Il proprietario del veicolo è responsabile della messa in circolazione di veicoli sprovvisti di
cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione (art. 8 della legge n. 132 del
1987), essendo tenuto al
controllo dell’ esatto funzionamento del menzionato apparecchio misuratore
della velocità al momento dell’immissione del mezzo sulla strada pubblica e non
essendo esonerato dalla corrispondente sanzione per il solo fatto di avere
fornito i fogli di misurazione al conducente e di avergli comunicato, anche
ripetutamente, la necessità di inserire gli stessi nel cronotachigrafo per
farlo funzionare. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – C. M., quale legale
rappresentante della C. M. e M. snc, proponeva ex artt. 22-23 L. 689/1981 ricorso davanti
all’Ufficio del Giudice di pace di Ancona avverso verbale di contestazione
della Polizia Stradale di Ancona con il quale veniva contestato il mancato
inserimento su un autocarro di sua proprietà di un nuovo foglio nel
cronotachigrafo e veniva emanato verbale di contravvenzione a norma dell’art.
179, terzo comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 nuovo Codice
della strada. Il ricorrente deduceva nel proprio ricorso che l’illecito
amministrativo era attribuibile solo al conducente, al quale soltanto era
riferibile un comportamento doloso e/o colposo mentre il titolare dell’
autorizzazione era senza colpa. Il Giudice di pace di Ancona rigettava l’opposizione con
sentenza del 18 aprile 2001 avverso la quale ricorre per cassazione il C. sulla
base di due motivi cui non resiste il Prefetto di Ancona. MOTIVI DELLA DECISIONE – Con il primo motivo di ricorso il
ricorrente deduce la falsa interpretazione dell’art. 179 c.s. da parte del
Giudice di pace laddove ha ritenuto che l’obbligo di non impedire la
circolazione del mezzo con cronotachigrafo non funzionante facesse carico al
proprietario e non al conducente. Con il secondo motivo deduce che erroneamente il Giudice
di pace ha ritenuto che l’onere di provare la non colposità della messa in
circolazione del mezzo facesse carico ad esso ricorrente e non alla P.A. Il primo motivo è infondato. Questa Corte ha invero già avuto occasione di chiarire
che il proprietario del veicolo è responsabile della messa in circolazione di
veicoli sprovvisti di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione
(art. 8 della legge n. 132 del 1987) essendo egli tenuto al controllo
dell’esatto funzionamento del menzionato apparecchio misuratore della velocità
al momento dell’immissione del mezzo sulla strada pubblica e non essendo esonerato
dalla corrispondente sanzione per il solo fatto di avere fornito i fogli di
misurazione al conducente e di avergli comunicato, anche ripetutamente, la
necessità di inserire gli stessi nel cronotachigrafo per farlo funzionare.
(Cass. 9918/01). Anche il secondo motivo è infondato . Questa Corte invero ha più volte affermato che in tema di
illeciti amministrativi, a norma dell’ art. 3 legge 689 del 1981, la semplice
colpa è sufficiente ad integrare l’elemento soggettivo, pertanto, al fine di
escludere ogni responsabilità, non basta l’ignoranza della sussistenza dei
presupposti dell’illecito, ma occorre che tale ignoranza sia incolpevole, cioè
non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza. Ne consegue che, nell’ipotesi dell’infrazione di cui
all’art. 179 D.L.vo n. 285 del 1982 (circolazione con veicolo munito di
cronotachigrafo non funzionante), può ritenersi l’ignoranza incolpevole solo
ove si dimostri il rispetto dell’ ordinaria diligenza consistente nel costante
controllo del regolare funzionamento del cronotachigrafo e, in ogni caso, nel
preventivo controllo tutte le volte che il veicolo venga messo in circolazione.
(Cass. 13011/97; Casso 13165/02). Alla luce del succitato principio è di tutta evidenza che
l’onere di provare di avere effettuato il preventivo controllo del
funzionamento del cronotachigrafo non può che gravare sulla parte cui è
addebitata l’infrazione spettando alla P.A. soltanto l’onere di provare il non
funzionamento dello stesso all’atto del controllo. Il ricorso va pertanto respinto. Non avendo l’amministrazione dell’Interno svolto attività
difensiva, non si procede a liquidazione delle spese di giudizio. (Omissis). |