Giurisprudenza di merito
G.d.P. Civile di Avellino
29 giugno 2006, sentenza n. 1810
L’inesistenza, al momento della contestazione differita di
violazione dell’art. 142,
comma 8, C.S., (nella specie effettuata mediante
apparecchio Velomatic 512) del
decreto prefettizio che ex art. 4 D.L. n. 121/02, convertito, con modificazioni
nella L. n. 168/02, individua i tratti di strada passibili di controllo remoto,
rende illegittimo il relativo verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nei
modi e nei termini di cui ex art. 22 e ss. L. 689/81, M. M. proponeva
opposizione avverso il verbale di contestazione n. 866/2005 redatto dalla
Polizia Municipale del Comune di Montemiletto, in data 17 agosto 2005 per
violazione dell’art. 142 comma 8 D.L.vo n. 285/92, perché il conducente
dell’auto Opel Astra targata AS 436 BD circolava in località via S8 7 Appia, in
cui vige il limite di velocità di km/h 50, superando il suddetto limite.
Deduceva l’illegittimità del provvedimento e ne chiedeva
l’annullamento, previa sospensione, per mancata autorizzazione da parte della
Prefettura di Avellino; mancanza di apposita segnaletica; mancata contestazione
immediata della violazione; carenza di legittimazione dell’organo accertatore;
mancanza di prova in ordine alla corretta taratura.
Notificato alle parti il ricorso ed il decreto di comparizione
con il rispetto dei termini a comparire, l’Autorità convenuta depositava in
Cancelleria copia degli atti relativi all’accertamento contestando nella memoria
sottoscritta dal funzionario delegato, tutto quanto assunto dal ricorrente.
All’udienza dell’8 giugno 2006, rassegnate le conclusioni
dal ricorrente, la causa era decisa mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione si appalesa
fondata e va pertanto accolta.
Assorbente, rispetto a tutte le altre, risulta nello
specifico l’eccezione in ordine all’inesistenza, al momento della
contestazione, del decreto prefettizio di individuazione del tratto di strada
passibile di controllo remoto, introdotto dal D.L. 121/02 in quanto lo stesso
risulta datato 12 settembre 2005,
in epoca successiva all’accertamento.
Per la valutazione dell’eccezione proposta bisogna
riferirsi all’art. 4 del suddetto decreto, convertito nella legge l agosto 2002
n. 168, «Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione
stradale» ed alla Circolare 3 ottobre 2002 n. 300 del Ministero dell’ interno.
Con la stessa erano state fornite direttive operative generali per garantire la
uniformità di valutazione nell’ambito del procedimento di individuazione, da
parte del Prefetto, delle aree ove non è possibile il fermo di un veicolo senza
recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione.
Secondo il citato art. 4: «sulle autostrade, sulle strade
extra urbane principali, nonché sulle altre strade individuate con decreto del
Prefetto gli organi di Polizia Stradale possono impiegare ed installare
dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al
rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento stabilite
dall’art. 142 c.d.s. (comma 1)».
La circolare n. 300 afferma: «la norma intende riferirsi
sia all’impiego di dispositivi o mezzi tecnici di controllo che rilevano
l’infrazione quando il veicolo è già transitato e che sono presidiati da un
organo di Polizia Stradale, sia l’impiego di strumenti che automaticamente,
senza neppure la presenza dell’ operatore di Polizia, registrano l’infrazione e
trasmettono i dati a distanza (controlli da remoto), ovvero che consentono
l’accertamento in tempi successivi sulla base delle immagini raccolte».
In buona sostanza la circolare, prima interpretazione
dell’art. 4, rivelatasi nel tempo più coerente con la volontà del legislatore,
si riferisce sia agli apparecchi a postazione fissa sia agli apparecchi tipo Velomatic 512, che interessa nello
specifico, e Autovelox 104/ C2.
Le novità introdotte dal citato art. 4 e quelle che sono
seguite, di cui al D.L. 27 giugno 2003 n. 151, hanno modificato profondamente
il principio vigente della necessità di una contestazione conseguenziale
all’accertamento, con individuazione personale del trasgressore, introducendo
la possibilità che alcune infrazioni possano essere notificate in tempi
successivi all’accertamento ed anche accertate in assenza dell’organo di
polizia stradale purché il rilevamento avvenga mediante apparecchiature
debitamente omologate.
Una modifica così importante ha determinato numerose
incertezze interpretative che hanno coinvolto soprattutto l’art. 4 D.L.
121/2002 anche a causa delle Circolari del Ministero dell’interno susseguitesi
sull’argomento (26 gennaio 2005 e 6 luglio 2005) e non concordanti tra loro.
L’ultima Circolare citata, in riferimento ad un’opposta
indicazione data nella prima, ha escluso comunque che il decreto del Prefetto
fosse necessario anche nella ipotesi della lettera e) del comma 1 bis
art. 201 c.d.s. (relativa agli apparecchi che consentono la determinazione
dell’illecito in tempi successivi).
