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Circolari 23/05/2007

da Cittadinolex Sarà possibile evitare di compilare il modello analitico - Iva auto, richiesta semplificata per i rimborsi

(Agenzia delle entrate circ. 28/E/2007)

Via libera alla richiesta semplificata per i rimborsi Iva auto relativi alla sentenza Ue. In base alle disposizioni emanate dall’Agenzia delle entrate con la circolare 28 del 16 maggio, infatti, sarà possibile evitare di compilare il modello analitico limitandosi ad indicare in un apposito riquadro la cifra totale dell’Iva detraibile, il ricalcalo delle imposte dirette a seguito della detrazione Iva e il rimborso spettante. I contribuenti che vorranno evitare che sulla propria istanza si concentri il controllo degli uffici dovranno indicare una maggiore imposta ai fini delle imposte dirette da compensare con la detrazione Iva non inferiore al 10%. La circolare completa il quadro e integra il provvedimento emanato il 22 febbraio scorso nel quale venivano individuate le percentuali forfetarie di Iva detraibile nella misura del 35% per l’agricoltura e pesca, del 40% per gli altri settori di attività e del 50% per l’acquisto di autoveicoli con propulsori non a combustione interna. Naturalmente, i contribuenti che non intendono avvalersi delle percentuali forfetarie di detraibilità possono presentare l’istanza di rimborso indicando in modo analitico e documentato le somme spettanti. Poiché il rimborso può essere relativo a più anni, i contribuenti che si avvalgono della modalità analitica dovranno utilizzarla per tutti gli anni e non potranno far ricorso a quella forfetaria neanche per singole annualità. La circolare si sofferma anche sui contribuenti che hanno rivenduto entro il 13 settembre il veicolo per il quale si chiede il rimborso Iva. Anche in questo caso con la richiesta semplificata è sufficiente abbattere l’Iva spettante della maggiore imposta derivante dalla rivendita. (16 maggio 2007)

 

Agenzia delle Entrate - CIRCOLARE N. 28 - Roma, 16 maggio 2007 - Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 22 febbraio 2007- approvazione del modello per la richiesta di rimborso dell’IVA pagata sugli acquisti di autoveicoli e sui servizi di cui all’articolo 19-bis 1, lettere c) e d) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, modalità semplificata di compilazione.

PREMESSA

Il decreto legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n. 278 (in seguito decreto legge), relativamente agli acquisti, anche intracomunitari, e alle importazioni di veicoli indicati nell’articolo 19-bis 1, comma 1, lettera c), del DPR n. 633 del 1972 e alle spese di manutenzione e gestione degli stessi indicate nella lettera d) del medesimo articolo, effettuati tra il 1° gennaio 2003 e il 13 settembre 2006, ha dettato particolari regole per dare attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia del 14 settembre 2006, relativa alla Causa C-228/05. La richiamata sentenza ha ritenuto illegittime le disposizioni di cui all’articolo 19-bis 1, comma 1, lett. c) e d) che limitavano il diritto alla detrazione dell’IVA assolta da imprenditori, artisti e professionisti, all’atto dell’acquisizione, anche attraverso contratti di noleggio, leasing etc., di autovetture e motoveicoli, nonché in relazione ad una serie di spese accessorie (impiego, custodia, riparazione, manutenzione, carburanti e lubrificanti). In particolare il decreto legge, per facilitare la richiesta del rimborso, ha previsto la possibilità di utilizzare una procedura telematica avvalendosi di percentuali forfetarie di imposta detraibile, determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate per distinti settori di attività.
Tuttavia, per i contribuenti che non intendano avvalersi di tali percentuali forfetarie di detraibilità, è stata fatta salva la possibilità di presentare l’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992, indicando in modo analitico e documentato la percentuale di imposta detraibile in relazione all’inerenza all’attività esercitata dei beni e servizi in parola.
Inoltre, al fine di evitare ingiustificati arricchimenti, il citato decreto legge ha disposto che i contribuenti, in sede di istanza di rimborso, debbano tener conto anche del risparmio originariamente conseguito nell’ambito di altri settori impositivi, per effetto dell’IVA indetraibile.
La presentazione dell’istanza analitica, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 456 del 2001, e l’invio del modello telematico configurano due differenti modalità di richiesta di rimborso della maggior IVA detraibile. Tali modalità risultano tra loro alternative in quanto individuano la percentuale di inerenza degli acquisti (autoveicoli nonché altri beni e servizi relativi al mantenimento e al funzionamento degli stessi) all’attività d’impresa arte o professione utilizzando metodi di calcolo differenti, basati su criteri analitici nel primo caso e su criteri forfetari nel secondo. Poiché la richiesta di rimborso attiene a beni utilizzabili in un arco di tempo che comprende più periodi d’imposta, i contribuenti che si avvalgono di una delle due modalità per far valere il proprio credito IVA non potranno far ricorso all’altra, neanche con riferimento a distinte annualità .

