Via libera alla
richiesta semplificata per i rimborsi Iva auto relativi alla sentenza Ue. In
base alle disposizioni emanate dall’Agenzia delle entrate con la circolare 28
del 16 maggio, infatti, sarà possibile evitare di compilare il modello
analitico limitandosi ad indicare in un apposito riquadro la cifra totale
dell’Iva detraibile, il ricalcalo delle imposte dirette a seguito della
detrazione Iva e il rimborso spettante. I contribuenti che vorranno evitare che
sulla propria istanza si concentri il controllo degli uffici dovranno indicare
una maggiore imposta ai fini delle imposte dirette da compensare con la detrazione
Iva non inferiore al 10%. La circolare completa il quadro e integra il
provvedimento emanato il 22 febbraio scorso nel quale venivano individuate le
percentuali forfetarie di Iva detraibile nella misura del 35% per l’agricoltura
e pesca, del 40% per gli altri settori di attività e del 50% per l’acquisto di
autoveicoli con propulsori non a combustione interna. Naturalmente, i
contribuenti che non intendono avvalersi delle percentuali forfetarie di
detraibilità possono presentare l’istanza di rimborso indicando in modo
analitico e documentato le somme spettanti. Poiché il rimborso può essere
relativo a più anni, i contribuenti che si avvalgono della modalità analitica
dovranno utilizzarla per tutti gli anni e non potranno far ricorso a quella
forfetaria neanche per singole annualità. La circolare si sofferma anche sui
contribuenti che hanno rivenduto entro il 13 settembre il veicolo per il quale
si chiede il rimborso Iva. Anche in questo caso con la richiesta semplificata è
sufficiente abbattere l’Iva spettante della maggiore imposta derivante dalla
rivendita. (16 maggio 2007)
Agenzia delle Entrate - CIRCOLARE
N. 28 - Roma, 16 maggio 2007 - Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate 22 febbraio 2007- approvazione del modello per la richiesta di rimborso
dell’IVA pagata sugli acquisti di autoveicoli e sui servizi di cui all’articolo
19-bis 1, lettere c) e d) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, modalità
semplificata di compilazione.
PREMESSA
Il decreto legge 15 settembre
2006, n. 258, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n. 278
(in seguito decreto legge), relativamente agli acquisti, anche intracomunitari,
e alle importazioni di veicoli indicati nell’articolo 19-bis 1, comma 1,
lettera c), del DPR n. 633 del 1972 e alle spese di manutenzione e gestione
degli stessi indicate nella lettera d) del medesimo articolo, effettuati tra il
1° gennaio 2003 e il 13 settembre 2006, ha dettato particolari regole per dare
attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia del 14 settembre 2006,
relativa alla Causa C-228/05. La richiamata sentenza ha ritenuto illegittime le
disposizioni di cui all’articolo 19-bis 1, comma 1, lett. c) e d) che
limitavano il diritto alla detrazione dell’IVA assolta da imprenditori, artisti
e professionisti, all’atto dell’acquisizione, anche attraverso contratti di
noleggio, leasing etc., di autovetture e motoveicoli, nonché in relazione ad
una serie di spese accessorie (impiego, custodia, riparazione, manutenzione,
carburanti e lubrificanti). In particolare il decreto legge, per facilitare la
richiesta del rimborso, ha previsto la possibilità di utilizzare una procedura
telematica avvalendosi di percentuali forfetarie di imposta detraibile,
determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate per
distinti settori di attività. Tuttavia, per i contribuenti che
non intendano avvalersi di tali percentuali forfetarie di detraibilità, è stata
fatta salva la possibilità di presentare l’istanza di rimborso ai sensi
dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992, indicando in modo
analitico e documentato la percentuale di imposta detraibile in relazione
all’inerenza all’attività esercitata dei beni e servizi in parola. Inoltre, al fine di evitare
ingiustificati arricchimenti, il citato decreto legge ha disposto che i
contribuenti, in sede di istanza di rimborso, debbano tener conto anche del
risparmio originariamente conseguito nell’ambito di altri settori impositivi,
per effetto dell’IVA indetraibile. La presentazione dell’istanza
analitica, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 456 del 2001, e
l’invio del modello telematico configurano due differenti modalità di richiesta
di rimborso della maggior IVA detraibile. Tali modalità risultano tra loro
alternative in quanto individuano la percentuale di inerenza degli acquisti
(autoveicoli nonché altri beni e servizi relativi al mantenimento e al
funzionamento degli stessi) all’attività d’impresa arte o professione
utilizzando metodi di calcolo differenti, basati su criteri analitici nel primo
caso e su criteri forfetari nel secondo. Poiché la richiesta di rimborso
attiene a beni utilizzabili in un arco di tempo che comprende più periodi
d’imposta, i contribuenti che si avvalgono di una delle due modalità per far
valere il proprio credito IVA non potranno far ricorso all’altra, neanche con
riferimento a distinte annualità .
