In caso di violazione del codice della strada commessa dal
minore di anni diciotto, qualora nel verbale sia riportato, insieme alla
violazione (guida senza il prescritto «patentino»)
l’obbligo di recarsi presso il più vicino comando di polizia municipale
per esibire il patentino stesso, e il relativo verbale venga notificato quando
il minore abbia già compiuto la maggiore età, della mancata ottemperanza
all’obbligo di presentazione non può essere chiamato a rispondere il genitore, ex art. 196 del
codice della strada, quale responsabile diretto per la violazione commessa da
persona capace di intendere e di volere ma soggetta all’altrui autorità, poiché
della violazione risponde soltanto il soggetto divenuto maggiorenne, secondo
l’ordinaria disciplina civilistica della capacità di agire .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con ricorso ex art. 22
legge 689/81 C. M. E. proponeva opposizione all’ordinanza-ingiunzione n.
19862-00 del Prefetto di Genova, emessa a seguito di ricorso avverso il verbale
di accertamento n. 2020981, elevato a suo carico in data 9 novembre 1999 dalla
Polizia Municipale di Genova per violazione dell’art. 180ottavo comma c.d.s. e
notificatole in data 27 febbraio 2000, per non avere ottemperato all’invito a
presentarsi ed esibire la patente di guida di motorino del figlio minore G. C.. Con sentenza n. 4587.02 il Giudice di pace di Genova
rigettava il ricorso, osservando che era onere dell’opponente di presentarsi ai
Vigili Urbani, entro il termine stabilito, ed esibire la patente di guida del
motociclo intestata al figlio minorenne. Per la cassazione della decisione ricorre la C. esponendo quattro motivi.
Nessuna difesa è stata svolta dall’intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con il primo motivo di ricorso,
deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 201 e 180, comma 8,
c.d.s. e dell’art. 3 legge 689/81, nonché omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, si
censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che «era nel
potere-dovere della madre di presentarsi o far presentare il figlio (minorenne)
presso il Comando di Polizia Municipale per esibire quanto richiesto (la
patente di guida del motorino)». Si sostiene, invece, che la madre non poteva essere
legittima destinataria dell’invito a presentarsi con il documento, perché il
relativo verbale del 19 novembre 1999 era stato notificato alla stessa solo in data
27 febbraio 2000, quando cioè che il figlio G. C. era da circa tre mesi
divenuto maggiorenne, per essere lo stesso nato il 27 novembre 1981, e che, comunque,
per lo stesso specifico motivo, si sarebbe dovuto ritenere la buona fede della
C. di non essere tenuta al relativo adempimento. Il motivo è fondato e l’accoglimento del primo motivo è
esaustivo di ogni altra questione proposta con il presente ricorso. Vale innanzitutto osservare che il precedente ricorso al
Prefetto ai sensi dell’ art. 203 c.d.s., non è preclusivo dei motivi esposti
con l’opposizione ai sensi dell’art. 23 legge 689/81, trattandosi di due
procedimenti aventi natura e finalità diversi fra di loro, in quanto il primo,
di natura amministrativa, mira ad ottenere la verifica delle condizioni di
procedibi1ità, e il secondo, di natura giurisdizionale, è, invece, diretto ad
ottenere il proscioglimento dalla contestata infrazione. Orbene, non opera, nel caso di specie, il principio di
solidarietà, stabilito dall’art. 196, comma 2, c.d.s. per la violazione
commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta all’altrui
autorità, vigilanza, bensì l’ordinaria disciplina civilistica della capacità
di agire, che si acquista con la maggiore età, di tal che, in relazione alla
data di notificazione del verbale del 19
novembre 1999, avvenuta in data 27 febbraio 2000, l’attuale ricorrente
aveva ben ragione di ritenere di non essere tenuta a presentarsi, in luogo del
figlio, per esibire la patente di guida dello stesso, in quanto il figlio era
nel frattempo divenuto maggiorenne, essendo nato il 27 novembre 1981. Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata
senza rinvio e, decidendo nel merito, va accolta l’opposizione proposta da
C.M.E. avverso l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Genova. Le spese dei due
gradi di giudizio, attesa la materia del contendere e la decisione adottata,
possono ritenersi compensate tra le parti. (Omissis)
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