Gli agenti e gli
ufficiali di polizia municipale hanno il potere di accertare le violazioni in
materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie
su tutto il territorio comunale, e solo nell’ambito di esso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 7.3.2003 il G.d.P. di Como respingeva
il ricorso proposto da L. B. in opposizione al verbale di contestazione N° 4358/2002 emesso dalla
Polizia Municipale del Comune di Carate Urio per la violazione dell’art. 142 C.
8 del C.d.S., per essere il conducente del veicolo
Mercedes 25 tg AD 231 NA transitato in data 26.X.2002 alle ore 8,40 sulla s.s."Regina
N° 60 alla velocità di km 86 superando di Km/h 16 il limite di 70 Km/h;
velocità rilevata dall’apparecchio velomatic 512 bidirezionale omologato.
Afferma il G.d.P. che dalle risultanze documentali e dall’istruttoria svolta
emerge che il fatto storico addebitato al B. si è svolto
in maniera conforme ai fatti contestati, quali emergono dal verbale di contestazione,
specificando che in quel tratto di strada non vi è possibilità
di fermare in sicurezza i veicoli trasgressori, per cui l’agente unico rimane
posizionato in un luogo di sufficiente sicurezza; e nonostante il prefetto non
abbia ancora determinato quali altre strade siano assimilate alle autostrade o
strade extraurbane, per le quali è consentito
l’uso di autovelox, ciò tuttavia non limita gli ordinari controlli che prevedono,
in caso di impossibile fermo del veicolo Trasgressore, la successiva notifica
del verbale di contestazione. Nella specie, il G.d.P. vagliati i motivi addotti
dal verbalizzante, afferma che, pur trattandosi di agente unico, l’inosservanza
del fermo e contestazione immediata, appare giustificata. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce il ricorrente a motivi di impugnazione: 1. la violazione dell’art. 360 N. 5 cpc. per non avere
il G.d.P. motivato in ordine alla competenza di un vigile dipendente di un comune
a svolgere funzioni di polizia stradale in altro comune, pur autorizzato dal
dirigente del comune di appartenenza, senza però trovarsi in posizione di
"comando", e senza che il Comune svolga in forma associata il servizio
di polizia municipale; 2. la violazione dell’art. 12 del C.D.S. approvato
con D. lgs 285/92; la
violazione dell’art. 51.
65/86; carenza di potere violazione art. 92 T.U. 267/2000; violazione art.
53 D. lgs 165/2001; violazione degli artt. 4 e 5 della 1. 2248/1865 -per avere
il G.d.P. ritenuto legittimo, confermandolo, il verbale di accertamento della
Polizia Municipale di Carate Urio NONOSTATE: A) sia stato adottato da un agente di
Polizia Municipale non dipendente del Comune di Carate Urio e quindi svolgente
tali funzioni fuori del comune dal quale dipende, senza che sussistesse
un consorzio o una unione di comuni, approvata dai consigli comunali, che lo
consentisse; senza che l’agente fosse stato "comandato" a svolgere il
servizio presso una diversa amministrazione; B) non sia giuridicamente ammissibile che un
soggetto NON appartenente alla struttura
dell’ente, adotti atti di natura amministrativa a contenuto sanzionatorio
stante i l rapporto di immedesimazione organica dell’organo con la P.A.; C)
l’agente Mastrolia dipendente del Comune di Corno autorizzato dal dirigente del
personale a svolgere un incarico per conto di un altro comune, in qualità di
collaboratore coordinato e continuativo non potesse tale incarico svolgere, in
quanto pubblico dipendente non svolgente attività part-time; D) l’attività di
accertamento dei servizi di Polizia stradale svolta dall’Agente Mastrolia, sia
stata esercitata in carenza di potere e quindi sia nulla. Il 1° motivo di ricorso è fondato.
La questione della legittimazione dell’agente accertatore Mastrolia Sandro,
quale dipendente di un Comune diverso da quello di Carate Urio, nel quale è stata,,
contestato, al B., la violazione dell’art. 142 c.8 del C.d.S., è stata
dal medesimo posta già con l’atto di opposizione al verbale di accertamento,
sostenendosi che il Mastrolia, in quanto esercitante funzioni di polizia
municipale, fuori del comune di appartenenza, non aveva il potere di elevare contravvenzioni
al C.d.S., nel territorio di un altro comune; né a conferire tale potere poteva
valere l’asserito rilascio di apposita autorizzazione da parte del dirigente,
al P.Q.M. La corte accoglie il lo
motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in
relazione al motivo accolto. con rinvio, anche per la liquidazione delle spese
del presente giudizio, al G.d.P. di Como, nella persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma il 9.3.2006. Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2007. |
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