Previsione nel codice penale di
reati contro l’ambiente con sanzioni severe per il disastro ambientale ed il traffico
di materiale radioattivo o nucleare. Sono alcune delle novità contenute nel
disegno di legge delega recante disposizioni concernenti i delitto contro
l’ambiente, approvato nel Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007. In
particolare le principali fattispecie di reato ambientale previste nei cinque
articoli cui si compone il provvedimento riguardano: l’inquinamento ambientale,
per il quale sono previste multe da 5 mila a 30 mila euro; una multa che va dai
20 mila ai 60 mila euro e la reclusione da due a sei anni per il danno
ambientale, che si eleva fino a sette anni in caso di pericolo concreto per la
vita o l’incolumità delle persone; il disastro ambientale viene invece punito
con la reclusione da tre a dieci anni e una multa da 30 mila a 250 mila euro;
per chiunque illegittimamente cede, acquista, trasferisce, importa ed esporta
sorgenti radioattive o materiale nucleare è prevista la reclusione da due a sei
anni e una multa da 50 mila a 250 mila euro; la stessa pena è prevista per chi
si disfa illegittimamente di una sorgente radioattiva; se poi dal fatto deriva
il pericolo concreto per la vita o l’incolumità delle persone, si applica la
reclusione da tre a dieci anni e la multa da 15 mila a 100 mila euro; anche
sottrarre o danneggiare minerali sarà reato penale punibile con una multa fino
a 20 mila euro e fino a tre anni di carcere; per la falsificazione la natura e
la classificazione dei rifiuti viene applicata la reclusione da uno a cinque
anni e la multa fino a 20 mila euro. Il provvedimento deve ora andare all’esame
del Parlamento ed è quindi soggetto a modifiche fino alla presentazione formale
alle Camere. (24 aprile 2007)
SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE
RECANTE “DISPOSIZIONI CONCERNENTI I DELITTI CONTRO L’AMBIENTE”. DELEGA AL
GOVERNO PER IL RIORDINO, IL COORDINAMENTO E L’INTEGRAZIONE DELLA RELATIVA
DISCIPLINA Articolo
1 (Modifiche al codice penale) 1. Al codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il Titolo VI del Libro
Secondo del Codice Penale, è inserito il seguente: "TITOLO VI-bis. DEI
DELITTI CONTRO L’AMBIENTE"; b) dopo l’articolo 452, sono
inseriti i seguenti: " Articolo 452-bis (Inquinamento ambientale) E’ punito con la reclusione da
uno a cinque anni e con la multa da cinquemila a trentamila euro chiunque
illegittimamente immette nell’ambiente sostanze o energie cagionando o
contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o
rilevante: a) delle originarie o
preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell’aria; b) per la flora o per la fauna
selvatica. Articolo 452-ter (Danno ambientale. Pericolo per
la vita o l’incolumità personale) Nei casi previsti dall’articolo
452-bis, se la compromissione durevole o rilevante si verifica si applica la
pena della reclusione da due a sei anni e della multa da ventimila a
sessantamila euro. La compromissione si considera rilevante quando la sua
eliminazione risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico,
ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.
Se dalla illegittima immissione
deriva il pericolo concreto per la vita o l’incolumità delle persone, si
applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni. Articolo 452-quater (Disastro ambientale) Chiunque illegittimamente immette
nell’ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare un
disastro ambientale, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la
multa da trentamila a duecentocinquantamila euro. Si ha disastro ambientale
quando il fatto, in ragione della rilevanza oggettiva o dell’estensione della
compromissione, ovvero del numero delle persone offese o esposte a pericolo,
offende la pubblica incolumità. La stessa pena si applica se il
fatto cagiona una alterazione irreversibile dell’equilibrio dell’ecosistema. Articolo 452-quinqies (Alterazione del patrimonio
naturale, della flora e della fauna) Fuori dai casi previsti dagli
articoli 452-bis, 452-ter e
452-quater, è punito con la con la reclusione da uno a
tre anni e con la multa da duemila a ventimila euro chiunque illegittimamente: a) sottrae o danneggia minerali
o vegetali cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una
compromissione durevole o rilevante per la flora o il patrimonio naturale; b) sottrae animali ovvero li sottopone
a condizioni o trattamenti tali da cagionare il pericolo concreto di una
compromissione durevole o rilevante per la fauna. Nei casi previsti dal primo
comma, se la compromissione si realizza, le pene sono aumentate di un terzo. Articolo 452-sexies (Circostanze aggravanti) Nei casi previsti dagli
articoli 452-bis, 452-ter,
452-quater e 452-quinquies,
la pena è aumentata di un terzo se la compromissione o il pericolo di
compromissione dell’ambiente: a) ha per oggetto aree naturali
protette o beni sottoposti a vincolo paesaggistico, ambientale, storico,
artistico, architettonico o archeologico; b) deriva dall’immissione di