1.RICHIESTA DI RIMBORSO MEDIANTE
UTILIZZO DEL MODELLO APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA
DELLE ENTRATE 22 FEBBRAIO 2007
In attuazione delle richiamate
disposizioni legislative è stato adottato il provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate 22 febbraio 2007, che nell’approvare il modello da
utilizzare per l’accesso alla procedura telematica di richiesta di rimborso, ha
individuato percentuali forfetarie di imposta detraibile per distinti settori
di attività. Tali percentuali, in base ad una
valutazione dell’utilizzo medio delle autovetture e degli autoveicoli
nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione, sono state fissate
nella misura del 35% per il settore dell’agricoltura e della pesca e nella
misura del 40% per gli altri settori di attività, mentre è stata confermata la
percentuale del 50 % per l’acquisto di autoveicoli con propulsori non a
combustione interna. I contribuenti che abbiano svolto
attività diverse, soggette a differenziate percentuali forfetarie di
detrazione, senza tenere separata contabilità, terranno conto dell’attività
svolta in via principale omettendo di compilare righi distinti per ciascuna
delle attività esercitate. Il modello approvato con il
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è strutturato in modo da
consentire il calcolo delle somme da chiedere a rimborso tenendo conto dell’IVA
già detratta, dell’IVA che risulta detraibile applicando le percentuali di
forfetizzazione, nonché del risparmio d’imposta realizzato ai fini della
tassazione del reddito e dell’IRAP per effetto dei maggiori costi correlati
alla ridotta detraibilità dell’IVA prevista dalla previgente normativa. Nel modello va altresì indicata
l’IVA dovuta per effetto della variazione in aumento della base imponibile
delle operazioni di rivendita, effettuate entro il 13 settembre 2006, degli
autoveicoli cui l’istanza di rimborso è riferita. In tal caso, infatti, non è
più applicabile la norma di cui all’articolo 30, comma 5, della legge n. 388
del 2000, che limitava la base imponibile della rivendita (fissata al 10 per
cento, per gli anni 2003, 2004 e 2005, e al 15 per cento, per l’anno 2006). I dati relativi all’imposta già detratta,
all’imposta dovuta per effetto dell’aumento della base imponibile della
rivendita dei veicoli e alle maggiori imposte sul reddito e sull’IRAP
risultanti a debito per effetto della maggior detrazione IVA, devono essere
riportati in specifiche sezioni del quadro AR Riepilogo, distintamente per ogni
singola annualità (2003, 2004, 2005, 2006). In virtù delle particolari
modalità di rideterminazione delle imposte sul reddito e dell’IRAP, attraverso
la compilazione del modello di richiesta di rimborso, resta escluso l’obbligo
di modificare le dichiarazioni dei redditi già presentate. Inoltre, il rimborso
dell’IVA non dà luogo alla realizzazione di sopravvenienze attive imponibili,
non ricorrendo i presupposti applicativi dell’articolo 88 del Tuir. Per l’anno d’imposta 2006, non
essendo state ancora presentate le dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP, fatta
eccezione per i contribuenti con periodi d’imposta non coincidenti con l’anno
solare, non si pone di regola il problema di tener conto degli effetti reddituali
ai fini della richiesta del rimborso. La sezione Redditi/IRAP 2006 del
quadro AR riepilogo è riservata, pertanto, ai contribuenti con periodo
d’imposta chiuso nel corso 2006 che abbiano già presentato le relative
dichiarazioni computando come maggior costo la percentuale di IVA indetraibile
chiesta a rimborso. Si rammenta, peraltro, che l’art. 2, comma 71, del decreto
legge n. 262 del 2006, convertito dalla legge n. 286 del 2006, già per l’anno
d’imposta 2006, ha limitato la deducibilità delle spese relative ai mezzi di
trasporto, consentendole nella misura del 30 per cento dei costi determinati
sulla base delle Tabelle ACI, relativamente alla percorrenza convenzionale di
15.000 chilometri, per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, e nella
misura del 25 per cento del costo, in caso di esercizio di arti o professioni.
