Sono pervenute a questa sede richieste di
chiarimenti in ordine alla portata applicativa delle istruzioni contenute nel
paragrafo D1) “Sottrazione, smarrimento o distruzione della targa”, ultimo
capoverso, della circolare prot. n. 14085 del 3 luglio 2006, che recita: “Infine,
per quanto concerne le tariffe applicabili, si fa presente che l’operazione in
esame è esente dal pagamento delle imposte di bollo.” (v. pag. 17).
Ciò in evidente discrepanza rispetto alle tariffe in uso in caso di
reimmatricolazione conseguente allo smarrimento, alla sottrazione o alla
distruzione delle targhe degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.
Svolte le verifiche del caso, non v’è dubbio che il richiamato capoverso tragga
origine da un mero errore materiale incorso nella stesura della circolare,
atteso che anche nel caso di specie si debba procedere alla
“reimmatricolazione” del ciclomotore.
Infatti, non essendo possibile il rilascio del duplicato della targa smarrita,
sottratta o distrutta, si impone la necessità di associare al ciclomotore un
nuovo numero di targa e, conseguentemente, di emettere un nuovo certificato di
circolazione e non un semplice duplicato dello stesso.
Pertanto l’ultimo capoverso del paragrafo D1) “Sottrazione, smarrimento o
distruzione della targa”, della circolare prot. n. 14085 del 3 luglio 2006,
deve intendersi sostituito dal seguente: “Infine, per quanto concerne le
tariffe applicabili, si fa presente che l’operazione è assoggetta al pagamento
delle tariffe ordinarie (comprese le imposte di bollo).”.
La presente comunicazione viene diramata esclusivamente via terminale.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo Fumero)
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