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Sicurstrada 09/05/2007

Il quesito del giorno - Si può circolare senza bollino di conferma della validità della patente?

 

Se si è in possesso della patente e del certificato medico valido ma il bollino non arriva mai
si può incorrere in sanzioni?

Email-Roma

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L’articolo 126, comma 5 del Codice della Strada dispone che “La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine gli uffici da cui dipendono i sanitari indicati nell’art. 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici per la conferma della validità. …..omissis…..”.
Alla luce di quanto esposto ed entrando nei contenuti del quesito, si rappresenta che al termine dell’accertamento sanitario, il medico rilascia al conducente un certificato, in bollo, valido per la circolazione (da portare sempre in mezzo alla patente e presentarlo durante i controlli di polizia stradale al fine di evitare la contestazione dell’articolo 126 del Codice della Strada per circolazione con patente di guida scaduta di validità), in attesa che l’intestatario riceva dall’UCO, per posta, l’apposito tagliando autoadesivo di convalida della patente di guida.
Eventuali ritardi potranno essere reclamati direttamente all’UCO attraverso il numero verde 800.232.323.


 

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Mercoledì, 09 Maggio 2007
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