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Giurisprudenza di merito - Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Non immediata...

G.d.P. Civile di Avellino, 29 giugno 2006, sentenza n. 1810
Giurisprudenza di merito
Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Non immediata - Verbale elevato in mancanza del decreto prefettizio di cui all’art. 4 D.L. n. 121/02 - Conseguenze - Nullità del verbale - Fattispecie in tema di eccesso di velocità rilevato mediante apparecchio Velomatic 512.
G.d.P. Civile di Avellino, 29 giugno 2006, sentenza n. 1810

 

Giurisprudenza di merito

G.d.P. Civile di Avellino

29 giugno 2006, sentenza n. 1810


L’inesistenza, al momento della contestazione differita di violazione dell’art.
142, comma 8, C.S., (nella specie effettuata mediante apparecchio Ve­lomatic 512) del decreto prefettizio che ex art. 4 D.L. n. 121/02, convertito, con modificazioni nella L. n. 168/02, individua i tratti di strada passibili di controllo remoto, rende illegittimo il relativo ver­bale.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depo­sitato nei modi e nei termini di cui ex art. 22 e ss. L. 689/81, M. M. proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. 866/2005 redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Montemiletto, in data 17 agosto 2005 per violazione dell’art. 142 comma 8 D.L.vo n. 285/92, perché il conducente dell’auto Opel Astra targata AS 436 BD circolava in località via S8 7 Appia, in cui vige il limite di velocità di km/h 50, superando il suddetto limite.
Deduceva l’illegittimità del provvedimento e ne chiedeva l’annullamento, previa sospensione, per mancata autorizzazione da parte della Prefettura di Avellino; mancanza di apposita segnaletica; mancata contestazione immediata della violazione; carenza di legittimazione dell’organo accertatore; mancanza di prova in ordine alla corretta taratura.
Notificato alle parti il ricorso ed il decreto di com­parizione con il rispetto dei termini a comparire, l’Au­torità convenuta depositava in Cancelleria copia degli atti relativi all’accertamento contestando nella memo­ria sottoscritta dal funzionario delegato, tutto quanto assunto dal ricorrente.
All’udienza dell’8 giugno 2006, rassegnate le con­clusioni dal ricorrente, la causa era decisa mediante lettura del dispositivo.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione si appalesa fondata e va pertanto accolta.

