Visto l’art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l’art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, ed in particolare l’art. 1, comma 5, con il quale e’ stato istituito il Ministero dei trasporti; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2001, di recepimento della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad alcuni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2006, di recepimento della direttiva 2005/30/CE che modifica la direttiva 97/24/CE; Visto il decreto del Ministro dei trasporti 10 novembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2007, di recepimento della direttiva 2006/27/CE che, fra l’altro, ha modificato da ultimo la direttiva 97/24/CE; Vista la direttiva 2006/72/CE della Commissione del 18 agosto 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 227 del 19 agosto 2006, che modifica, adeguandola al progresso tecnico, la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote;
Adotta il seguente decreto:
(Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo)
Art. 1. 1. L’allegato II del capitolo 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001, di recepimento della direttiva 97/24/CE, e successive modificazioni, è modificato conformemente al testo dell’allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.
Art. 2. 1. Le disposizioni del presente decreto decorrono dal 1° luglio 2007.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 febbraio 2007 Il Ministro: Bianchi
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Allegato .sp,
L’allegato II del capitolo 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001, di recepimento della direttiva 97/24/CE, e successive modificazioni, è modificato come segue 1) Al punto 2.2.1.1 è aggiunto il seguente paragrafo: «A scelta del produttore, il ciclo di prova stabilito dal regolamento tecnico mondiale (RTM) n. 2 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (ONU-CEE) (*) può essere usato per i motocicli come metodo alternativo al ciclo di prova di cui sopra. In caso di applicazione del metodo stabilito dal RTM n. 2, il veicolo risponderà ai valori limite di emissioni figuranti nella riga C della tabella di cui al punto 2.2.1.1.5 nonché a tutte le altre disposizioni di questa direttiva, ad eccezione dei punti da 2.2.1.1.1 a 2.2.1.1.4 del presente allegato. (*) Regolamento tecnico mondiale (RTM) n. 2 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) intitolato: «Metodo di misura applicabile ai motocicli a due ruote dotati di un motore ad accensione comandata o per compressione per quanto riguarda le emissioni di inquinanti gassosi, le emissioni di CO2 e il consumo di carburante» (ECE/TRANS/180/Add2 del 30 agosto 2005). 2) Nella tabella che figura al punto 2.2.1.1.5, nella sezione «Valori limite per i motocicli (a due ruote) per l’omologazione e la conformità della produzione», dopo la riga B è inserita la seguente riga C:
========================================================== "C (2006 - UN/ECE GTR n. 2) |Vmax < 130 km/h | 2,62 | 0,75 | 0,17 ========================================================== |Vmax >= 130 km/h | 2,62 | 0,33 |0,22"
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