Volevo chiedere informazioni in merito ad una legge che vieta agli
autotrasportatori di portare sul mezzo un passeggero, a meno che non sia un
secondo autista, e vero? Quali sanzioni comporta il mancato rispetto di questa legge? Grazie e
arrivederci Email-Torino
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(Asaps). L’articolo 54,
comma 1, lettera d) del Codice della Strada distingue gli autocarri come: “veicoli
destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al
trasporto delle cose stesse”. Alla luce di quanto esposto ed entrando nei contenuti del quesito, si
rappresenta che su autocarri/autotreni/autoarticolati che effettuano trasporto
di cose per “conto terzi”, la presenza di persone non addette all’uso o al
trasporto delle merci comporta la violazione di cui all’articolo 82 del Codice della Strada con sanzione
amministrativa di € 74 e la sanzione accessoria della sospensione della carta
di circolazione da 1 a 6 mesi (consegue il fermo amministrativo del veicolo). Questa tipologia di violazione è ammessa per tutti gli autocarri che
effettuano trasporto di cose per conto terzi, mentre per quanto riguarda il
trasporto di cose per conto proprio, la predetta violazione è applicabile solo
agli autocarri aventi un peso complessivo a pieno carico fino a kg 6.000 (si rappresenta che per
gli autocarri aventi un peso complessivo superiore a kg 6.000 ed effettuano
trasporto merci in conto proprio,la violazione è riconducibile all’articolo 46
della Legge 298/74 in quanto si viola il dettato normativo ascritto
all’articolo 31 Legge 298/74 che dispone “Il trasporto di cose in conto proprio
è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti
privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando
concorrano tutte le seguenti condizioni: ………omissis ………ed i preposti alla guida
ed alla scorta dei veicoli, se non
esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti; ……omissis……). Per gli autocarri aventi un peso complessivo fino a kg 3.500 si è
espresso, con lo stesso orientamento, anche il Ministero dell’Interno con
circolare prot. n. M/2413-38 del 28 gennaio 1999 e circolare n.
300/A/1/34115/108/68 del 6 agosto 2004. Successivamente l’articolo 35, comma 11 del decreto legge n. 223 del 4
luglio 2006 convertito, con modificazioni, nella legge n. 248 del 4 agosto 2006
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento
e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di
entrate e di contrasto all’evasione fiscale) ha previsto una particolare deroga
agli articoli 54 e 82 del Codice della Strada per quanto
riguarda il trasporto di persone con autocarri
della categoria N1 (peso
complessivo fino a kg. 3.500), ovvero "Al fine di contrastare
gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento
per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, sono individuati i
veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da
adattamenti che non ne impediscono l’utilizzo per il trasporto privato di
persone”. In data 13 dicembre 2006 è stato pubblicato sulla G.U. n. 289 il
provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 6 dicembre 2006 che disciplina i
veicoli a bordo dei quali, a prescindere dalla categoria di omologazione, è
ammesso il trasporto per fini privati di persone, ma devono essere rispettate
congiuntamente una serie di condizioni: il veicolo deve
essere immatricolato o reimmatricolato nella categoria internazionale N1
(autocarro con peso complessivo fino a kg 3.500); la carta di
circolazione deve riportare un codice di carrozzeria F0 (furgone con cabina integrata nella
carrozzeria); la carta di
circolazione deve riportare la capacità di trasporto persone in 4 o più posti; il rapporto tra la
potenza del motore (Pt), espressa in KW, e la portata (P) del veicolo, ottenuta
quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate,
uguale o superiore a 180 (indice di riferimento). Pertanto se sono soddisfatte queste quattro condizioni non trova più
applicazione l’articolo 82 del Codice della Strada. (Asaps)
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