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Corte di Cassazione 19/05/2007

da Cittadinolex - Se l’auto è bloccata nel traffico nessuna sanzione per il conducente all’incrocio
Niente multa se scatta il rosso nell’ingorgo

(Cassazione 9167/2007)

L’automobilista che resta imbottigliato nel traffico al centro di un incrocio non deve pagare la multa se nel frattempo scatta il semaforo rosso. Lo ha stabilito la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione annullando una sentenza del Giudice di Pace che aveva confermato la sanzione inflitta ad un automobilista romano rimasto al centro di un incrocio bloccato dalle altre autovetture mentre il semaforo alle sue spalle diventava rosso. La Suprema Corte, rinviando la causa ad un nuovo giudice, ha sottolineato la necessità di “valutare l’elemento soggettivo dell’illecito” prima di decretare la responsabilità del conducente. In buona sostanza, è vero che è scattato il rosso, l’automobilista, rimasto imbottigliato nel traffico, non era nelle materiali condizioni di liberare l’incrocio. (16 maggio 2007)

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, sentenza n.9167/2007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni Settimj -presidente-

Dott. Giovanna Scherillo -consigliere-

Dott. Luigi Piccialli -Consigliere-

Dott. Umberto Atripaldi -Rel. Consigliere-

Dott. Vincenzo Correnti -Consigliere-

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Sul ricorso proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 244, presso lo studio dell’avvocato RINALDI EMILIO, che lo difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

-ricorrente-

Contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall’avvocato CECCARINI BRUNO, giusta delega a margine del controricorso;

-controricorrente-

Avverso la sentenza n. 2461/05 del Giudice di pace di ROMA del 18.1.05; depositata il 20/01/05;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 16/01/07 dal consigliere Dott. Umberto Atripaldi;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. FULVIO UCCELLA che ha concluso per la manifesta fondatezza del ricorso con ogni ulteriore provvedimento come per legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.P. ha impugnato, nei confronti del Comune di Roma, con ricorso notificato il 16.2.06, la sentenza del giudice di Pace di Roma, depositata il 20.01.05, che gli aveva rigettato l’opposizione al verbale di contestazione della violazione di cui agli artt. 41/11 e 146 c.d.s. [1], redatto dalla Polizia.

Lamenta la falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., atteso che il Giudice di pace nulla aveva rilevato in ordine all’eccepita inesistenza dell’elemento soggettivo, determinata dal fatto che era rimasto intrappolato dal traffico nell’area d’incrocio, si che non gli poteva essere imputata la circostanza che fosse scattato il segnale rosso.

Il comune non resiste.

Il P.G. ha chiesto la trattazione del ricorso ex art. 375 c.p.c. , attesa la manifesta fondatezza della doglianza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In effetti il Giudice di Pace omette completamente di esaminare e motivare in ordine all’eccepita insistenza dell’elemento soggettivo, limitandosi ad affermare il valore probatorio ex art. 2700 c.c. dell’impugnato verbale, incorrendo così nella violazione di cui all’art. 112 c.p.c. , per omessa pronuncia, di fatto denunciata nella doglianza del ricorrente.

All’accoglimento del ricorso, segue la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio al Giudice di Pace di Roma, altro magistrato, affinché riesamini il ricorso e decida, anche in ordine alle spese del presente grado, fornendo adeguata motivazione in relazione alle specifiche doglianze del ricorrente.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia al Giudice di Pace di Roma altro magistrato, anche per le spese del presente grado.

Così deciso il 16.1.07

Il Relatore Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 18 APRILE 2007


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Sabato, 19 Maggio 2007
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