1.RICHIESTA DI RIMBORSO MEDIANTE UTILIZZO DEL MODELLO APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 22 FEBBRAIO 2007

In attuazione delle richiamate disposizioni legislative è stato adottato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 22 febbraio 2007, che nell’approvare il modello da utilizzare per l’accesso alla procedura telematica di richiesta di rimborso, ha individuato percentuali forfetarie di imposta detraibile per distinti settori di attività.
Tali percentuali, in base ad una valutazione dell’utilizzo medio delle autovetture e degli autoveicoli nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione, sono state fissate nella misura del 35% per il settore dell’agricoltura e della pesca e nella misura del 40% per gli altri settori di attività, mentre è stata confermata la percentuale del 50 % per l’acquisto di autoveicoli con propulsori non a combustione interna.
I contribuenti che abbiano svolto attività diverse, soggette a differenziate percentuali forfetarie di detrazione, senza tenere separata contabilità, terranno conto dell’attività svolta in via principale omettendo di compilare righi distinti per ciascuna delle attività esercitate.
Il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è strutturato in modo da consentire il calcolo delle somme da chiedere a rimborso tenendo conto dell’IVA già detratta, dell’IVA che risulta detraibile applicando le percentuali di forfetizzazione, nonché del risparmio d’imposta realizzato ai fini della tassazione del reddito e dell’IRAP per effetto dei maggiori costi correlati alla ridotta detraibilità dell’IVA prevista dalla previgente normativa.
Nel modello va altresì indicata l’IVA dovuta per effetto della variazione in aumento della base imponibile delle operazioni di rivendita, effettuate entro il 13 settembre 2006, degli autoveicoli cui l’istanza di rimborso è riferita. In tal caso, infatti, non è più applicabile la norma di cui all’articolo 30, comma 5, della legge n. 388 del 2000, che limitava la base imponibile della rivendita (fissata al 10 per cento, per gli anni 2003, 2004 e 2005, e al 15 per cento, per l’anno 2006).
I dati relativi all’imposta già detratta, all’imposta dovuta per effetto dell’aumento della base imponibile della rivendita dei veicoli e alle maggiori imposte sul reddito e sull’IRAP risultanti a debito per effetto della maggior detrazione IVA, devono essere riportati in specifiche sezioni del quadro AR Riepilogo, distintamente per ogni singola annualità (2003, 2004, 2005, 2006).
In virtù delle particolari modalità di rideterminazione delle imposte sul reddito e dell’IRAP, attraverso la compilazione del modello di richiesta di rimborso, resta escluso l’obbligo di modificare le dichiarazioni dei redditi già presentate. Inoltre, il rimborso dell’IVA non dà luogo alla realizzazione di sopravvenienze attive imponibili, non ricorrendo i presupposti applicativi dell’articolo 88 del Tuir.
Per l’anno d’imposta 2006, non essendo state ancora presentate le dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP, fatta eccezione per i contribuenti con periodi d’imposta non coincidenti con l’anno solare, non si pone di regola il problema di tener conto degli effetti reddituali ai fini della richiesta del rimborso.
La sezione Redditi/IRAP 2006 del quadro AR riepilogo è riservata, pertanto, ai contribuenti con periodo d’imposta chiuso nel corso 2006 che abbiano già presentato le relative dichiarazioni computando come maggior costo la percentuale di IVA indetraibile chiesta a rimborso. Si rammenta, peraltro, che l’art. 2, comma 71, del decreto legge n. 262 del 2006, convertito dalla legge n. 286 del 2006, già per l’anno d’imposta 2006, ha limitato la deducibilità delle spese relative ai mezzi di trasporto, consentendole nella misura del 30 per cento dei costi determinati sulla base delle Tabelle ACI, relativamente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, e nella misura del 25 per cento del costo, in caso di esercizio di arti o professioni.

2.INDICAZIONE SEMPLIFICATA DEI DATI NEL MODELLO DI RICHIESTA DI RIMBORSO

In relazione alla ricostruzione analitica di tutte le variabili che incidono sulla determinazione della somma da chiedere a rimborso, sono state segnalate oggettive difficoltà nella compilazione del modello, dovute alla necessità di indicare in modo dettagliato i dati relativi all’IVA, nella componente della maggior imposta detraibile e in quella della maggior imposta dovuta in relazione alla rivendita dei veicoli, nonché alle imposte sul reddito, nelle componenti IRPEF/ IRES, addizionali, e all’IRAP.
In considerazione della complessità degli elementi da considerare ai fini della determinazione dell’ammontare dell’imposta effettivamente spettante, il DPCM del 5 aprile 2007 ha prorogato al 20 settembre 2007 il termine ultimo di presentazione del modello, in precedenza fissato al 15 aprile 2007.
Si forniscono qui di seguito istruzioni volte ad agevolare i contribuenti nella compilazione del modello di rimborso.
Nell’ultimo paragrafo sono riportati, a maggior chiarimento, alcuni esempi di compilazione semplificata del medesimo modello.

