Massime di Giurisprudenza - Falsità in atti – In atti pubblici – Falsità ideologica – Dichiarazione di vendita al P.R.A. con indicazione non veritiere in ordine al compratore – Reato di cui all’art. 483 c.p. – Configurabilità
(Cass. pen., Sez. V, 4 aprile 2005, n. 12447)
Integra il reato di cui all’art. 483 c.p. (falsità
ideologica commessa dal privato in atto pubblico e non il diverso reato di cui
all’art. 479 c.p.) la condotta consistita in una dichiarazione di vendita, al
pubblico registro automobilistico, con indicazione non veritiere in ordine
all’acquirente, in quanto detta condotta si traduce nell’attestare falsamente
al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato
a provare la verità.