2.INDICAZIONE SEMPLIFICATA DEI
DATI NEL MODELLO DI RICHIESTA DI RIMBORSO
In relazione alla ricostruzione
analitica di tutte le variabili che incidono sulla determinazione della somma
da chiedere a rimborso, sono state segnalate oggettive difficoltà nella
compilazione del modello, dovute alla necessità di indicare in modo dettagliato
i dati relativi all’IVA, nella componente della maggior imposta detraibile e in
quella della maggior imposta dovuta in relazione alla rivendita dei veicoli,
nonché alle imposte sul reddito, nelle componenti IRPEF/ IRES, addizionali, e
all’IRAP. In considerazione della
complessità degli elementi da considerare ai fini della determinazione dell’ammontare
dell’imposta effettivamente spettante, il DPCM del 5 aprile 2007 ha prorogato
al 20 settembre 2007 il termine ultimo di presentazione del modello, in
precedenza fissato al 15 aprile 2007. Si forniscono qui di seguito
istruzioni volte ad agevolare i contribuenti nella compilazione del modello di
rimborso. Nell’ultimo paragrafo sono
riportati, a maggior chiarimento, alcuni esempi di compilazione semplificata
del medesimo modello.
2.1.Imposte sul reddito e IRAP
Allo scopo di rendere più agevole
la richiesta di rimborso, i contribuenti per i quali risultasse particolarmente
difficoltosa la indicazione analitica (nei diversi campi) dei dati relativi
alle imposte dirette, potranno omettere di compilare la sezione
"Redditi/Irap" presente nel quadro AR Riepilogo. In tal caso, gli importi che, per
effetto della maggior IVA detratta, sono dovuti a titolo di maggiori imposte
sul reddito, comprese le addizionali comunali e regionali, e di IRAP, saranno
indicati nel solo rigo AR42 (Totale maggiori imposte redditi/IRAP).
2.2. Rivendita dei veicoli per i
quali si chiede il rimborso della maggior IVA detraibile
In caso di rivendita entro il 13
settembre 2006 dei veicoli cui si riferisce la maggior detrazione dell’IVA
chiesta a rimborso, per corrispondere ad analoghe richieste di semplificazione
nella esposizione dei dati relativi all’IVA dovuta per effetto della variazioni
in aumento della base imponibile, i contribuenti interessati potranno non
compilare i righi AR2, AR12, AR22 e AR32 del quadro AR Riepilogo. La maggiore
imposta derivante dalla rivendita andrà direttamente a decurtare l’ammontare
indicato nel rigo AR41 "Totale IVA spettante" del medesimo quadro,
senza necessità di effettuare le variazioni in aumento ai sensi dell’art. 26
del DPR n. 633 del 1972. In tal caso, l’ammontare indicato
nel rigo AR41 sarà abbattuto di un importo corrispondente alla maggiore imposta
dovuta in relazione alla vendita degli autoveicoli, rispetto alla somma dei
righi AR3, AR13, AR23, AR33 (nei quali deve essere indicata la maggiore
detrazione IVA spettante per ogni anno).
