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Corte di Cassazione 04/05/2007

Da Altalex - Appellabilità delle sentenze del giudice di pace: riferimento al valore della domanda

Cassazione civile , sez. III, sentenza 21.02.2007 n° 4061 (Giuseppe De Marco)

 

Al fine di stabilire se una sentenza del giudice di pace sia appellabile o ricorribile in Cassazione si deve fare riferimento al valore della domanda e non al modo in cui il giudice ha deciso.

E’ quanto stabilito dalla Sezione III Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 4061 depositata il 21 febbraio 2007.

Con riferimento alla questione in oggetto, si rileva, in via preliminare, che la medesima investe l’art. 339 c.p.c. nella formulazione antecedente alla modifica di cui al D.L. 40/2006. Secondo la precedente formulazione non erano appellabili le sentenze pronunciate dal giudice di primo grado (tribunale o giudice di pace) secondo equità, ex art.114 c.p.c.. Il d.l. n.40/2006 ha mantenuto l’inappellabilità per le sentenze del Tribunale, mentre per le sentenze del giudice di pace l’appellabilità è consentita, anche se solo per violazione delle norme sul procedimento, per violazione delle norme costituzionali o comunitarie e per violazione dei principi regolatori della materia.

Il limite della giurisprudenza equitativa del giudice di pace è, pertanto, quella fissata dall’art. 113, comma 2, c.p.c.; riguarda, quindi, le cause di valore non superiore a millecento euro.

Ciò premesso, nella sentenza in commento, con atto di citazione al giudice di pace erano state richieste due somme, per diverse voci di danno, la prima pari a euro 801,75, per il danno emergente, e la seconda pari a euro 1000,00, per la lesione della reputazione imprenditoriale. Il limite anzidetto era stato superato. E non rileva il fatto che il giudice di pace avesse accolto la domanda parzialmente nella misura di euro 500,00. Ciò che rileva ai fini della appellabilità o meno della sentenza del giudice di pace è quindi il valore della causa. Nel caso de quo, la liquidazione del danno per euro 500,00 era stata fatta espressamente in via equitativa, ma detta liquidazione deve essere qualificata come avvenuta ai sensi dell’art. 1226 c.c. in causa da decidersi secondo diritto.

Vi sono due aspetti da sottolineare.

Il mezzo di impugnazione proponibile – secondo la S.C. – deve essere individuato in relazione al valore della domanda proposta, e non alla somma liquidata dal Giudice di pace, che rappresenta il contenuto concreto della decisione. Con ciò è stato ribadito il principio già espresso con la sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, n. 13917/06, con cui si era risolto il contrasto esistente tra due orientamenti della giurisprudenza in relazione all’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudice di pace. Il primo orientamento riteneva infatti inappellabili le sentenze emesse sulla base del principio di equità, in considerazione degli artt. 339, comma 2, c.p.c. e 113 c.p.c. e riteneva, quindi, che il mezzo di impugnazione deve essere determinato in base al contenuto, al valore della domanda; il secondo orientamento faceva riferimento al c.d. principio dell’apparenza, secondo cui la scelta del mezzo di impugnazione dipende dalla qualificazione giuridica data dal giudice all’azione. Il primo orientamento si fondava a sua volta su alcune decisioni delle S.U. della Cassazione Civile, tra cui le sentenze nn. 9493/1998 e 12542 del 14.12.1998; quest’ultima in particolare aveva stabilito che la sentenza del Giudice di Pace sarà appellabile qualora il giudice di pace abbia deciso una controversia di valore superiore a lire due milioni (oggi, euro 1.100,00) e ciò anche nell’ipotesi in cui abbia erroneamente pronunciato secondo equità e non secondo diritto. Lo stesso criterio era stato ribadito nelle sentenze S.U. Cassaz. Civ. n. 803/1999; n. 16162/2002; n. 11701/2005 (quest’ultima ribadiva lo stesso principio relativo al solo contenuto della domanda sia essa principale che riconvenzionale).

