In data 28.11.06 è stata pubblicata nel Supplemento Ordinario alla
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 277, la legge indicata in oggetto che,
all’articolo 2, comma 169, introduce sostanziali modifiche al regime
sanzionatorio conseguente all’accertamento dì alcune violazioni al Codice della
Strada, . In particolare non è più prevista per le violazioni agli artt. 97
c. 6 (2), 169 c. 2 e 7 (3), 170 (4) e 171 (5) del Codice della Strada la sanzione
accessoria della confisca obbligatoria, ma quella, meno severa, del fermo
amministrativo. Pertanto si pregano le SS. LL. di voler impartire le necessarie
istruzioni agli organi di polizia per la corretta applicazione della nuova
normativa. È appena il caso di segnalare che la suddetta legge di conversione
non prevede una disciplina transitoria che consenta l’estensione delle più
favorevoli disposizioni introdotte ai procedimenti sanzionatori per analoghe
violazioni accertate ai sensi della previgente normativa. Ne consegue che,
nelle ipotesi di accertamento delle violazioni di cui agli artt. 97c. 6 (2),
169 c. 2 e 7 (3), 170 (4) e 171 (5) C.d.S., effettuate prima dell’entrata in
vigore della legge a 286/2006 (6), dovrà comunque essere disposta la confisca. Quanto alla possibilità, ai sensi dell’art. 213, comma 6 (7), di
restituire il veicolo al proprietario diverso dal trasgressore, il relativo
provvedimento potrà essere adottato solo nell’ipotesi di accertata estraneità
dello stesso alla violazione. Estraneità che non risulta automatica per il solo fatto che il
trasgressore sia terzo, ma che deve essere valutata in ragione sia
dell’effettiva partecipazione del proprietario all’illecito, sia del rapporto
che lo lega al trasgressore. Ed infatti, nel caso in cui la responsabilità del proprietario
risulti indiretta e puramente solidale (come nell’ipotesi di affidamento del
veicolo a terzo maggiorenne), si potrà procedere alla restituzione, mentre se
la suddetta responsabilità è diretta e autonoma (come nel caso di violazione
commessa da minore soggetto alla vigilanza del genitore proprietario o di
infrazione per la quale il C.d.S. prescriva espressamente una responsabilità
specifica del proprietario), doverosa appare l’applicazione della sanzione
accessoria, come confermato dall’Avvocatura Generale dello Stato, con parere
del 7 novembre scorso. Si prega di voler dare ampia diffusione al contenuto della
presente. IL VICE CAPO DIPARTIMENTO |
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