Assorbente, rispetto a tutte le altre, risulta nello specifico l’eccezione in ordine all’inesistenza, al mo­mento della contestazione, del decreto prefettizio di individuazione del tratto di strada passibile di con­trollo remoto, introdotto dal D.L. 121/02 in quanto lo stesso risulta datato 12 settembre 2005, in epoca suc­cessiva all’accertamento.
Per la valutazione dell’eccezione proposta bisogna riferirsi all’art. 4 del suddetto decreto, convertito nella legge l agosto 2002 n. 168, «Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale» ed alla Circolare 3 ottobre 2002 n. 300 del Ministero dell’ interno. Con la stessa erano state fornite direttive operative generali per garantire la uniformità di valu­tazione nell’ambito del procedimento di individua­zione, da parte del Prefetto, delle aree ove non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione.
Secondo il citato art. 4: «sulle autostrade, sulle strade extra urbane principali, nonché sulle altre strade individuate con decreto del Prefetto gli organi di Po­lizia Stradale possono impiegare ed installare disposi­tivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento stabilite dall’art. 142 c.d.s. (comma 1)».
La circolare n. 300 afferma: «la norma intende ri­ferirsi sia all’impiego di dispositivi o mezzi tecnici di controllo che rilevano l’infrazione quando il veicolo è già transitato e che sono presidiati da un organo di Polizia Stradale, sia l’impiego di strumenti che automa­ticamente, senza neppure la presenza dell’ operatore di Polizia, registrano l’infrazione e trasmettono i dati a distanza (controlli da remoto), ovvero che consentono l’accertamento in tempi successivi sulla base delle im­magini raccolte».
In buona sostanza la circolare, prima interpreta­zione dell’art. 4, rivelatasi nel tempo più coerente con la volontà del legislatore, si riferisce sia agli apparec­chi a postazione fissa sia agli apparecchi tipo Veloma­tic 512, che interessa nello specifico, e Autovelox 104/ C2.
Le novità introdotte dal citato art. 4 e quelle che sono seguite, di cui al D.L. 27 giugno 2003 n. 151, hanno modificato profondamente il principio vigente della necessità di una contestazione conseguenziale all’accertamento, con individuazione personale del trasgressore, introducendo la possibilità che alcune in­frazioni possano essere notificate in tempi successivi all’accertamento ed anche accertate in assenza dell’or­gano di polizia stradale purché il rilevamento avvenga mediante apparecchiature debitamente omologate.
Una modifica così importante ha determinato nu­merose incertezze interpretative che hanno coinvolto soprattutto l’art. 4 D.L. 121/2002 anche a causa delle Circolari del Ministero dell’interno susseguitesi sull’argomento (26 gennaio 2005 e 6 luglio 2005) e non concordanti tra loro.
L’ultima Circolare citata, in riferimento ad un’op­posta indicazione data nella prima, ha escluso comun­que che il decreto del Prefetto fosse necessario anche nella ipotesi della lettera e) del comma 1 bis art. 201 c.d.s. (relativa agli apparecchi che consentono la de­terminazione dell’illecito in tempi successivi).
Con un po’ di attenzione però è possibile rilevare che tale dicitura è identica a quella utilizzata dalla Cir­colare 300/2000 emessa dal Ministero dell’interno per determinare quali fossero i dispositivi il cui uso, non consentendo il fermo degli autoveicoli in condizioni di sicurezza, potesse legittimare la contestazione differita o, secondo la lettera dell’art. 201 c.d.s. come novellato «in cui la contestazione immediata non è necessaria».
Una interpretazione più legata allo spirito della legge, all’effettiva volontà del legislatore, volendo lo stesso realizzare, con l’art. 4 D.L. 21 giugno 2002 n. 121, il doppio scopo di garantire la più ampia sicurezza del traffico e di deflazionare il contenzioso, che aveva trovato ampie giustificazioni nell’uso della contesta­zione differita, porta a ritenere che il decreto prefetti­zio sia sempre necessario (quanto meno sicuramente utile) perché, in regime di pubblicità del provvedimento amministrativo, si possano ottenere i risultati auspicati mediante l’innovazione legislativa.
Il decreto prefettizio è in effetti preordinato a ga­rantire al massimo la sicurezza stradale con la indivi­duazione dei tratti di strada in cui, per un elevato tasso di incidentalità ed una conformazione p1ano-altime­trica, appare estremamente difficoltosa l’applicazione dei normali metodi operativi che prevedono il fermo del veicolo.
Ne è prova la Circolare del Ministero dell’interno del 26 gennaio 2005 che afferma: «per quanto con­cerne la violazione agli artt. 142, 148 e 176, gli accer­tamenti effettuati in deroga al principio di contesta­zione immediata ovvero in assenza degli organi di Polizia Stradale possono avvenire, mediante l’uso di apparecchiature debitamente omologate, solo sulle strade individuate dall’art. 4 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121 convertito dalla L. 168/2002 e con le modalità ivi previste».
Si desume, da quanto riportato, che il Prefetto ha la competenza nella individuazione delle strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, o di singoli tratti di esse, sui quali, utilizzando le apposite ap­parecchiature, si può procedere agli accertamenti con le modalità previste dall’art. 201 come novellato.
Va fatta un’ultima annotazione, con riferimento ad un orientamento dottrinale e giurisprudenziale secondo il quale in relazione alle violazioni del c.d.s. la esemplifi­cazione dei casi nei quali non si può procedere alla con­testazione, immediata, contenuta nell’ art. 384 del relativo Regolamento (oggi anche nell’art. 201 comma 1 bis c.d.s.) non ha valore di presunzione ex lege della impos­sibilità di procedere a tale contestazione.
Al Giudice di merito, dunque, non è precluso veri­ficare la impossibilità di contestazione immediata in quanto residua spazio per la discrezionalità ammini­strativa che si accompagna all’obbligo di motivazione e ad un apprezzamento valutativo del Giudice sotto il profilo della logicità della stessa.
Nel caso specifico si tratta di violazione di limiti di velocità; non sembra possibile ritenere esaustiva la motivazione data con riferimento alla lettera e) dell’art. 201 c.d.s. quando non risulta alcun riferimento alla distanza dal posto di accertamento e al tempo utile cioè a quale sia, il lasso di tempo da considerare suffi­ciente per rendere impossibile la contestazione.
Nello specifico è documentalmente provato che la violazione dell’art. 142 c.d.s. è stata accertata dalla Po­lizia Municipale del Comune di Montemiletto sul tratto di strada SS 7 Appia Km 293 + 700 (strada ex­traurbana secondaria) a mezzo di apparecchio Veloma­tic 512 matr. 2105, regolarmente omologato, il giorno 17 agosto 2005, periodo precedente il 12 settembre 2005 in cui è intervenuto il decreto del Prefetto con il quale la detta strada è stata annoverata tra quelle di cui all’art. 2, comma 2, letto c) e d) c.d.s. e dove perciò si è previsto l’utilizzo e l’installazione di dispositivi au­tomatici di controllo del traffico, ai quali, per quanto analizzato, vengono equiparati, ai fini dell’art. 4 L. 168/02, i dispositivi Velomatic utilizzati dal Comune di Montemiletto.
Alla luce delle argomentazioni esposte, in relazione alla motivazione inadeguata, alle discordanti interpre­tazioni date dal Ministero dell’interno all’art. 4 citato, al decreto che, ritenuto «dovuto» dal Prefetto, è stato emesso in epoca successiva alla violazione il verbale è illegittimo, ed è perciò annullabile. In definitiva la presente opposizione va accolta con il conseguente an­nullamento dell’atto impugnato e delle sanzioni pecu­niarie ed accessorie in esso contenute.
A tal fine va disposta la riassegnazione dei punti decurtati sulla patente di guida, qualora la sottrazione fosse intanto già stata comunicata all’ Anagrafe Nazio­nale degli abilitati alla guida.
Sussistono i giusti motivi per la integrale compen­sazione delle spese di giudizio anche per la non ob­bligatorietà di una difesa tecnica nei procedimenti ex 689/81.
Sentenza esecutiva ex lege. (Omissis).


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Mercoledì, 09 Maggio 2007
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