Con nota n. 300/A/152609/108/13/7 del 14 luglio 2006 (1) sono state impartite disposizioni a codesti Uffici al fine di una corretta ed uniforme applicazione del Decreto Legislativo 21.11.2005, n. 286 (2), che, dando attuazione alla delega contenuta nell’articolo 1, comma 1, lettera b) della Legge 1 marzo 2005, n. 32 (3), ha provveduto al riassetto dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi. In questa prima fase di applicazione sono emerse alcune problematiche per quanto riguarda il sequestro delle merci a causa dell’indisponibilità da parte degli Uffici di Polizia di luoghi e di strutture idonee alla loro custodia. In proposito, occorre segnalare che la normativa di riferimento della materia è costituita dalla Legge 689/81 (4) nonché, almeno per gli aspetti riguardanti la disciplina del sequestro dei veicoli dal DPR 571/82, che ne costituisce attuazione. Tale normativa, diversamente da quanto previsto per il sequestro dei veicoli, non contiene specifiche disposizioni per il sequestro delle merci né prevede la creazione di magazzini di temporanea custodia come invece possibile per le cose sequestrate in occasione di controlli doganali o in operazioni di contrasto al contrabbando. In proposito è stato acquisito il parere dell’Ufficio per l’Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza secondo il quale i beni sequestrati potrebbero essere affidati al soggetto destinatario del provvedimento ablatorio, limitatamente alle merci che per la loro natura lo permettano. Nelle more del provvedimento ablatorio, tale soggetto potrebbe essere individuato quale amministratore e custode responsabile delle merci. Atteso quanto esposto, codesti Compartimenti vorranno dare attuazione alle direttive sopra compendiate, fornendo un cortese cenno di assicurazione e d’intesa.
IL DIRETTORE CENTRALE Rosini | |