Il genitore anche
non coabitante, non può sottrarsi alla propria responsabilità in caso di
modifica delle caratteristiche tecniche di un ciclomotore da parte di un
minore, tale da consentirgli di superare la velocità massima ammessa per tale
categoria di mezzi di trasporto, non trattandosi di una condotta episodica che
può sfuggire al controllo del genitore, ma integrando una modifica stabile
della meccanica del motoveicolo,non del tutto inusuale e di agevole
realizzabilità, che il genitore esercente la potestà avrebbe potuto e dovuto
verificare nell’adempimento dei propri obblighi di vigilanza sul minore. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D. P.
Antonino proponeva opposizione davanti al giudice di pace di Cittadella avverso
l’ordinanza ingiunzione del prefetto di Padova con la quale era stata disposta
la confisca del motoveicolo di cui era proprietario, a seguito della contestazione
della violazione dell’art. 97/9 c.d.s. effettuata dalla polizia municipale di Cittadella a suo
carico, sia quale proprietario, si quale genitore esercente la potestà sul
figlio minore D. P. E., il quale circolava a bordo di detto mezzo, non più rispondente alle
caratteristiche e prescrizioni indicate nell’art. 52 c.d.s, in quanto
sviluppante un velocità superiore al limite consentito. MOTIVI DELLA DECISIONE L’amministrazione
ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 6 della
legge n. 689/81 e degli artt, 97, 196 e 213 c.d.s.. Osserva che la ritenuta estraneità del D.P.
Antonino contrasta con il disposto dell’art. 6 della legge n. 689181, il quale
fissa la responsabilità solidale del proprietario del veicolo, che costituisce
principio generale valido per qualsiasi violazione. Inoltre l’art. 2 della citata legge sancisce la non
assoggettabilità a sanzione del minore di diciotto anni, stabilendo che della
violazione risponde il genitore tenuto alla sorveglianza, salvo che provi di
non aver potuto impedire il fatto. Nella specie D. P. Antonino doveva
rispondere non soltanto quale proprietario, ma anche quale genitore esercente
la potestà sull’autore della violazione e non aveva dimostrato in sede di
opposizione che il ciclomotore era stato utilizzato contro la sua volontà né
aveva provato di non aver potuto impedire il fatto. Il ricorso è fondato Premesso
che in tema di violazioni al codice della strada, la modifica delle
caratteristiche tecniche di un ciclomotore, che sia tale da consentirgli di
superare la velocità massima ammessa per tale categoria di mezzi di trasporto
(45 km/h), ne comporta il passaggio alla categoria dei motoveicoli, con
conseguente applicabilità della sanzione di cui all’art. 97 del c.d.s., in essa
inclusa la misura accessoria della confisca (art. 97, comma quattordicesimo)
(cfr. Cass. 7.12.2001, n. 15506), in ordine alla responsabilità dell’esercente
la potestà, qualora il fatto sia commesso da minorenne, questa corte ha già
avuto modo di affermare che la dimostrazione del genitore di non aver potuto
impedire il fatto va fornita attraverso la prova di aver esercitato la massima
vigilanza sul minore e di aver fatto il possibile per evitare che il medesimo
circolasse su strada con un veicolo capace di sviluppare una velocità superiore
a quella consentita e di aver controllato che il veicolo non venisse a tali
fini modificato (cfr. Cass. 20.10.1997, n. 10282), Peraltro, il tipo di
violazione in discorso non è inquadrabile in una condotta episodica che può sfuggire al
controllo di un genitore, ma comporta una modifica stabile della meccanica del
motoveicolo, che l’esercente la potestà avrebbe potuto e dovuto verificare,
tenuto anche conto che trattasi di una operazione non inusuale e la cui facile
realizzabilità è notoria. Né può il genitore esercente la potestà eludere i propri
obblighi di vigilanza adducendo la non coabitazione con il minore, peraltro
dimorante nella medesima città. P.Q.M. La
corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta l’opposizione proposta da D. P. Antonino. Compensa le spese del giudizio. Così
deciso in Roma, nella camera di consiglio della IIª sezione civile, il giorno
24.1.2007. Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2007. |
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