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Corte di Cassazione 30/04/2007

Giurisprudenza di legittimità - CIRCOLAZIONE STRADALE – USO DEI SISTEMI DI RITENUTA – MANCATO USO DELLE CINTURE - VEICOLO IN SOSTA O FERMATA – INTEGRAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEL PRECETTO NORMATIVO – INSUSSISTENZA.

(Cass. Civ., sezione II, 23 aprile 2007. n. 9674)

 

Giurisprudenza di legittimità


CORTE DI CASSAZIONE CIVILE


Sezione II, 23 aprile 2007, n. 9674

La norma, posta a tutela della sicurezza degli occupanti del veicolo in previsione d’eventuale collisione od uscita di strada o brusca frenata od altri eventi comunque tali da determinare un repentino spostamento del corpo dei detti occupanti ed un urto dello stesso all’interno della vettura od una fuoriuscita dall’abitacolo, ha la sua ratio nel prefigurare situazioni nelle quali il movimento del veicolo nel quale si trovano i soggetti tutelandi, od anche di altri veicoli circolanti, possa determinare gli eventi alla cui prevenzione è intesa e, là dove, la situazione sia tale da escludere che tali eventi possano verificarsi, la norma stessa non può trovare applicazione, non ricorrendone i presupposti oggettivi voluti dalla sua ratio interpretata secondo logica.

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S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

C. S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FORNACI N. 38, presso lo studio dell’avocato Raffaele Alberici, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Alfonso Celli, giusta mandato a margine del ricorso;

 


- ricorrente -

contro

COMUNE DI CESENA;

 

- intimato -

 

avverso la sentenza n. 470/04 del Giudice di pace di CESENA del 21/06/04, depositata il 15/07/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/07 dal Presidente e Relatore Dr. Giovanni SETTIMJ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pasquale Paolo Maria CICCOLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa; uso delle cinture di sicurezza, limiti.

FATTO E DIRITTO

Stefano Ceci impugna per cassazione la sentenza 21.6.04 con la quale il GdP di Cesena ne ha respinto l’opposizione proposta avverso il verbale di contestazione per infrazione all’art. 172 CdS (mancato uso cintura sicurezza) n 6565 redatto nei suoi confronti dalla polizia municipale del luogo il 9.2.04.

Parte intimata non svolge attività difensiva.

Con il primo motivo, il ricorrente denunziando violazione degli artt. 157 e 152 CdS - si duole che il giudice a quo non abbia considerato la situazione nella quale egli sfera trovato al momento della pretesa rilevata infrazione id est nella fila formata da più autovetture in attesa di poter accedere ad un parcheggio quando vi si fossero liberati dei posti - estranea alla previsione della norma, dalla quale è fatto espresso riferimento alla situazione di marcia dei veicoli e non a quella di sosta o fermata che, pur rientrando nel concetto di circolazione, non può essere ricondotta anche a quello di veicolo in movimento, proprio della marcia.

Il motivo appare manifestamente fondato, posto che il giudice a quo ha confermato in sentenza che, al momento dell’accertamento della pretesa violazione, il veicolo era fermo.

Ora, la norma in discussione, posta a tutela della sicurezza degli occupanti del veicolo in previsione d’eventuale collisione od uscita di strada o brusca frenata od altri eventi comunque tali da determinare un repentino spostamento del corpo dei detti occupanti ed un urto dello stesso all’interno della vettura od una fuoriuscita dall’abitacolo, ha la sua ratio nel prefigurare situazioni nelle quali il movimento del veicolo nel quale si trovano i soggetti tutelandi, od anche di altri veicoli circolanti, possa determinare gli eventi alla cui prevenzione è intesa.

Allorché la situazione sia tale da escludere che tali eventi possano verificarsi - come nella specie, laddove il veicolo si trovava fermo in fila con altri veicoli in attesa d’accedere ad un parcheggio quando vi si fossero resi disponibili i posti necessari, quindi né in moto continuo sia pur lento né con sollecite riprese della marcia, né, ancora, in presenza d’altri veicoli in marcia che potessero determinare un urto pericoloso la norma stessa non può trovare applicazione, non ricorrendone i presupposti oggettivi voluti dalla sua ratio interpretata secondo logica.

Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata sentenza va annullata, peraltro senza rinvio potendo questa Corte decidere nel merito, allo stato degli atti, non necessitando ulteriori accertamenti, con l’accoglimento dell’originaria opposizione.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza per entrambe le fasi del giudizio.

P. Q. M.

 


LA CORTE

 

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l’originaria opposizione ed annulla il provvedimento impugnato; condanna il Comune di Cesena alle spese dei giudizi di merito e di legittimità che liquida, rispettivamente, in 100,00 per esborsi ed 600,00 per diritti ed onorari, quanto al primo, ed in 100,00 per esborsi ed 400,00 per onorari, quanto al secondo, oltre accessori di legge.

Così deciso in Camera di Consiglio il 23.02.2007.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2007

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Lunedì, 30 Aprile 2007
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