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Notizie brevi 28/05/2007

Le regole tributarie - Imprese, auto aziendali senza più sconti dal Fisco

La sentenza della Ue sull’Iva ha spinto il Governo a eliminare le deduzioni dei costi per i veicoli

 



(ASAPS) Nel corso del 2006 la disciplina fiscale delle auto aziendali ha subito, tanto sotto il profilo delle imposte dirette quanto in quello dell’Iva, una vera e propria rivoluzio­ne. Le modifiche che hanno determi­nato la completa indeducibilità dei costi di acquisizione e di impiego relati­vi alle autovetture utilizzate dalle im­prese, vanno poste in stretta correla­zione con la sentenza del Corte di giu­stizia Ue del 14 settembre 2006 che ha aperto la strada al rimborso dell’Iva non detratta in passato e che ha portato all’emanazione del Dl 258/06 per li­mitare le forme di recupero di questo credito.
La prova di tale correlazione è conte­nuta in modo esplicito nel comma 72 dell’articolo 2 del collegato alla Finan­ziaria (Dl 262/06 convertito nella leg­ge 286/06), laddove si afferma che con regolamento ministeriale potranno es­sere modificate le restrizioni alla deducibilità dei costi una volta che sarà auto­rizzata dalla Ue la percentuale forfetaria di detrazione ai fini Iva e, di conse­guenza, ne potranno essere valutati gli effetti finanziari. Pertanto, l’attuale disciplina potrebbe a breve subire ulte­riori modifiche.

Per tornare alle novità in materia di imposte dirette e rinviando alle pagine seguenti le problematiche Iva, va det­to che il Governo in tre mosse ha di fat­to dato scacco matto alle imprese sulla disciplina delle auto aziendali:

— la manovra d’estate (Dl 223/06 con­vertito nella legge 248/06);

— il collegato alla Finanziaria 2007;

— la Finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006 n. 296).

Con la manovra d’estate sono è stato modificato l’articolo 102 del Tuir, nella parte dedicata alla procedura dell’ammortamento anticipato. Oggetto della modifica sono «i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b) del Tuir» per i quali, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 4 luglio :oo6, viene esclusa la possibilità di ese­guire ammortamenti anticipati. Questa preclusione, inoltre, opera anche con riferimento ai beni acquistati in precedenti periodi d’imposta.

 

 

L’evoluzione della norma

Modifiche apportate dal DI 262/2006 convertito dalla legge 286/2006 così come modificate dalla Finanziaria 2007.

Le norme del Tuir oggetto di modifica

Disciplina applicabile a partire

Disciplina applicabile fino al 2005

Dal 2007

Dal 2006

 

Articolo 164, comma 1, lettera b) auto dell’impresa (esclusi gli agenti)

 

Costi auto

totalmente

indeducibili

 

Costi auto

totalmente

indeducibili

 

Costi auto deducibili nella misura del 50%

 

Articolo 164, comma 1, lettera b-bis) auto concessa in uso promiscuo al dipendente

Deducibilìtà dei costi auto nel limite del reddito in natura attribuito al dipendente

Deducibilìtà dei costi auto nel limite del reddito in natura attribuito al dipendente

Deducibilità integrale dei costi auto

 

Articolo 51, comma 4, lettera a) determinazione reddito di lavoro dipendente

II reddito in natura in capo al dipendente viene determinato con le seguenti modalità: (50% di 15.000 km) x tabelle Aci

II reddito in natura in capo al dipendente viene determinato con le seguenti modalità: (30% di 15.000 km) x tabelle Aci

II reddito in natura in capo al dipendente viene determinato con le seguenti modalità: (30% di 15.000 km) x tabelle Aci

La seconda questione riguarda le diverse modalità di acquisizione degli autoveicoli che soggiacciono alle nuove regole. La norma originaria del de­creto 223/06 (entrata in vigore lo scor­so 4 luglio), infatti, era intervenuta so­lo sull’ammortamento, disciplinando quindi solo l’ipotesi dell’acquisto in proprietà e non anche quella dell’acqui­sto indiretto tramite contratto di leasing. Con una disposizione ad hoc inse­rita in fase di conversione del Dl 223/06, è stata modificata la disposizio­ne del Tuir, nel senso di stabilire che la durata dei contratti di leasing, al fine di legittimarne la deduzione dei canoni, non può essere inferiore alla durata del­la vita utile così come risulta dall’appli­cazione dei coefficienti d’ammorta­mento. Non più, quindi, la metà del pe­riodo d’ammortamento ma, per questi veicoli, l’intera vita utile come durata minima dei contratti di leasing. Questa modifica opera con riferimento ai soli contratti di locazione finanziaria stipu­lati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, e cioè dal 12 agosto 2006. Pertanto, sono fatti salvi i contratti di locazione finan­ziaria di durata biennale o triennale sti­pulati nel periodo che va dal 4 luglio all’11 agosto 2006, per i quali è comun­que consentito portare i canoni in de­duzione ai fini fiscali.
La seconda mossa del Governo sulle auto è giunta con il collegato alla Finan­ziaria (Dl 262/06). La norma, introdot­ta per compensare la temuta perdita di gettito sul fronte Iva, ha di fatto azzera­to la deducibilità dei costi auto (acqui­sizione e impiego) nel comparto delle imposte dirette. Il giro di vite del colle­gato, in particolare, riguarda: le auto­vetture di cui alla lettera a) comma 1 dell’articolo 54 del Codice della strada; gli autocaravan (lettera m, comma 1 dell’articolo 54 del codice della stra­da); i ciclomotori e i motocicli.
È stata, infine, eliminata l’ipotesi dell’utilizzo promiscuo dell’auto con­cessa in uso al dipendente per la mag­gior parte del periodo d’imposta (si veda per i dettagli il servizio riporta­to nelle pagine seguenti). Questa fatti­specie, che prima delle modifiche, consentiva per l’impresa l’integrale deduzione dei costi di acquisizione e di impiego delle autovetture, dal peri­odo d’imposta 2006 consente la dedu­zione dei costi nel solo limite massi­mo del fringe benefit convenzionale assegnato al dipendente.


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Lunedì, 28 Maggio 2007
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