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Ministero dei Trasporti - Modifica del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 marzo 2004...

Decreto Ministero dei trasporti 26/2/2007 (G.U. 23/4/2007 n. 94)
Ministero dei Trasporti
Modifica del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 marzo 2004, concernente il recepimento della direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada, vulnerabili prima ed in caso di urto con un veicolo a motore, e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio
Decreto Ministero dei trasporti 26/2/2007 (G.U. 23/4/2007 n. 94)

 


MINISTERO DEI TRASPORTI


DECRETO 26 febbraio 2007
Modifica  del  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti  25 marzo  2004, concernente il recepimento della direttiva 2003/102/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003,  relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada, vulnerabili prima ed in caso di urto con un veicolo a motore, e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio. (GU n. 94 del 23-4-2007)

IL MINISTRO DEI TRASPORTI


  Visto  l’art.  71  del  nuovo  codice  della  strada, approvato con decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.  285,  pubblicato  nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti  a  decretare  in materia di norme costruttive e funzionali dei  veicoli  a  motore  e  dei  loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di  riordino  delle  attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l’art. 1, comma 5, con il quale e’ stato istituito il Ministero dei trasporti;
  Visto  il decreto del Ministro per i trasporti e l’aviazione civile 29 marzo  1974,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  105  del 23 aprile  1974, recante prescrizioni generali per l’omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche’ dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio  1995,  di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che  modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle  legislazioni  degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli  a  motore  e  dei  loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  148  del  27 giugno 1995, e successive modificazioni;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25  marzo  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  120 del 24 maggio  2004,  di  recepimento  della  direttiva  2003/102/CE  del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio del 17 novembre 2003, relativa alla  protezione  dei  pedoni  e  degli  altri  utenti  della  strada vulnerabili  prima  ed  in caso di urto con un veicolo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio;
  Vista   la  decisione  della  Commissione  europea  2004/90/CE  del 23 dicembre   2003,   relativa   alle   prescrizioni   tecniche   per l’applicazione dell’art. 3 della direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  relativa  alla protezione dei pedoni e di altri utenti della strada vulnerabili prima e nel caso di un urto con un   veicolo  a  motore  e  che  modifica  la  direttiva  70/156/CEE, pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 31 del
4 febbraio 2004;
  Vista  la  rettifica  della  decisione  della  Commissione  europea 2004/90/CE  del 23 dicembre 2003, relativa alle prescrizioni tecniche per  l’applicazione  dell’art.  3  della  direttiva  2003/102/CE  del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativa  alla protezione dei pedoni e di altri utenti della strada vulnerabili prima e nel caso di un  urto  con  un  veicolo  a  motore  e  che  modifica  la direttiva 70/156/CEE,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
n. L 25 del 1° febbraio 2007;
  Considerato  che la decisione della Commissione europea 2004/90/CE, pubblicata  della Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 31 del 4 febbraio  2004, e’ stata modificata dalla rettifica della decisione medesima,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 25 del 1° febbraio 2007;

A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1.


  1.  L’art.  3  del  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  25 marzo 2004, di recepimento della direttiva 2003/102/CE, e’ sostituito dal seguente:
  «Art.  3. - 1. Fatte salve le disposizioni dell’art. 2, le prove di cui  all’allegato  I,  punti  3.1  o 3.2, al presente decreto, devono essere    effettuate   conformemente   alle   prescrizioni   tecniche specificate  nella  decisione della Commissione europea n. 2004/90/CE del 23 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea  n. L 31 del 4 febbraio 2004, come modificata dalla rettifica alla   decisione   medesima,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale dell’Unione europea n. L 15 del 1° febbraio 2007.».
  Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 26 febbraio 2007

Il Ministro: Bianchi


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Martedì, 24 Aprile 2007
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