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Sicurstrada 03/05/2007

Il quesito del giorno - Quali disposizioni di legge vietano il trasporto in cabina degli autocarri di passeggeri?

 


 

Volevo chiedere informazioni in merito ad una legge che vieta agli autotrasportatori di portare sul mezzo un passeggero, a meno che non sia un secondo autista, e vero?
Quali sanzioni comporta il mancato rispetto di questa legge? Grazie e arrivederci

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(Asaps). L’articolo 54, comma 1, lettera d) del Codice della Strada distingue gli autocarri come: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse”.
Alla luce di quanto esposto ed entrando nei contenuti del quesito, si rappresenta che su autocarri/autotreni/autoarticolati che effettuano trasporto di cose per “conto terzi”, la presenza di persone non addette all’uso o al trasporto delle merci comporta la violazione di cui all’articolo 82 del Codice della Strada con sanzione amministrativa di € 74 e la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi (consegue il fermo amministrativo del veicolo).
Questa tipologia di violazione è ammessa per tutti gli autocarri che effettuano trasporto di cose per conto terzi, mentre per quanto riguarda il trasporto di cose per conto proprio, la predetta violazione è applicabile solo agli autocarri aventi un peso complessivo a pieno carico fino a kg 6.000 (
si rappresenta che per gli autocarri aventi un peso complessivo superiore a kg 6.000 ed effettuano trasporto merci in conto proprio,la violazione è riconducibile all’articolo 46 della Legge 298/74 in quanto si viola il dettato normativo ascritto all’articolo 31 Legge 298/74 che dispone “Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni: ………omissis ………ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti; ……omissis……).
Per gli autocarri aventi un peso complessivo fino a kg 3.500 si è espresso, con lo stesso orientamento, anche il Ministero dell’Interno con circolare prot. n. M/2413-38 del 28 gennaio 1999 e circolare n. 300/A/1/34115/108/68 del 6 agosto 2004.
Successivamente l’articolo 35, comma 11 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 convertito, con modificazioni, nella legge n. 248 del 4 agosto 2006 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale) ha previsto una particolare deroga agli articoli 54 e 82 del Codice della Strada per quanto riguarda il trasporto di persone con
autocarri della categoria N1 (peso complessivo fino a kg. 3.500), ovvero "Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, sono individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l’utilizzo per il trasporto privato di persone”.
In data 13 dicembre 2006 è stato pubblicato sulla G.U. n. 289 il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 6 dicembre 2006 che disciplina i veicoli a bordo dei quali, a prescindere dalla categoria di omologazione, è ammesso il trasporto per fini privati di persone, ma devono essere rispettate congiuntamente una serie di condizioni:

il veicolo deve essere immatricolato o reimmatricolato nella categoria internazionale N1 (autocarro con peso complessivo fino a kg 3.500);
la carta di circolazione deve riportare un codice di carrozzeria F0  (furgone con cabina integrata nella carrozzeria);
la carta di circolazione deve riportare la capacità di trasporto persone in 4 o più posti;
il rapporto tra la potenza del motore (Pt), espressa in KW, e la portata (P) del veicolo, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180 (indice di riferimento).

Pertanto se sono soddisfatte queste quattro condizioni non trova più applicazione l’articolo 82 del Codice della Strada. (Asaps)


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Giovedì, 03 Maggio 2007
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