ORDINANZA
N. 131 REPUBBLICA
ITALIANA composta dai signori: - Franco BILE Presidente - Giovanni Maria FLICK Giudice - Francesco AMIRANTE “ - Ugo DE
SIERVO “ - Romano VACCARELLA “ - Paolo MADDALENA “ - Alfio FINOCCHIARO “ - Alfonso QUARANTA “ - Franco GALLO “ - Luigi MAZZELLA “ - Gaetano SILVESTRI “ - Sabino CASSESE “ - Maria Rita SAULLE “ - Giuseppe TESAURO “ - Paolo Maria NAPOLITANO “ ORDINANZA nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di
comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari),
promosso con ordinanza del 27 febbraio 2006 dal Giudice di pace di Portici nel
procedimento civile vertente tra S. G. ed altra e F. A. ed altra, iscritta al
n. 512 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale,
dell’anno 2006. Udito
nella camera di consiglio del 21 marzo 2007 il Giudice relatore Romano Vaccarella. Ritenuto, che con ordinanza del 27 febbraio 2006,
il Giudice di pace di Portici ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della
legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni
di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la
notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui non prevede che,
avvenuta la consegna del piego al portiere dello stabile, sia data notizia al
destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo lettera
raccomandata; che la questione è stata sollevata nel
corso di un giudizio in cui la convenuta, alla quale la citazione era stata
notificata a mezzo posta nelle mani del portiere dello stabile ove ella
risiede, non si è costituita in giudizio; che, in punto di rilevanza, osserva il
rimettente che l’intervenuto perfezionamento della notifica dell’atto
introduttivo del giudizio, alla stregua del diritto vigente, gli imporrebbe di
dichiarare la contumacia della convenuta e di avviare la causa verso la fase
della trattazione; che, in punto di non manifesta
infondatezza, il rimettente rileva che la disciplina di cui all’art. 7 della
legge n. 890 del 1982 è, a suo avviso, irragionevolmente diversa da quella
racchiusa nel quarto comma dell’art. 139 cod. proc. civ., il quale prevede che,
ove l’ufficiale giudiziario consegni il plico al portiere o ad un vicino, deve
poi dare notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione a mezzo lettera
raccomandata, laddove l’art. 7 della legge n. 890 del 1982 si limita a
stabilire che, qualora il piego sia consegnato a persona diversa dal
destinatario (portiere o persona che, vincolata da rapporto di lavoro
continuativo, sia comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario),
il ricevente deve sottoscrivere sia l’avviso di ricevimento che il registro di
consegna; che il nesso tra ufficiale giudiziario
e destinatario della notifica – che costituirebbe l’elemento caratterizzante
dell’operazione notificatoria, per come delineata nell’art. 139 cod. proc. civ.
– risulterebbe interrotto nella notifica ex
legge n. 890 del 1982, in quanto la successiva consegna del plico al
destinatario, a cura del portiere, non avrebbe più il carattere di «operazione
qualificata» ex art. 137 cod. proc. civ., ma degraderebbe a semplice
consegna di corrispondenza effettuata da persona non qualificata, quale,
appunto, il portiere; che, conseguentemente, non sarebbe
ragionevole (ai fini dell’art. 3 Cost.) che la notificazione eseguita a mani
del portiere ai sensi dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982 produca gli
stessi effetti di garanzia che conseguono a quella portata a compimento ex art.
139 cod. proc. civ.; che sarebbe altresì violato l’art. 24,
Cost. perché, non essendo il portiere tenuto a custodire diversamente i vari
tipi di corrispondenza indirizzata ai condomini, eventuali distrazioni dello
stesso nel recapito di un plico giudiziario potrebbero avere rilevanza solo in
un separato giudizio di responsabilità a carico del consegnatario, ma non
avrebbero alcuna incidenza sulla dichiarazione di contumacia della parte
convenuta in un processo in cui, per fatto del portiere, la stessa non si sia
costituita; che il rimettente, a ulteriore supporto
della non manifesta infondatezza del prospettato dubbio, ricorda che la Corte
costituzionale, nella sentenza n. 346 del 1998 ha avuto modo di precisare che
la discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti
processuali non può mai comportare che la diversità di disciplina tra le notificazioni
a mezzo posta e quelle eseguite personalmente dall’ufficiale giudiziario si
risolva in una menomazione delle garanzie del destinatario delle prime. Considerato
che il giudice di pace di Portici dubita, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24
della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge 20
novembre 1982, n. 890 (Notificazioni
di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la
notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui non prevede che,
avvenuta la consegna del piego al portiere dello stabile, sia data notizia al
destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo lettera
raccomandata; che la questione è manifestamente
infondata sotto entrambi i profili considerati dal rimettente (nulla dicendosi
in relazione all’art. 2 Cost.); che non sussiste alcuna violazione
dell’art. 3 Cost., non soltanto perché diverse sono le situazioni disciplinate
dall’art. 139 cod. proc. civ. (dove è l’ufficiale giudiziario che, con ciò
perfezionando la notifica, consegna l’atto al portiere) e dall’art. 7 della
legge n. 890 del 1982 (dove è l’ufficiale postale che procede alla consegna),
ma anche perché non è irragionevole non prevedere l’invio di una lettera
raccomandata da parte dell’ufficiale postale che ha proceduto alla consegna
dell’atto al portiere in quanto tale raccomandata avrebbe le medesime
caratteristiche “postali” dell’atto del quale dovrebbe dare notizia al
destinatario; che non sussiste la denunciata
violazione dell’art. 24 Cost., dal momento che – anche ad ammettere, per
assurdo, una graduazione dell’obbligo del portiere di custodire la
corrispondenza – gli atti giudiziari notificati a mezzo del servizio postale
sono ictu oculi riconoscibili come
tali; che non è pertinente il richiamo alla
sentenza n. 346 del 1998, avendo questa imposto che il destinatario fosse
notiziato, per l’impossibilità di consegnare il piego a chicchessia, della
circostanza che la notifica si sarebbe perfezionata con il deposito del piego e
la sua giacenza presso l’ufficio postale, laddove il rimettente sollecita in
tutt’altra situazione una non necessaria duplicazione di attività
dell’ufficiale postale. Visti
gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma
2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell’art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta
connesse con la notificazione di atti giudiziari), sollevata, in
riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost., dal Giudice di pace di Portici con
l’ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2007. |
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