Con un po’ di attenzione però è possibile rilevare che
tale dicitura è identica a quella utilizzata dalla Circolare 300/2000 emessa dal Ministero dell’interno per
determinare quali fossero i dispositivi il cui uso, non consentendo il fermo
degli autoveicoli in condizioni di sicurezza, potesse legittimare la
contestazione differita o, secondo la lettera dell’art. 201 c.d.s. come
novellato «in cui la contestazione immediata non è necessaria».
Una interpretazione più legata allo spirito della legge,
all’effettiva volontà del legislatore, volendo lo stesso realizzare, con l’art.
4 D.L. 21 giugno 2002 n. 121, il doppio scopo di garantire la più ampia
sicurezza del traffico e di deflazionare il contenzioso, che aveva trovato
ampie giustificazioni nell’uso della contestazione differita, porta a ritenere
che il decreto prefettizio sia sempre necessario (quanto meno sicuramente
utile) perché, in regime di pubblicità del provvedimento amministrativo, si
possano ottenere i risultati auspicati mediante l’innovazione legislativa.
Il decreto prefettizio è in effetti preordinato a garantire
al massimo la sicurezza stradale con la individuazione dei tratti di strada in
cui, per un elevato tasso di incidentalità ed una conformazione p1ano-altimetrica,
appare estremamente difficoltosa l’applicazione dei normali metodi operativi
che prevedono il fermo del veicolo.
Ne è prova la
Circolare del Ministero dell’interno del 26 gennaio 2005 che
afferma: «per quanto concerne la violazione agli artt. 142, 148 e 176, gli
accertamenti effettuati in deroga al principio di contestazione immediata
ovvero in assenza degli organi di Polizia Stradale possono avvenire, mediante
l’uso di apparecchiature debitamente omologate, solo sulle strade individuate
dall’art. 4 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121 convertito dalla L. 168/2002 e con le modalità ivi previste».
Si desume, da quanto riportato, che il Prefetto ha la
competenza nella individuazione delle strade diverse dalle autostrade o dalle
strade extraurbane principali, o di singoli tratti di esse, sui quali,
utilizzando le apposite apparecchiature, si può procedere agli accertamenti
con le modalità previste dall’art. 201 come novellato.
Va fatta un’ultima annotazione, con riferimento ad un
orientamento dottrinale e giurisprudenziale secondo il quale in relazione alle
violazioni del c.d.s. la esemplificazione dei casi nei quali non si può
procedere alla contestazione, immediata, contenuta nell’ art. 384 del relativo
Regolamento (oggi anche nell’art. 201 comma 1 bis c.d.s.) non ha valore
di presunzione ex lege della
impossibilità di procedere a tale contestazione.
Al Giudice di merito, dunque, non è precluso verificare
la impossibilità di contestazione immediata in quanto residua spazio per la
discrezionalità amministrativa che si accompagna all’obbligo di motivazione e
ad un apprezzamento valutativo del Giudice sotto il profilo della logicità
della stessa.
Nel caso specifico si tratta di violazione di limiti di
velocità; non sembra possibile ritenere esaustiva la motivazione data con
riferimento alla lettera e) dell’art. 201 c.d.s. quando non risulta
alcun riferimento alla distanza dal posto di accertamento e al tempo utile cioè
a quale sia, il lasso di tempo da considerare sufficiente per rendere
impossibile la contestazione.
Nello specifico è documentalmente provato che la
violazione dell’art. 142 c.d.s. è stata accertata dalla Polizia Municipale del
Comune di Montemiletto sul tratto di strada SS 7 Appia Km 293 + 700 (strada extraurbana
secondaria) a mezzo di apparecchio Velomatic
512 matr. 2105, regolarmente omologato, il giorno 17 agosto 2005,
periodo precedente il 12 settembre 2005 in cui è intervenuto il decreto del
Prefetto con il quale la detta strada è stata annoverata tra quelle di cui
all’art. 2, comma 2, letto c) e d) c.d.s.
e dove perciò si è previsto l’utilizzo e l’installazione di dispositivi automatici
di controllo del traffico, ai quali, per quanto analizzato, vengono equiparati,
ai fini dell’art. 4 L.
168/02, i dispositivi Velomatic utilizzati
dal Comune di Montemiletto.
Alla luce delle argomentazioni esposte, in relazione alla
motivazione inadeguata, alle discordanti interpretazioni date dal Ministero
dell’interno all’art. 4 citato, al decreto che, ritenuto «dovuto» dal Prefetto,
è stato emesso in epoca successiva alla violazione il verbale è illegittimo, ed è perciò annullabile. In definitiva la presente opposizione va
accolta con il conseguente annullamento dell’atto impugnato e delle sanzioni
pecuniarie ed accessorie in esso contenute.
A tal fine va disposta la riassegnazione dei punti
decurtati sulla patente di guida, qualora la sottrazione fosse intanto già
stata comunicata all’ Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida.
Sussistono i giusti motivi per la integrale compensazione
delle spese di giudizio anche per la non obbligatorietà di una difesa tecnica
nei procedimenti ex 689/81.
Sentenza esecutiva ex lege. (Omissis).
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