IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni, d’ora in poi indicato come Codice della strada ed in particolare gli articoli 47, comma 1, lettera n), 59, 75, commi 2 e 3, 93, 100 e 116; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», e successive modificazioni; Vista la legge 1° agosto 2003, n. 214, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, con cui e’ stato adottato il regolamento recante «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entita’ tecniche», e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE; Considerata la necessita’ di definire per i trenini turistici i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della loro idoneita’ alla circolazione e per la loro conduzione; Viste le conclusioni raggiunte dall’apposita commissione, istituita con decreto dirigenziale del 27 aprile 2004; Acquisiti i pareri dei Ministri interessati ai sensi dell’articolo 59, comma 2 del Codice della strada. Espletata la procedura d’informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427; Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.400; Udito il parere n. 18/2006 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 22 gennaio 2007; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Definizione 1. Si definiscono trenini turistici i complessi di veicoli finalizzati esclusivamente al trasporto su strada di persone per interessi turistico-ricreativi e attrezzati in modo da renderli idonei a tale utilizzazione. 2. I trenini turistici sono complessi di veicoli atipici, ai sensi dell’articolo 59 del Codice della strada; essi sono composti da un autoveicolo idoneo al traino e fino a tre rimorchi, ai sensi della legge 1° agosto 2003, n. 214. 3. La composizione minima in esercizio di un trenino turistico comprende l’autoveicolo ed almeno un rimorchio. Art. 2. Campo di applicazione 1. Il presente regolamento: a) disciplina, ai sensi dell’articolo 75, commi 2 e 3 del Codice della strada ed in conformita’ al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, le procedure di omologazione e di accertamento dei requisiti di idoneita’ alla circolazione dei trenini turistici; b) individua, i requisiti richiesti per la circolazione e la guida dei trenini turistici. Art. 3. Assimilazione ai fini della circolazione 1. Ai fini della circolazione su strada i veicoli componenti il complesso sono assimilati, ai sensi dell’articolo 59, comma 2, del Codice della strada, ai veicoli della categoria M ovvero N per quanto concerne l’autoveicolo ed ai veicoli della categoria O per quanto concerne i rimorchi. Art. 4. Omologazione ed accertamento dei requisiti di idoneita’ alla circolazione 1. Ad ogni veicolo costruito in serie, componente il complesso, si applica l’omologazione del tipo, prevista dall’articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, in conformita’ alle seguenti prescrizioni tecniche: a) quelle dell’allegato A del presente regolamento; b) quelle delle direttive comunitarie inerenti i veicoli delle categorie M/N ed O di cui all’allegato B del presente regolamento, ovvero dai regolamenti UN/ECE ad esse equivalenti; c) quelle previste per i veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, e all’articolo 56, comma 2, del Codice della strada. 2. Le prescrizioni tecniche di cui al comma 1 si applicano anche in sede di accertamento dei requisiti di idoneita’ alla circolazione. Art. 5. Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277 1. All’articolo 9, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 2 maggio 2001, n. 277, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «macchine agricole ed operatrici e filoveicoli» sono aggiunte le parole «veicoli atipici». Art. 6. Verifiche periodiche 1. Le verifiche periodiche dei trenini turistici sono effettuate annualmente, a cura dei competenti uffici dei Sistemi Integrati Infrastrutture e Trasporti del Ministero dei trasporti, su ogni veicolo componente il complesso ai sensi e con le modalita’ previste dall’articolo 80 del Codice della strada. Art. 7. Immatricolazione e documenti di circolazione dei veicoli componenti itrenini turistici 1. La circolazione dei trenini turistici e’ subordinata all’immatricolazione, ai sensi dell’articolo 93 del Codice della strada, dei componenti il complesso, ognuno dei quali e’ dotato di targa e carta di circolazione. 2. Sulla carta di circolazione dell’autoveicolo sono indicati anche la fabbrica ed il tipo dei rimorchi trainabili, nonche’ le caratteristiche di lunghezza massima e massa massima verificata del complesso ed altre eventuali annotazioni ritenute indispensabili ai fini della sicurezza della circolazione. 3. L’ultimo veicolo componente il complesso, ai sensi del comma 4 dell’articolo 100 del Codice della strada, deve essere munito di una targa ripetitrice con i dati di immatricolazione dell’autoveicolo. Art. 8. Patente per la guida dei trenini turistici 1. Ai fini della circolazione sulla strada, come definita dall’articolo 2, comma 1, del Codice della strada, per condurre i trenini turistici di cui all’articolo 1 e’ necessario, conformemente a quanto previsto dall’articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40/T, essere in possesso della patente di guida della categoria B+E se il numero complessivo dei passeggeri trasportabile e’ uguale o inferiore a 8, ovvero della categoria D+E se il numero complessivo dei passeggeri trasportabile e’ superiore a 8. Art. 9. Riconoscimento dei requisiti tecnici di idoneita’ alla circolazione dei trenini turistici immessi in circolazione o approvati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Turchia o in Stati aderenti allo spazio economico europeo. 1. I trenini turistici immessi in circolazione o approvati in altri Stati membri dell’Unione europea, dalla Turchia, o aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, per l’immissione in circolazione su strada in Italia sono soggetti a verifica delle condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti, sulla base di certificazioni rilasciate nei Paesi di provenienza. 2. La verifica di cui al comma 1, ove si evinca da un esame documentale che le condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti sono equivalenti o superiori a quelle richieste dal presente regolamento, non comporta la ripetizione di controlli gia’ esperiti nell’ambito dell’originaria procedura di approvazione. Art. 10. Condizioni ed autorizzazioni per la circolazione su strada 1. I trenini turistici sono destinati esclusivamente al trasporto di passeggeri seduti. 2. Essi possono circolare esclusivamente su percorsi prestabiliti ed approvati dal competente ente territoriale, sentito l’ente proprietario della strada. Art. 11. A l l e g a t i 1. Fanno parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati: - allegato A: caratteristiche tecniche dei trenini turistici e dei veicoli componenti il complesso; - allegato B: prescrizioni per l’omologazione/l’accertamento dei requisiti di idoneita’ alla circolazione dei trenini turistici e dei veicoli componenti il complesso. Art. 12. Disposizioni transitorie e finali 1. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento conducono trenini turistici, con una patente di guida di categoria diversa da quelle previste dall’articolo 8, comma 1, possono continuare ad utilizzare tale patente, per un anno a decorrere dalla detta data di entrata in vigore. 2. Le omologazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento conservano la loro validita’ per un anno da tale data ai fini della immissione in circolazione dei veicoli nuovi. 3. I trenini turistici gia’ autorizzati alla circolazione con piu’ di un rimorchio possono continuare a circolare nella composizione approvata per un periodo massimo di un anno a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento; trascorso tale termine essi dovranno essere resi conformi alle norme concernenti: la velocita’ massima, la massa massima e le dimensioni massime del complesso. 4. L’obbligo della revisione annuale di cui all’articolo 6 decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15 marzo 2007 Il Ministro: Bianchi All.1 All.2 All.3 All.4 |
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