MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 26 febbraio 2007 Modifica del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 marzo 2004, concernente il recepimento della direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada, vulnerabili prima ed in caso di urto con un veicolo a motore, e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio. (GU n. 94 del 23-4-2007)
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto l’art. 71 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l’art. 1, comma 5, con il quale e’ stato istituito il Ministero dei trasporti; Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l’aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l’omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche’ dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004, di recepimento della direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili prima ed in caso di urto con un veicolo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio; Vista la decisione della Commissione europea 2004/90/CE del 23 dicembre 2003, relativa alle prescrizioni tecniche per l’applicazione dell’art. 3 della direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei pedoni e di altri utenti della strada vulnerabili prima e nel caso di un urto con un veicolo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 31 del 4 febbraio 2004; Vista la rettifica della decisione della Commissione europea 2004/90/CE del 23 dicembre 2003, relativa alle prescrizioni tecniche per l’applicazione dell’art. 3 della direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei pedoni e di altri utenti della strada vulnerabili prima e nel caso di un urto con un veicolo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 25 del 1° febbraio 2007; Considerato che la decisione della Commissione europea 2004/90/CE, pubblicata della Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 31 del 4 febbraio 2004, e’ stata modificata dalla rettifica della decisione medesima, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 25 del 1° febbraio 2007;
A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1.
1. L’art. 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 marzo 2004, di recepimento della direttiva 2003/102/CE, e’ sostituito dal seguente: «Art. 3. - 1. Fatte salve le disposizioni dell’art. 2, le prove di cui all’allegato I, punti 3.1 o 3.2, al presente decreto, devono essere effettuate conformemente alle prescrizioni tecniche specificate nella decisione della Commissione europea n. 2004/90/CE del 23 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 31 del 4 febbraio 2004, come modificata dalla rettifica alla decisione medesima, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 15 del 1° febbraio 2007.». Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 febbraio 2007
Il Ministro: Bianchi
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