IL MINISTRO DELL’INTERNO
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrat-tamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate», ed, in particolare, l’art. 6, che demanda al Ministro dell’interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali ed il Ministro della salute, l’individuazione delle modalità di coordinamento dell’attività della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale; Visto l’art. 2, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce al Corpo forestale dello Stato specifici compiti in materia di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell’ambiente, con specifico riferimento alla tutela dei patrimonio faunistico (lettera b) e specifici compiti in materia di controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES sul commercio internazionale delle specie animali in via di estinzione, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874 e della relativa normativa comunitaria (lettera c); Visto l’art. 70 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» che, in applicazione del principio di sussidiarietà sancito dalla citata legge n. 59 del 1997, ha disposto, in materia di protezione della natura e dell’ambiente e di protezione della fauna e della flora, il conferimento alle regioni ed agli enti locali di tutte le funzioni amministrative, fatti salvi i compiti di rilievo nazionale di cui all’art. 69 del medesimo decreto legislativo; Visti gli articoli 5 e 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e l’art. 57 del codice di procedura penale, che attribuiscono al personale dei Corpi di polizia municipale e provinciale funzioni di polizia giudiziaria e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, con dipendenza funzionale ed operativa dalla competente autorità giudiziaria o dalla competente autorità di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità ed il sindaco; Visto l’art. 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante «Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini», che ha previsto la partecipazione, ai fini dell’attuazione di piani coordinati di controllo del territorio, di contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale; Visto l’art. 20, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza», in virtù del quale alle riunioni del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto, intervengono di diritto, tra gli altri, il sindaco del comune capoluogo, il presidente della provincia ed il comandante provinciale dei Corpo forestale dello Stato; Ravvisata l’opportunità che venga valorizzato, ai fini dell’attuazione della citata legge n. 189 del 2004, lo specifico patrimonio di professionalità e di esperienza acquisito dal Corpo forestale dello Stato nel settore della prevenzione e del contrasto degli illeciti in materia ambientale, con particolare riguardo alla tutela del mondo animale; Ritenuto, altresì, di dover privilegiare ai fini del coordinamento ottimale delle attività di prevenzione dei reati previsti dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 il ruolo dei Corpi di polizia municipale e provinciale, per la capillarità della presenza sul territorio e per la professionalità posseduta dai medesimi nelle materie ambientali in sede locale; Ritenuto, infine, di dover affidare ai prefetti, previa consultazione dei comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, le funzioni di indirizzo e coordinamento, in ambito provinciale, delle attività svolte dalle Forze di polizia dello Stato e dai Corpi di polizia municipale e provinciale, al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni di interventi; Visti i pareri rispettivamente del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 21 dicembre 2006 e del Ministro della salute in data 3 gennaio 2007;
Decreta: Art. 1.
1. Le attività di prevenzione dei reati di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 189 sono demandate in via prioritaria al Corpo forestale dello Stato e, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza ed in quello funzionale dei rispettivi ordinamenti ed attribuzioni, ai Corpi di polizia municipale e provinciale, ferme restando comunque le funzioni di polizia giudiziaria che la legge rimette a ciascuna Forza di polizia. 2. I prefetti, nell’ambito delle funzioni di coordinamento ed indirizzo unitario dei piani di controllo del territorio, promuovono le necessarie intese con i presidenti delle province e con i sindaci interessati, al fine di assicurare il coordinato sviluppo delle attività degli organi di cui al comma 1. 3. Essi, inoltre, anche previa consultazione dei Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, individuano le modalità del concorso dell’Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato nelle medesime attività di prevenzione, in relazione alle specifiche attribuzioni e competenze ed al patrimonio di professionalità presente nelle due Forze di polizia, nonché le modalità del concorso del Corpo della Guardia di finanza con riguardo alle specifiche competenze ad esso demandate in materia di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico. 4. Dall’attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e degli enti locali. Le autorità e gli organi citati nel presente decreto sono incaricati dell’osservanza di quanto in esso previsto.
Roma, 23 marzo 2007 Il Ministro: Amato
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