Gentilissima
redazione Asaps, ancora un altro quesito per Voi: se un veicolo classificato
mezzo d’opera, in regola col pagamento della tassa d’usura, supera anche il potenziale
che gli viene concesso, è giusto applicare l’art. 10 in violazione dell’art.
62? Nello specifico: autocarro che come limite di categoria può arrivare a
32000 kg, classificato mezzo d’opera può arrivare a 40000 kg; concedendo la
tolleranza del 5% sul limite di categoria, la massa massima ammessa è di 41600
kg. Se il veicolo, a seguito di regolare controllo presso pesa privata
revisionata regolarmente, risulta pesare, ad esempio, 44000 kg, si applica
l’art. 10 o il più comune art. 167/2° (violazione ricadente nella terza
fascia)? Grazie anticipatamente per la risposta. Email-Trapani
***
(Asaps) Il Codice della Strada,
all’articolo 54 (Autoveicoli), comma 1, lettera n) classifica i mezzi d’opera
come “Veicoli o complessi di
veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di
materiali di impiego o di risulta dell’attività edilizia, stradale, di
escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la
marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia;
tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in
eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell’articolo 62 e non superiori a
quelli di cui all’articolo 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali
fissati nell’articolo 61. I mezzi
d’opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o
utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada”. La successiva Legge 23 dicembre
1997 nr. 454, all’articolo 11 (Modifiche al Codice della Strada), comma 2,
annovera tra i materiali assimilati indicati all’articolo 54, comma 1, lettera
n):
- quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese forestali e quelli
derivanti dalla raccolta e compattazione di rifiuti solidi urbani e dallo
spurgo di pozzi neri effettuati mediante idonee apparecchiature installate sui
mezzi d’opera;
- quelli dell’industria siderurgica compresi i coils e i laminati grezzi,
trasportati mediante idonee selle di contenimento installate sui mezzi d’opera.
L’articolo 10 (Veicoli
eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità), comma 3 del Codice
della Strada prescrive che “E’ considerato trasporto in condizioni di
eccezionalità anche quello effettuato con veicoli: ….omissis… f) mezzi d’opera definiti all’articolo 54,
comma 1, lettera n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall’articolo
62 del Codice della Strada. Ma determinante è il dettato
normativo ascritto al comma 7 che recita: “I
veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d’opera
e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell’articolo 62, non sono soggetti
ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:
a) non superino i limiti di
massa indicati nel comma 8 e
comunque i limiti dimensionali dell’articolo 61;
b) circolino nelle strade o in
tratti di strade che nell’archivio di cui all’art. 226 risultino transitabili
per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art.
226;
c) da parte di chi esegue il
trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistono limitazioni di
massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;
d) per essi sia stato corrisposto
l’indennizzo di usura di cui all’art. 34.
Qualora non siano rispettate le
condizioni di cui alle lettere a), b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere
l’apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali ”.
NOTA: Il
comma 8, dell’articolo 10 del Codice della Strada prescrive che la massa
massima complessiva a pieno carico dei mezzi d’opera, purchè l’asse più
caricato non superi le 13t., non può
eccedere per i veicoli a motore isolati a due assi: 20t., a tre assi: 33t.,
a quattro o più assi di cui due anteriori direzionali: 40t.; mentre per i complessi di veicoli a quattro assi: 44t., a cinque o più assi: 56t. e a cinque o più assi per il
trasporto di calcestruzzo in betoniera:
54t.. Alla luce di quanto esposto
appare evidente che un’eccedenza ai limiti di massa indicati al comma 8
dell’articolo 10 del Codice della Strada da parte di un mezzo d’opera, comporta
una violazione riconducibile all’articolo 10, comma 7, lettera a) e 18 del
Codice della Strada perché siamo in presenza di un veicolo che circola in
condizioni di eccezionalità e pertanto assoggettato ad autorizzazione. La stessa Avvocatura Distrettuale di Genova con nota nr. 11029 (CS N 1/2001 R) del 6 agosto 2001 rispondeva alla Prefettura di Genova, in merito ad un quesito
interpretativo sulle eccedenze di peso dovute a merce divisibile accertate
durante la circolazione dei veicoli classificati mezzi d’opera, asserendo: “Si ritiene applicabile la sanzione di cui