2.1.Imposte sul reddito e IRAP

Allo scopo di rendere più agevole la richiesta di rimborso, i contribuenti per i quali risultasse particolarmente difficoltosa la indicazione analitica (nei diversi campi) dei dati relativi alle imposte dirette, potranno omettere di compilare la sezione "Redditi/Irap" presente nel quadro AR Riepilogo.
In tal caso, gli importi che, per effetto della maggior IVA detratta, sono dovuti a titolo di maggiori imposte sul reddito, comprese le addizionali comunali e regionali, e di IRAP, saranno indicati nel solo rigo AR42 (Totale maggiori imposte redditi/IRAP).

2.2. Rivendita dei veicoli per i quali si chiede il rimborso della maggior IVA detraibile

In caso di rivendita entro il 13 settembre 2006 dei veicoli cui si riferisce la maggior detrazione dell’IVA chiesta a rimborso, per corrispondere ad analoghe richieste di semplificazione nella esposizione dei dati relativi all’IVA dovuta per effetto della variazioni in aumento della base imponibile, i contribuenti interessati potranno non compilare i righi AR2, AR12, AR22 e AR32 del quadro AR Riepilogo. La maggiore imposta derivante dalla rivendita andrà direttamente a decurtare l’ammontare indicato nel rigo AR41 "Totale IVA spettante" del medesimo quadro, senza necessità di effettuare le variazioni in aumento ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 633 del 1972.
In tal caso, l’ammontare indicato nel rigo AR41 sarà abbattuto di un importo corrispondente alla maggiore imposta dovuta in relazione alla vendita degli autoveicoli, rispetto alla somma dei righi AR3, AR13, AR23, AR33 (nei quali deve essere indicata la maggiore detrazione IVA spettante per ogni anno).

3.Controllo delle istanze di rimborso. Criteri selettivi.

La complessità del calcolo da effettuare per determinare gli importi effettivamente spettanti a rimborso, con riferimento peraltro ad un numero molto elevato di contribuenti, avrà pesanti ripercussioni anche sull’azione di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. Per esigenze di economicità, pertanto, gli Uffici concentreranno l’azione di controllo sui soggetti che nel rigo AR42 abbiano dichiarato maggiori imposte sul reddito e Irap per un importo inferiore al 10 per cento rispetto a quello indicato nel rigo AR41 (IVA spettante), da considerare al lordo degli eventuali abbattimenti operati per effetto della rivendita.
Nel caso di rivendita dei veicoli interessati al rimborso assumeranno, inoltre, rilievo in sede di controllo le istanze di rimborso che, senza evidenziare nei corrispondenti righi la maggior IVA dovuta in relazione alla predetta rivendita, evidenzieranno nel rigo AR41, a titolo di IVA chiesta a rimborso, una somma inferiore all’1 per cento rispetto al totale dei righi AR3, AR13 AR23, AR33.
Tenuto conto, sulla base di criteri di medietà, delle imposte sui redditi e dell’IRAP assolta dai contribuenti interessati nonché dei valori economici delle autovetture e dei tempi di rinnovo delle stesse, si ritiene che le percentuali sopra riportate esprimano con ragionevole approssimazione l’incidenza media, sul rimborso dell’IVA spettante, dei fattori da considerare ai sensi della normativa vigente.

4.Esempi di compilazione semplificata del modello

Si forniscono qui di seguito alcuni esempi di compilazione semplificata del modello telematico da utilizzare per richiedere il rimborso dell’IVA-auto non detratta.
Nell’esempio n. 1 si ipotizza che nessuno dei veicoli per i quali è chiesto il rimborso sia stato rivenduto entro il 13 settembre 2006, nell’esempio n. 2, assumendo i medesimi dati, si ipotizza che alcuni veicoli siano stati rivenduti entro tale data.
Si ipotizzi che negli anni 2004, 2005 e 2006 (nell’anno 2003 non è stata svolta attività) sono state sostenute spese per l’acquisto di autoveicoli, per la manutenzione e gestione degli stessi e per l’acquisto di carburante, nei seguenti ammontari, operando la detrazione dell’IVA secondo le regole vigenti al momento dell’acquisto:

Anno

Imponibile

Iva

Iva

detratta

Iva detraibile

Differenza

detrazione

2004

veicolo

18.000

3.600

360 (10%)

1.440 (40%)

(1.440+376)-

-360=1.456

altre spese

4.700

940

0

376 (40%)

2005

veicolo

32.000

6.400

640 (10%)

2.560(40%)

(2.560+504)-

-640=2.424

altre spese

6.300

1.260

0

504 (40%)

2006

veicolo

39.700

7.940

1.191 (15%)

3.176 (40%)

(3.176+768)-

-1.191=2.753

altre spese

9.600

1.920

0

768 (40%)

TOTALE

6.633

A titolo di maggiori imposte sul reddito, addizionali e IRAP, i cui dati non sono analiticamente esposti nel modello per esigenza di semplificazione, il contribuente indica nel rigo AR42, in entrambi gli esempi, un dato aggregato pari a 670.
Non sono altresì riportati gli importi dell’IVA dovuta per effetto della rivendita dei veicoli interessati al rimborso, atteso che anche tale dato, in ipotesi, viene computato in diminuzione direttamente nel rigo AR41 senza compilare in modo analitico gli specifici righi del modello.

[...]

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Mercoledì, 23 Maggio 2007
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