L’Autorità
del Lussemburgo ha comunicato che, a partire dal 18 dicembre 2006, i veicoli
radiati in Lussemburgo, sono dotati, ai fini della registrazione negli altri
paesi, di un documento d’immatricolazione in due parti, redatto secondo le
disposizioni della direttiva 1999/37/CE.
L’Autorità del Lussemburgo ha, inoltre, precisato che, sulle due parti del
documento, la presenza della stampigliatura “Véhicule non immatriculé” conferma
che si tratta di veicolo radiato per esportazione, di cui non è ammesso il
trasferimento su strada.
Nel caso, invece, sia stato consentito il trasferimento su strada, al veicolo
radiato per esportazione viene fornito, sui medesimi modelli privi della
stampigliatura “Véhicule non immatriculé”, un documento d’immatricolazione con
validità limitata e numero di registrazione composto da quattro numeri seguiti
dal suffisso EX.
In merito al contenuto dei documenti di cui sopra, si evidenzia che i dati
indicati a mezzo dei codici comunitari armonizzati secondo la direttiva
1999/37/CE, non necessitano di traduzione. Dovrà, peraltro, essere fornita la
traduzione di eventuali annotazioni e dati non direttamente riferibili a detti
codici.
Gli specimen relativi a quanto sopra, in possesso di questa Direzione verranno
inviati agli indirizzi di posta elettronica di codesti Uffici. Appare opportuno
sottolineare che tale documentazione è da considerare, secondo quanto a suo
tempo comunicato dalla Commissione Europea, “very confidential and to be
handled with great care” (molto confidenziale e da custodire con grande
attenzione).
Si fa riserva di comunicare eventuali aggiornamenti in materia.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. ing. Sergio Dondolini) |