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Ministero dei trasporti - Recepimento della direttiva 2006/72/CE della Commissione del 18 agosto 2006, che modifica, adeguandola al progresso tecnico, la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote.

(GU n. 96 del 26 aprile 2007)

Visto  l’art.  229  del  nuovo  codice  della  strada approvato con decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.  285,  pubblicato  nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992  che  delega  i ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze  loro  attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l’art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce  la  competenza  del Ministro dei trasporti a decretare in materia  di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di  riordino  delle  attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, ed in particolare l’art. 1, comma 5, con il quale e’ stato istituito il Ministero dei trasporti;
Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo  2001,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  132  del 9 giugno 2001, di recepimento della direttiva 97/24/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio relativa ad alcuni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote;
 Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 novembre  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 31 del 7 febbraio  2006,  di  recepimento  della  direttiva  2005/30/CE  che modifica la direttiva 97/24/CE;
Visto  il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti 10 novembre 2006, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 15 del 19 gennaio 2007, di recepimento   della   direttiva   2006/27/CE  che,  fra  l’altro,  ha modificato da ultimo la direttiva 97/24/CE;
Vista la direttiva 2006/72/CE della Commissione del 18 agosto 2006, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 227 del 19 agosto  2006,  che  modifica, adeguandola al progresso tecnico, la direttiva  97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni  elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote;

Adotta
il seguente decreto:

(Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo)

Art. 1.
  1.  L’allegato  II  del  capitolo  5  del  decreto del Ministro dei trasporti  e  della  navigazione  23 marzo 2001, di recepimento della direttiva   97/24/CE,   e  successive  modificazioni, è  modificato conformemente  al  testo  dell’allegato  al  presente  decreto che ne costituisce parte integrante.

Art. 2.
  1.  Le  disposizioni  del  presente decreto decorrono dal 1° luglio 2007.

 
 Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   
Roma, 15 febbraio 2007
Il Ministro: Bianchi


******************


Allegato
.sp,

  L’allegato II del capitolo 5 del decreto del Ministro dei trasporti e  della  navigazione  23 marzo  2001, di recepimento della direttiva 97/24/CE, e successive modificazioni, è modificato come segue
  1) Al punto 2.2.1.1 è aggiunto il seguente paragrafo:
    «A  scelta  del  produttore,  il  ciclo  di  prova  stabilito dal regolamento  tecnico  mondiale (RTM) n. 2 della Commissione economica per  l’Europa delle Nazioni Unite (ONU-CEE) (*) può essere usato per i  motocicli  come metodo alternativo al ciclo di prova di cui sopra.
In caso di applicazione del metodo stabilito dal RTM n. 2, il veicolo risponderà  ai  valori  limite  di  emissioni figuranti nella riga C della  tabella  di  cui  al  punto 2.2.1.1.5 nonché a tutte le altre disposizioni di questa direttiva, ad eccezione dei punti da 2.2.1.1.1 a 2.2.1.1.4 del presente allegato.
        (*)  Regolamento  tecnico  mondiale  (RTM)  n.  2 della Commissione  economica  per  l’Europa  delle  Nazioni Unite (UN/ECE)  intitolato:  «Metodo  di  misura  applicabile  ai motocicli  a  due  ruote  dotati di un motore ad accensione comandata   o  per  compressione  per  quanto  riguarda  le emissioni  di  inquinanti gassosi, le emissioni di CO2 e il consumo  di  carburante»  (ECE/TRANS/180/Add2 del 30 agosto 2005).
    2)  Nella  tabella  che  figura al punto 2.2.1.1.5, nella sezione «Valori  limite per i motocicli (a due ruote) per l’omologazione e la conformità della produzione», dopo la riga B è inserita la seguente riga C:

==========================================================
"C (2006 - UN/ECE GTR n. 2)  |Vmax < 130 km/h    | 2,62 | 0,75 | 0,17
==========================================================
                                            |Vmax >= 130 km/h  | 2,62 | 0,33 |0,22"

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Venerdì, 18 Maggio 2007
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