In secondo luogo, nel caso di specie, il giudice di pace ha sì deciso secondo equità, ma ex art. 1226 c.c., ai sensi del quale se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa. A questo riguardo va tenuto infatti presente che l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa ex art. 1226 c.c., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., dà luogo non ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto, caratterizzato dalla c. d. equità correttiva od integrativa (Cass. 16202/2002). Il giudice applica una norma di legge, ma questa presenta una fattispecie normativa incompleta, tale per cui il legislatore rimette alla valutazione equitativa del giudice stesso la determinazione di un elemento del rapporto controverso. La decisione era quindi appellabile.

(Altalex, 3 maggio 2007. Nota di Giuseppe De Marco)

 

La Corte Suprema di Cassazione

Sezione Terza Civile

Sentenza n. 4061, 21 febbraio 2007

  • Dott. Paolo Vittoria - Presidente-
  • Dott. Antonio Segreto – Consigliere-
  • Dott. Antonio Amatucci – Consigliere-
  • Dott. Angelo Spirito – Consigliere-
  • Dott. Raffaele Frasca – Consigliere-

Ritenuto in fatto quanto segue:

Con citazione notificata il 17 dicembre 2003 la E.S. e A. S.r.l. conveniva in giudizio i D… per sentire accertare la responsabilità per l’abusiva occupazione dei propri impianti pubblicitari e condannare, in conseguenza, la convenuta, a titolo di risarcimento del danno per la somma di euro 801,75, nonché, per lesione della sua reputazione imprenditoriale dell’ulteriore somma di euro 1000,00.

Nella resistenza della parte convenuta il Giudice di Pace, con sentenza del 1 giugno 2004, accoglieva parzialmente nel quantum la domanda, condannando la convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno liquidato in via equitativa la somma di euro 500,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i D..

La E.S. ha resistito con controricorso.

Il Procuratore Generale presso la Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso in camera di consiglio.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

Considerato quanto segue:

il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, come richiesto dal Procuratore Generale, in quanto la sentenza impugnata avrebbe dovuto essere sottoposta ad appello, secondo il regime vigente anteriormente al d.lgs. n. 40 del 2006.

Invero, com’è pacifico per quanto emerge dallo stesso ricorso e comunque dalla sentenza impugnata, la domanda aveva un valore superiore al limite della giurisdizione equitativa del giudice di pace, essendo state richieste due somme, per diverse voci di danno, la prima di euro 801,75 e la seconda di euro 1000,00. Ora, sia che la domanda si consideri come un’unica domanda di risarcimento danni, sia che si ritengano proposte due domande che si sommavano fra loro ai sensi dell’art.10 cod. civ., il superamento di quel limite appare palese, a nulla rilevando che il Giudice di Pace abbia accolto la domanda parzialmente nella misura di euro 500,00, cioè entro il limite della giurisprudenza equitativa.

Al fine di stabilire se una sentenza del giudice di pace sia appellabile o ricorribile in cassazione si deve fare riferimento, infatti, al valore della domanda e non al modo in cui il giudice ha deciso, onde nella specie resta irrilevante che la liquidazione del danno nella misura riconosciuta sia stata fatta espressamente equitativamente, dovendosi qualificare questa liquidazione come avvenuta ai sensi dell’art.1226 cod.civ. in causa da decidersi secondo diritto (in termini, da ultimo, per tali principi si veda Cass. sez. un. N. 13917 del 2006). È sufficiente, del resto, osservare, che riconoscendo il danno per un ammontare inferiore a quello richiesto, il Giudice di Pace ha deciso anche sulla parte di domanda relativa alla somma non riconosciuta, ritenendola in ordine ad essa inondata.

Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro settecento, di cui cento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile l’8 gennaio 2007.

Depositata 21 febbraio 2007.


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Venerdì, 04 Maggio 2007
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