Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE
CIVILE Sezione Unite, 15 marzo 2007, n.
5979 CIRCOLAZIONE STRADALE - REVISIONE
DELLA PATENTE DI GUIDA - GIURISDIZIONE L’impugnazione del
provvedimento di revisione della patente di guida emesso dal direttore
dell’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile rientra nella
giurisdizione del giudice amministrativo, essendo un provvedimento la cui
adozione è rimessa alla discrezionalità della P.A. °°°°°°°°°°°°°°°°°°° Oggetto:
giurisdizione, provvedimenti ex art. 128/1 CdS, revisione della patente di guida, A.G.A. FATTO E DIRITTO Con
ricorso al Giudice di pace di Imperia in data 19.02.2002, verosimilmente ai
sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, Simone Grasso dichiarava
di impugnare i verbali d’accertamento nn. 3283216 e 3283217 redatti nei suoi
confronti dai Carabinieri il 18.10.2001 per violazione dell’art. 141 CdS,
rispettivamente commi 3 ed 8 e commi 2 ed 11, nonché il provvedimento in data 14.01.2002
notificatogli il 20.01.2002 con il quale il direttore dell’Ufficio provinciale della M.C.T.C. di
Imperia aveva disposto nei suoi confronti la revisione della patente di guida,
ai sensi dell’art. 128/1 CdS, essendosi ritenuto dubbio, in conseguenza dei
fatti contestatigli dai carabinieri, il persistente possesso, da parte sua, dei
prescritti requisiti psicofisici e di idoneità tecnica. Denunziava
il ricorrente la violazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241 del 1990 per
difetto di comunicazione dell’avvio del procedimento da parte dell’Ufficio provinciale
della M.C.T.C.; l’omessa motivazione del provvedimento del medesimo Ufficio;
l’omessa indicazione, nello stesso provvedimento, del giudice di pace quale autorità competente per l’impugnazione
in via giudiziaria. L’adito
giudice di pace disponeva la "sospensione interinale dei provvedimenti
impugnati"; la Prefettura e l’Ufficio provinciale M.C.T.C dì
Imperia, costituitisi in giudizio, eccepivano difetto giurisdizione dell’autorità
giudiziaria ordinaria sostenendo quella del giudice amministrativo. Il
Grasso proponeva, quindi, ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione,
sostenendo che questa spetti al giudice ordinario per il fatto che la disposta revisione
della patente di guida incide sul diritto soggettivo dì libera circolazione e
determina un inevitabile danno economico per il destinatario. Gli
intimati non svolgevano attività difensiva. La
questione di giurisdizione, che si pone nel senso se rientri nella
giurisdizione dell’A.G.O. oppure in quella dell’A.G.A. l’impugnazione del provvedimento
di revisione della patente di guida emesso dal direttore dell’ufficio
provinciale della M.C.T.C. ai sensi dell’art. 128/1 CdS, va risolta con l’affermazione della seconda delle
indicate alternative, peraltro in conformità con l’opinione già espressa da questa
Corte in materia (SS.UU., 7.2.06
n. 2518; Sez. 1ª,12.1.00
n. 276). Ed
invero, il provvedimento con il quale è disposta
la revisione della patente di guida può sì trarre occasione dall’accertamento di
un’infrazione al CdS, come
nel caso di
specie, ma non è a questa connesso, in quanto non ne è condizionato,
né ne costituisce una sanzione accessoria - suscettibile,
in quanto tale, d’impugnazione innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria con
lo speciale procedimento oppositorio di cui all’art. 22 della L. n. 689 del 1981 - tra
l’altro della sanzione non avendo né le caratteristiche, né le finalità, né gli
effetti, tanto che, onde prevenire l’inottemperanza all’ordine di revisione del
quale si discute emesso dagli uffici provinciali della Direzione generale della
M.C.T.C. nonché dal - Prefetto nei casi previsti dal successivo
art. 187, tale inottemperanza il legislatore ha ritenuto di configurare nei
successivi commi secondo e terzo quale autonomo illecito assoggettato, esso sì,
a sanzione. Il
citato art. 128 CdS, disciplinante
al comma primo le ipotesi di revisione della patente di guida qualora sorgano
dubbi sulla persistenza nei titolari dei requisiti fisici e psichici prescritti
o dell’idoneità tecnica, infatti, non configura la revisione non, come si è evidenziato,
quale determinazione applicativa di sanzione amministrativa, bensì, al pari
d’analoga disposizione del precedente testo unico (art. 189, d.p.r. 15.6.1959, n. 393), quale procedimento amministrativo,
la cui adozione è rimessa alla discrezionalità della P.A.
che ha la facoltà, nell’espletamento delle sue funzioni istituzionali di tutela
del pubblico interesse nell’ambito di competenza ed ove ravvisi la ricorrenza
dei necessari presupposti, di disporre un nuovo accertamento, al fine di
verificare la persistenza, in capo al soggetto preso in considerazione dei
requisiti e dell’idoneità necessari all’esercizio della guida, così che abbiano
a garantirsi la sicurezza del traffico stradale e l’incolumità dei cittadini e
dello stesso soggetto. Trattasi,
dunque, d’esercizio di poteri che implica valutazioni d’ordine tecnico e
discrezionali effettuate in funzione della tutela d’interessi collettivi,
l’apprezzamento sulla legittimità del quale è rimesso all’esclusiva competenza
del giudice amministrativo. L’istanza
va, pertanto, respinta con declaratoria della giurisdizione dell’A.G.A. Le
parti intimate non avendo svolto attività difensiva, non v’ha luogo a pronunzia sulle spese. P.Q.M. pronunziando a Sezioni Unite
sull’istanza, la respinge e dichiara la giurisdizione del giudice
amministrativo. Così deciso in Camera di Consiglio addì
11.01.2007. |
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