha impugnato, nei confronti
della Prefettura di Firenze, con ricorso notificato il 26.3.05, la sentenza del
Giudice di Pace di Firenze, depositata il 12.2.04, che le aveva rigettato
l’opposizione all’ordinanza ingiunzione del Prefetto di Firenze, inerente alla violazione
dell’art. 25 C.d.S., per aver posto "nella fascia di pertinenza
stradale", un telaio metallico senza la prescritta autorizzazione. Motivi della decisione Il ricorso è affetto
da manifesta infondatezza. Infatti mentre l’art. 23 C.d.S. vieta l’affissione
pubblicitaria non autorizzata comunque "visibile" dalle strade, indipendentemente
dal fatto che il relativo impianto occupi o meno il suolo pubblico; l’art. 25
C.d.S. ha invece per oggetto in modo specifico l’occupazione non autorizzata della
proprietà stradale; e di conseguenza, essendo diversi gli interessi tutelati,
in alcun modo la previsione di cui all’art. 25 C.d.S. può ritenersi assorbita
in quella di cui all’art. 23. Donde quando, come nella verificatasi ipotesi, un
impianto pubblicitario, collocato sul suolo pubblico, è privo
di ogni autorizzazione, viola entrambe le distinte menzionate disposizioni; che
risultano pertanto legittimamente applicate in modo concorrente. P.Q.M. Respinge
il ricorso. Così
deciso il 22.09.2006 Depositato in cancelleria il 9 marzo 2007 |
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