(Fonte:
Altalex Massimario) SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Prima Penale Sentenza 19 aprile 2007 n. 15895 (Presidente G. Silvestri, Relatore E.G. Gironi) Motivi della decisione La
sentenza indicata in epigrafe ha assolto il brigadiere dei Carabinieri L. M.
dall’imputazione pluriaggravata di istigazione continuata di militari a
disobbedire alle leggi di cui agli artt. 213, co. 1 e 47 n. 2 c.p.m.p. in
relazione all’art. 266, commi 1,2 e 4 n. 2) c.p. sull’assunto
dell’inconfigurabilita’ della fattispecie astratta contestata in caso di
istigazione rivolta ad un solo militare, avendo il legislatore, sia nella
rubrica che nel testo dell’articolo 213 cit., usato il plurale
"militari" ed essendo tale lettura della norma resa plausibile anche
dalla collocazione del delitto di cui all’art. 266 c.p., richiamato dall’art.
213 c.p.m.p., tra i reati contro la personalita’ internazionale dello Stato, la
cui lesione puo’ ragionevolmente avvenire solo se l’istigazione sia rivolta ad
una pluralita’ di soggetti. Il ricorso e’ infondato, alla stregua di criteri di interpretazione
letterale e sistematica. Pur dandosi atto della non pertinenza della citazione
giurisprudenziale compiuta dal giudice a quo, concernente la circostanza
aggravante di cui all’art. 266, comma 2 in relazione al comma 4, n. 2) cod.
pen., argomento decisivo a sostegno della tesi fatta propria dalla sentenza
impugnata si trae dal raffronto tra la formulazione della norma incriminatrice
in questione, che sancisce la punibilita’ dei fatti di istigazione "verso
militari", e quella del precedente articolo 212 che, inserito nel medesimo
capo, relativo ai reati di istigazione a delinquere, sanziona la condotta del
militare che istiga "uno o piu’ militari a commettere un reato
militare"; non puo’, invero, ritenersi casuale che, nel medesimo
"corpus" normativo, il legislatore abbia, nel formulare due distinte
previsioni incriminatrici in stretta successione tra loro, usato espressioni
diverse, nella prima specificando che la condotta istigatrice puo’
indifferentemente riguardare un singolo od una pluralita’ di destinatari e
nella seconda impiegando lo stesso termine unicamente al plurale; ne’
l’efficacia persuasiva di tale argomento puo’ essere sminuita dal rilievo che
la giurisprudenza e la dottrina relativi all’art. 266 c.p., richiamato
dall’art. 213 c.p.m.p., facciano registrare adesioni all’orientamento per cui
le condotte di istigazione contemplate dal citato art. 266 sono punibili anche
se indirizzate ad un solo militare, essendo il rinvio compiuto dall’art. 213
alla norma del codice penale relativo alla sola individuazione delle condotte
vietate e non anche a quella dei destinatari dell’istigazione od apologia, che
la previsione
del codice penale militare autonomamente identifica ricorrendo alla locuzione
"verso militari", in chiara distonia rispetto alla locuzione
"uno o piu’ militari" appena prima usata dallo stesso legislatore nel
gia’ menzionato art. 212. P.Q.M. Rigetta
il ricorso. |
|
© asaps.it |