3.Controllo delle istanze di
rimborso. Criteri selettivi.
La complessità del calcolo da
effettuare per determinare gli importi effettivamente spettanti a rimborso, con
riferimento peraltro ad un numero molto elevato di contribuenti, avrà pesanti
ripercussioni anche sull’azione di controllo da parte dell’Amministrazione
finanziaria. Per esigenze di economicità, pertanto, gli Uffici concentreranno
l’azione di controllo sui soggetti che nel rigo AR42 abbiano dichiarato
maggiori imposte sul reddito e Irap per un importo inferiore al 10 per cento
rispetto a quello indicato nel rigo AR41 (IVA spettante), da considerare al
lordo degli eventuali abbattimenti operati per effetto della rivendita. Nel caso di rivendita dei veicoli
interessati al rimborso assumeranno, inoltre, rilievo in sede di controllo le
istanze di rimborso che, senza evidenziare nei corrispondenti righi la maggior
IVA dovuta in relazione alla predetta rivendita, evidenzieranno nel rigo AR41,
a titolo di IVA chiesta a rimborso, una somma inferiore all’1 per cento
rispetto al totale dei righi AR3, AR13 AR23, AR33. Tenuto conto, sulla base di
criteri di medietà, delle imposte sui redditi e dell’IRAP assolta dai
contribuenti interessati nonché dei valori economici delle autovetture e dei
tempi di rinnovo delle stesse, si ritiene che le percentuali sopra riportate
esprimano con ragionevole approssimazione l’incidenza media, sul rimborso
dell’IVA spettante, dei fattori da considerare ai sensi della normativa vigente.
4.Esempi di compilazione
semplificata del modello
Si forniscono qui di seguito
alcuni esempi di compilazione semplificata del modello telematico da utilizzare
per richiedere il rimborso dell’IVA-auto non detratta. Nell’esempio n. 1 si ipotizza che nessuno
dei veicoli per i quali è chiesto il rimborso sia stato rivenduto entro il 13
settembre 2006, nell’esempio n. 2, assumendo i medesimi dati, si ipotizza che
alcuni veicoli siano stati rivenduti entro tale data. Si ipotizzi che negli anni 2004,
2005 e 2006 (nell’anno 2003 non è stata svolta attività) sono state sostenute
spese per l’acquisto di autoveicoli, per la manutenzione e gestione degli
stessi e per l’acquisto di carburante, nei seguenti ammontari, operando la
detrazione dell’IVA secondo le regole vigenti al momento dell’acquisto:
Anno
|
Imponibile
|
Iva
|
Iva
detratta
|
Iva
detraibile
|
Differenza
detrazione
|
2004
|
veicolo
|
18.000
|
3.600
|
360
(10%)
|
1.440
(40%)
|
(1.440+376)-
-360=1.456
|
altre
spese
|
4.700
|
940
|
0
|
376
(40%)
|
2005
|
veicolo
|
32.000
|
6.400
|
640
(10%)
|
2.560(40%)
|
(2.560+504)-
-640=2.424
|
altre
spese
|
6.300
|
1.260
|
0
|
504
(40%)
|
2006
|
veicolo
|
39.700
|
7.940
|
1.191
(15%)
|
3.176
(40%)
|
(3.176+768)-
-1.191=2.753
|
altre
spese
|
9.600
|
1.920
|
0
|
768
(40%)
|
TOTALE
|
6.633
|
A titolo di maggiori imposte sul
reddito, addizionali e IRAP, i cui dati non sono analiticamente esposti nel
modello per esigenza di semplificazione, il contribuente indica nel rigo AR42,
in entrambi gli esempi, un dato aggregato pari a 670. Non sono altresì riportati gli
importi dell’IVA dovuta per effetto della rivendita dei veicoli interessati al
rimborso, atteso che anche tale dato, in ipotesi, viene computato in
diminuzione direttamente nel rigo AR41 senza compilare in modo analitico gli
specifici righi del modello.
[...]
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