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Corte di Cassazione 25/05/2007

Giurisprudenza di legittimità - Veicoli - Ciclomotore - Circolazione su corsia riservata ai mezzi pubblici - Omessa contestazione immediata. Conseguenze.

Cass. Civ., sezione II, 7 dicembre 2006, n. 26311

Il ciclomotore che circoli sulla corsia riservata ai mezzi pubblici non costituisce, in considerazione del ridotto ingombro, un intralcio allo svolgimento del relativo servizio di pubblico trasporto e, per­tanto, non appare giustificata l’omessa contestazione immediata se la causa è: "per non intralciare il servizio pubblico di trasporto".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1. - Il Comune di Roma notificava in data 9 gennaio 2003 a D.E. C. un verbale di accertamento di violazione dell’articolo 7 comma l D.L.vo 285/92, con richiesta di pagamento della somma di euro 32; per avere il D.E., in data 4 settembre 2002, alle ore 12.10, in via Marcantonio Colonna, direzione via Lepanto, cir­colato sulla corsia riservata ai mezzi pubblici.

L’opposizione proposta dal D.E. avverso tale provvedimento veniva rigettata dal Giudice di pace di Roma con sentenza 2953/03, depositata il 26 giugno 2003: sul rilievo, per un verso, della tempestività della notificazione del verbale di contravvenzione nel ter­mine di 150 giorni fissato dal c.d.s.; e, per altro verso, che l’omessa contestazione immediata della viola­zione era da ritenersi giustificata, ai sensi dell’articolo 384 del Regolamento di esecuzione al c.d.s., in quanto l’organo accertatore si trovava su un mezzo pubblico di trasporto.

2. - Avverso tale sentenza, non notificata, ha pro­posto ricorso per cassazione il D.E., con atto notificato il 30 ottobre 2003, sostenuto da due mezzi di doglianza.

L’intimato Comune di Roma resiste con controri­corso.

MOTIVI DELLA DECISIONE. 2.1. - Con un primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applica­zione dell’articolo 384 D.P.R. 495/92.

Il primo giudice non avrebbe tenuto conto che la motivazione contenuta nel verbale di accertamento circa la non immediata contestazione della violazione per la «esigenza di non intralciare il servizio pubblico di trasporto» non era in logico collegamento con la previsione contenuta nell’articolo 384 lettera d), ri­chiamato dal Giudice di pace - laddove prevede tra i casi di non immediata contestazione la circostanza che l’agente accertatore si trovi a bordo di un mezzo pub­blico di trasporto - poiché una tale situazione non ri­sultava dal verbale di contestazione dell’infrazione.

2.2. - Con un secondo motivo si deduce omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere il Giudice di pace omesso di motivare in or­dine alla impossibilità della contestazione immediata della violazione, nonostante che con l’opposizione fosse stato evidenziato che una tale immediata conte­stazione era invece possibile.

3. - I motivi di doglianza - che, per la loro con­nessione, vanno esaminati congiuntamente - sono fondati.

In primo luogo è dato realmente rilevare una con­traddizione fra le ragioni addotte dall’organo accerta­tore circa la mancata contestazione immediata dell’in­frazione (per non intralciare il servizio pubblico di trasporto) e la norma ritenuta dal Giudice di pace giu­stificatrice della non contestazione immediata (arti­colo 384 lettera d, Reg. Es. al c.d.s.), essendo ivi pre­visto il diverso caso in cui il funzionario accertatore si trovi a bordo di un mezzo pubblico di trasporto.

Tuttavia, di tale circostanza, nei telegrafici motivi della decisione, non vi è alcun riscontro.

In ogni caso, poi, dal ricorso in opposizione - che questa Corte esamina, dolendosi il D.E. del mancato esame, da parte del primo Giudice, di circostanze di fatto aventi rilevanza decisiva, prospettate nell’atto introduttivo del giudizio - si ricava che effettivamente il D.E. ebbe a dedurre che un ciclomotore di ri­dotto ingombro non poteva mai intralciare il traffico, essendo bene il conducente in grado di accostare al margine della carreggiata, anche per la mancanza in luogo di cordoli che potessero intralciare la manovra e in considerazione dello scarso traffico esistente in luogo per via dell’ora (ore 12.10) in cui sarebbe av­venuta l’infrazione contestata.

Orbene, tali deduzioni difensive non solo non ri­sultano essere stato oggetto di alcuna doverosa critica valutazione ma non risultano neppure prese in consi­derazione dal giudicante.

4. - Alla stregua dei rilievi che precedono il ricorso deve essere accolto e va cassata la sentenza impu­gnata: con rinvio - occorrendo ai fini del decidere ac­certamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità - ad altro giudice dell’Ufficio del Giudice di pace di Roma, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. (Omssis,).

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Venerdì, 25 Maggio 2007
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