radiazioni ionizzanti. Articolo 452-septies (Traffico illecito di
rifiuti) Chiunque illegittimamente, con
una o più operazioni cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta,
procura ad altri, tratta, abbandona o smaltisce ingenti quantitativi di
rifiuti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da
diecimila a trentamila euro. Se la condotta di cui al comma
1 ha per oggetto rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da due
a sei anni e della multa da ventimila a cinquantamila euro. Se la condotta di cui al comma
1 ha per oggetto rifiuti radioattivi, si applica la pena della reclusione da due
anni e sei mesi a otto anni e della multa da cinquantamila a duecentomila euro. Le pene di cui ai commi che
precedono sono aumentate di un terzo se dal fatto deriva il pericolo concreto
di una compromissione durevole o rilevante: a) delle originarie o
preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell’aria; b) per la flora o per la fauna
selvatica. Se dal fatto deriva il pericolo
concreto per la vita o l’incolumità delle persone, le pene previste dal primo,
secondo e terzo comma sono aumentate fino alla metà e l’aumento non può essere
comunque inferiore ad un terzo. Articolo 452-octies (Traffico di materiale
radioattivo o nucleare. Abbandono) E’ punito con la reclusione da
due a sei anni e con la multa da 50.000 a 250.000 euro chiunque illegittimamente
cede, acquista, trasferisce, importa o esporta sorgenti radioattive o materiale
nucleare. Alla stessa pena soggiace il detentore che si disfa illegittimamente
di una sorgente radioattiva. La pena di cui al primo comma è
aumentata di un terzo se dal fatto deriva il pericolo concreto di una
compromissione durevole o rilevante: a) delle originarie o
preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell’aria. b) per la flora o per la fauna
selvatica; Se dal fatto deriva il pericolo
concreto per la vita o l’incolumità delle persone, si applica la pena della
reclusione da tre a dieci anni e della multa da quindicimila a centomila euro. Articolo 452-nonies (Delitti ambientali in forma
organizzata) Quando l’associazione di cui
all’articolo 416 è diretta, anche in via non esclusiva o prevalente, allo scopo
di commettere taluno dei reati di cui al presente titolo, le pene previste
dall’articolo 416 sono aumentate di un terzo. Quando taluno dei reati
previsti dal presente titolo è commesso avvalendosi delle condizioni di cui al
comma terzo dell’articolo 416-bis ovvero avvalendosi dell’associazione di cui
all’articolo 416-bis, le pene previste per ciascun reato sono aumentate fino
alla metà e l’aumento non può comunque essere inferiore a un terzo. Articolo 452-decies – (Frode in materia
ambientale). Chiunque, al fine di commettere
taluno dei delitti previsti nel presente titolo, ovvero di conseguirne
l’impunità, falsifica in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la
documentazione prescritta ovvero fa uso di documentazione falsa, è punito con
la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa fino a diecimila euro. Se la falsificazione concerne
la natura o la classificazione di rifiuti, si applica la pena della reclusione
da uno a cinque anni e della multa da cinquemila a ventimila euro. Articolo 452-undecies (Impedimento al controllo) Salvo che il fatto non
costituisca più grave reato, il titolare o il gestore di un impianto che,
negando l’accesso, predisponendo ostacoli o immutando artificiosamente lo stati
dei luoghi, impedisce o intralcia l’attività di controllo degli insediamenti o
di parte di essi ai soggetti legittimati, è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni. Articolo 452-duodecies (Delitti colposi contro
l’ambiente) Se taluno dei fatti di cui agli
articoli 452-bis, 452-ter,
452-quater, 452-quinquies,
452-septies e 452-octies è
commesso per colpa, le pene previste dai predetti articoli è diminuita della
metà. Articolo 452-terdecies (Pene accessorie. Confisca) La condanna per alcuno dei
delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-quinquies, 452-septies e 452-octies comporta, per tutta la durata della pena
principale: 1) la interdizione temporanea
dai pubblici uffici; 2) la interdizione temporanea
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 3) la incapacita` di
contrattare con la pubblica amministrazione. La condanna per alcuno dei
delitti previsti dal presente titolo, ad eccezione degli articoli 452-decies, 452-undecies e 452-quaterdecies, terzo comma, comporta la pena accessoria
della pubblicazione della sentenza penale di condanna. Alla condanna ovvero
all’applicazione di pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale
per il reato di cui all’articolo 452-septies consegue
in ogni caso la confisca dei mezzi e degli strumenti utilizzati, ai sensi
dell’art. 240, comma 2. Alla condanna ovvero
all’applicazione di pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale
per il reato di cui all’articolo 452-octies consegue
in ogni caso la confisca della sorgente radioattiva o del materiale nucleare.
