Il ciclomotore che circoli sulla corsia riservata ai mezzi pubblici non costituisce, in considerazione del ridotto ingombro, un intralcio allo svolgimento del relativo servizio di pubblico trasporto e, pertanto, non appare giustificata l’omessa contestazione immediata se la causa è: "per non intralciare il servizio pubblico di trasporto". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1. - Il Comune di Roma notificava in data 9 gennaio L’opposizione proposta dal D.E. avverso tale provvedimento veniva rigettata dal Giudice di pace di Roma con sentenza 2953/03, depositata il 26 giugno 2003: sul rilievo, per un verso, della tempestività della notificazione del verbale di contravvenzione nel termine di 150 giorni fissato dal c.d.s.; e, per altro verso, che l’omessa contestazione immediata della violazione era da ritenersi giustificata, ai sensi dell’articolo 384 del Regolamento di esecuzione al c.d.s., in quanto l’organo accertatore si trovava su un mezzo pubblico di trasporto. 2. - Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione il D.E., con atto notificato il 30 ottobre 2003, sostenuto da due mezzi di doglianza. L’intimato Comune di Roma resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE. 2.1. - Con un primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 384 D.P.R. 495/92. Il primo giudice non avrebbe tenuto conto che la motivazione contenuta nel verbale di accertamento circa la non immediata contestazione della violazione per la «esigenza di non intralciare il servizio pubblico di trasporto» non era in logico collegamento con la previsione contenuta nell’articolo 384 lettera d), richiamato dal Giudice di pace - laddove prevede tra i casi di non immediata contestazione la circostanza che l’agente accertatore si trovi a bordo di un mezzo pubblico di trasporto - poiché una tale situazione non risultava dal verbale di contestazione dell’infrazione. 2.2. - Con un secondo motivo si deduce omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere il Giudice di pace omesso di motivare in ordine alla impossibilità della contestazione immediata della violazione, nonostante che con l’opposizione fosse stato evidenziato che una tale immediata contestazione era invece possibile. 3. - I motivi di doglianza - che, per la loro connessione, vanno esaminati congiuntamente - sono fondati. In primo luogo è dato realmente rilevare una contraddizione fra le ragioni addotte dall’organo accertatore circa la mancata contestazione immediata dell’infrazione (per non intralciare il servizio pubblico di trasporto) e la norma ritenuta dal Giudice di pace giustificatrice della non contestazione immediata (articolo 384 lettera d, Reg. Es. al c.d.s.), essendo ivi previsto il diverso caso in cui il funzionario accertatore si trovi a bordo di un mezzo pubblico di trasporto. Tuttavia, di tale circostanza, nei telegrafici motivi della decisione, non vi è alcun riscontro. In ogni caso, poi, dal ricorso in opposizione - che questa Corte esamina, dolendosi il D.E. del mancato esame, da parte del primo Giudice, di circostanze di fatto aventi rilevanza decisiva, prospettate nell’atto introduttivo del giudizio - si ricava che effettivamente il D.E. ebbe a dedurre che un ciclomotore di ridotto ingombro non poteva mai intralciare il traffico, essendo bene il conducente in grado di accostare al margine della carreggiata, anche per la mancanza in luogo di cordoli che potessero intralciare la manovra e in considerazione dello scarso traffico esistente in luogo per via dell’ora (ore 12.10) in cui sarebbe avvenuta l’infrazione contestata. Orbene, tali deduzioni difensive non solo non risultano essere stato oggetto di alcuna doverosa critica valutazione ma non risultano neppure prese in considerazione dal giudicante. 4. - Alla stregua dei rilievi che precedono il ricorso deve essere accolto e va cassata la sentenza impugnata: con rinvio - occorrendo ai fini del decidere accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità - ad altro giudice dell’Ufficio del Giudice di pace di Roma, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. (Omssis,). | |
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