all’articolo 10, comma 7, lettera a), e comma 18 del Codice della Strada anche
nel caso in cui venga accertata un’eccedenza di peso dovuta a caricata su un veicolo classificato per
effetto della quale vengano superati gli ulteriori limiti ponderali fissati
dall’articolo 10, comma 8 del Codice summenzionato esclusivamente per tale
tipologia di veicolo. Infatti secondo
l’art. 10, comma 3, lettera f), è considerato anche quello effettuato con veicoli mezzi d’opera quando
questi eccedano i limiti di massa stabiliti dall’art. 62 del Nuovo Codice della
Strada nonostante tali particolari veicoli siano generalmente adibiti al
trasporto di cose . Pertanto la scrivente, sulla base dell’analisi degli articoli predetti
(non sussiste giurisprudenza a tal proposito), concorda con codesta Prefettura
nel ritenere applicabile anche al caso de quo la sanzione di cui all’articolo
10, comma 7, lettera a) e 18 del Nuovo Codice della Strada”. Alla risposta dell’Avvocatura
Distrettuale di Genova fanno seguito le sentenze emesse dal Giudice di Pace di Gemona del Friuli rispettivamente in data 23
ottobre 2001 e 18 dicembre 2003 con le quali
respinge i ricorsi confermando le contestazioni di cui all’articolo 10, comma
7, lettera a) e 18 del Codice della Strada. Con circolare nr. 300/A/23649/101/21/2 del 19 Giugno 1997
il Ministero dell’Interno ha fornito un quadro unitario di tutta la materia
attraverso l’unificazione e l’integrazione degli indirizzi procedurali e delle
disposizioni fino ad allora impartite per quanto riguarda i veicoli eccezionali
e trasporti in condizioni di eccezionalità, nonché le scorte della Polizia
Stradale e le scorte tecniche autorizzate dalla Polizia Stradale”, ma al
paragrafo 7 (Regime sanzionatorio) nell’evidenziare che la disciplina
sanzionatoria dell’articolo 10 del Codice della Strada si applica quando
l’oggetto trasportato è considerato indivisibile, ha “fatto salvo quanto sarà precisato
per i mezzi d’opera”. Ad oggi il Ministero
dell’Interno non ha ancora disciplinato categoricamente, con una apposita
circolare, il regime sanzionatorio da applicare al caso di specie, ovvero al
veicolo classificato mezzo d’opera che ecceda i limiti di massa stabiliti dal
comma 8, dell’articolo 10 del Codice della Strada. Così tra gli operatori di
polizia stradale, a secondo dell’interpretazione, si sono delineate due
correnti di pensiero di cui una (che rappresenta la maggioranza) è per
l’applicazione dell’articolo 167 e l’altra invece per l’applicazione
dell’articolo 10 del Codice della Strada. Per quanto riguarda
l’applicazione della franchigia del 5% ai mezzi d’opera, si rappresenta che il
Ministero dell’Interno con circolare nr. 300/A/2/35396/108/5/1 del 02 ottobre
2001 in merito ad un quesito ha precisato che l’articolo 62, comma 4 del Codice
della Strada, individua esplicitamente solo i complessi veicolari senza fare
riferimento all’applicazione o meno, ai mezzi d’opera isolati, della franchigia
del 5% sui citati limiti legali. Particolare rilevanza viene
espressa nel dettato della predetta circolare laddove “In proposito questo Ufficio, sentito il competente Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti-Ispettorato Generale per la Circolazione e la
Sicurezza Stradale, e tenuto conto che l’art. 167 del C.d.S. prevede per i
veicoli eccezionali la franchigia del 5% calcolata sui limiti legali di cui
all’art. 62, ritiene tale beneficio applicabile, a maggior ragione, anche ai
mezzi d’opera isolati”. Pertanto,“……omissis…..gli organi di polizia stradale, in sede di verifica delle
caratteristiche ponderali dei mezzi d’opera isolati, applicheranno la
franchigia del 5% calcolata sui limiti di massa previsti dall’articolo 62 del
Codice della Strada”. Inoltre per gli accertamenti
della massa dei veicoli mediante pese private, il Ministero dell’Interno con
circolare nr. 300/a/2/55087/101/21/2 del 27 settembre 2002 ha disposto che le
operazioni relative alla verificazione periodica delle pese private da parte
dell’Ufficio Metrico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, hanno validità triennale
ai sensi del D.M. 28 marzo 2000 nr. 182.
E S E M P I O (riportato nel
quesito)
Veicolo: mezzo
d’opera - Peso complessivo autocarro kg 32000
Peso
complessivo mezzo d’opera kg 40000
Peso complessivo autorizzato: kg 40000 + 5% (peso autocarro kg 1600) = kg 41600
Peso accertato: kg 44000
Eccedenza: kg 44000 – kg 41600 = kg 2400 (eccedenza)
Sanzione: Articolo 10, commi 7 lettera a) e 18, del C.d.S. € 681,00
Sospensione:
- patente di guida da 15 a 30 giorni
- carta di circolazione da 1 a 2 mesi
NOTA:
quando la violazione comporta la sanzione accessoria della sospensione della
carta di circolazione si procede al fermo amministrativo del veicolo. (Asaps) |