La sorgente o il materiale nucleare confiscati sono conferiti all’Operatore
nazionale ovvero al gestore di un impianto riconosciuto secondo le modalità
stabilite dalla normativa tecnica nazionale. Articolo 452-quaterdecies (Bonifica e ripristino
dello stato dei luoghi) Quando pronuncia sentenza di
condanna ovvero di applicazione della pena ai sensi dall’articolo 444 del
codice di procedura penale, il giudice ordina la bonifica, il recupero e, ove
tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone
l’esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all’articolo 197. L’eventuale concessione della
sospensione condizionale della pena è in ogni caso subordinata all’adempimento
degli obblighi di cui al primo comma. Chiunque non ottempera alle
prescrizioni imposte dalla legge, dal giudice ovvero da un ordine dell’Autorità
per il ripristino, il recupero o la bonifica dell’aria, dell’acqua, del suolo,
del sottosuolo e delle altre risorse ambientali inquinate, è punito con la
reclusione da uno a quattro anni. Articolo 452 – quinquiesdecies (Ravvedimento
operoso) Le pene previste per i delitti
previsti dal presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei
confronti di chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o
l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la
ricostruzione dei fatti, nell’individuazione o nella cattura di uno o più
autori di reati, nell’evitare la commissione di ulteriori reati e nel
consentire la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti. Articolo 452-sexiesdecies (Causa di non
punibilità) Non è punibile l’autore di
taluno dei fatti previsti dai precedenti articoli del presente titolo, che
volontariamente rimuova il pericolo ovvero elimini il danno da lui provocati
prima che sia esercitata l’azione penale". c) al Titolo VIII, Capi I, del
Libro II del codice penale, dopo l’articolo 498, è inserito il seguente: "Articolo 498-bis (Danneggiamento delle risorse economiche ambientali) Chiunque offende le risorse
ambientali in modo tale da pregiudicarne l’utilizzo da parte della
collettività, gli enti pubblici o imprese di rilevante interesse, è punito con
la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da ventimila a cinquantamila
euro". Articolo
2 (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) 1. Dopo l’art. 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
è inserito il seguente: " 25-sexies
- (Reati ambientali). 1. In relazione alla
commissione di taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-bis
del Libro II del Codice Penale si applicano all’ente le seguenti sanzioni
pecuniarie: a) per i delitti di cui agli
articoli 452-bis, 452-ter,
452-quinquies, 452-septies,
primo e secondo comma, 452-octies,
primo comma, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; b) per i delitti di cui agli
articoli 452-quater, 452-septies,
terzo, quarto e quinto comma, e 452-octies, secondo e terzo comma, la
sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; 2. Nei casi di condanna per uno
dei delitti indicati nel comma 1, lettera b), si applicano le sanzioni
interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad
un anno. 3. Se l’ente o una sua unita’
organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di
consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-septies e 452-octies, si applica
la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attivita’ ai sensi
dell’articolo 16, comma 3". Articolo
3 (Delega al Governo) 1. Il Governo è delegato ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro dell’ambiente e del Ministro della giustizia,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti
legislativi concernenti il riordino, il coordinamento e l’integrazione delle
disposizioni legislative concernenti illeciti penali ed amministrativi in
materia di difesa dell’ambiente e del territorio, nonchè la previsione di una
procedura di estinzione agevolata delle violazioni contravvenzionali e
amministrative in materia di ambiente. 2. Almeno sessanta giorni prima
della scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo trasmette alle Camere
gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 per l’espressione del
parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione
esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli
schemi dei decreti legislativi .Decorso inutilmente tale termine, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati. 3. Nell’esercizio della delega
di cui al punto 1, il Governo si atterrà inoltre ai seguenti principi e criteri
direttivi: 1) abrogazione esplicita di
tutte le norme incompatibili con quelle introdotte; 2) disciplina del principio di
specialità tra sanzioni amministrative e le sanzioni penali introdotte dalla
presente legge, nel senso che ai fatti puniti ai sensi del titolo VI-bis del
Libro Secondo del codice penale si applichino soltanto le disposizioni penali,
anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da
disposizioni speciali in materia di ambiente; 3) previsione di una procedura
di estinzione delle contravvenzioni e delle violazioni amministrative previste
dalla normativa speciale in materia ambientale, fra cui le violazioni previste
dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, analogamente a quanto previsto dagli articoli 20 e seguenti del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, in materia di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, con esclusione delle violazioni relative a sostanze pericolose
ovvero delle fattispecie connotate da maggiore pericolosità. 4. Entro due anni dalla data di
entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il
Governo può emanare, ai sensi dei commi 4 e 5, disposizioni integrative o
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1. 5. Nell’esercizio del potere di
delega, il Governo è altresì autorizzato ad apportare alle fattispecie
introdotte dagli articoli 1 e 2 della presente legge, tutte le modifiche
necessarie a coordinare il presente intervento legislativo con l’assetto
normativo previgente al fine di evitare duplicazioni, lacune e sovrabbondanze,
anche alla luce della normativa europea eventualmente introdotta in materia di
tutela penale dell’ambiente nel periodo intercorrente tra la data di entrata in
vigore della presente legge e quelle di entrata in vigore del decreto o dei
decreti delegati. Articolo
4 (Clausola di invarianza) 1. Dall’esecuzione della presente legge non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Articolo
5 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. |
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