(ASAPS) Nel
corso del 2006 la disciplina fiscale delle auto aziendali ha subito, tanto
sotto il profilo delle imposte dirette quanto in quello dell’Iva, una vera e
propria rivoluzione. Le modifiche che hanno determinato la completa
indeducibilità dei costi di acquisizione e di impiego relativi alle
autovetture utilizzate dalle imprese, vanno poste in stretta correlazione con
la sentenza del Corte di giustizia Ue del 14 settembre 2006 che ha aperto la
strada al rimborso dell’Iva non detratta in passato e che ha portato
all’emanazione del Dl 258/06 per limitare le forme di recupero di questo
credito. La prova di tale correlazione è contenuta in modo esplicito nel comma
72 dell’articolo 2 del collegato alla Finanziaria (Dl 262/06 convertito nella
legge 286/06), laddove si afferma che con regolamento ministeriale potranno essere
modificate le restrizioni alla deducibilità dei costi una volta che sarà autorizzata
dalla Ue la percentuale forfetaria di detrazione ai fini Iva e, di conseguenza,
ne potranno essere valutati gli effetti finanziari. Pertanto, l’attuale
disciplina potrebbe a breve subire ulteriori modifiche.
Per
tornare alle novità in materia di imposte dirette e rinviando alle pagine
seguenti le problematiche Iva, va detto che il Governo in tre mosse ha di fatto
dato scacco matto alle imprese sulla disciplina delle auto aziendali:
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la manovra d’estate (Dl 223/06 convertito nella legge 248/06);
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il collegato alla Finanziaria 2007;
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la Finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006 n. 296).
Con
la manovra d’estate sono è stato modificato l’articolo 102 del Tuir, nella
parte dedicata alla procedura dell’ammortamento anticipato. Oggetto della modifica
sono «i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b) del Tuir» per i
quali, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 4 luglio :oo6,
viene esclusa la possibilità di eseguire ammortamenti anticipati. Questa
preclusione, inoltre, opera anche con riferimento ai beni acquistati in
precedenti periodi d’imposta.
L’evoluzione della norma
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Modifiche apportate dal DI 262/2006 convertito dalla legge
286/2006 così come modificate dalla Finanziaria 2007.
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Le norme del Tuir
oggetto di modifica
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Disciplina applicabile a partire
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Disciplina applicabile fino al 2005
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Dal 2007
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Dal 2006
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Articolo 164, comma 1, lettera b) auto dell’impresa (esclusi gli
agenti)
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Costi auto
totalmente
indeducibili
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Costi auto
totalmente
indeducibili
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Costi auto deducibili nella misura del 50%
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Articolo 164, comma 1, lettera b-bis) auto concessa in uso
promiscuo al dipendente
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Deducibilìtà dei costi auto nel limite del reddito in natura
attribuito al dipendente
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Deducibilìtà dei costi auto nel limite del reddito in natura
attribuito al dipendente
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Deducibilità integrale dei costi auto
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Articolo 51, comma 4, lettera a) determinazione reddito di
lavoro dipendente
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II reddito in natura in capo al dipendente viene determinato con
le seguenti modalità: (50% di 15.000 km) x tabelle Aci
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II reddito in natura in capo al dipendente viene determinato con
le seguenti modalità: (30% di 15.000 km) x tabelle Aci
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II reddito in natura in capo al dipendente viene determinato con
le seguenti modalità: (30% di 15.000 km) x tabelle Aci
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La
seconda questione riguarda le diverse modalità di acquisizione degli
autoveicoli che soggiacciono alle nuove regole. La norma originaria del decreto
223/06 (entrata in vigore lo scorso 4 luglio), infatti, era intervenuta solo
sull’ammortamento, disciplinando quindi solo l’ipotesi dell’acquisto in
proprietà e non anche quella dell’acquisto indiretto tramite contratto di
leasing. Con una disposizione ad hoc inserita in fase di conversione del Dl
223/06, è stata modificata la disposizione del Tuir, nel senso di stabilire
che la durata dei contratti di leasing, al fine di legittimarne la deduzione
dei canoni, non può essere inferiore alla durata della vita utile così come
risulta dall’applicazione dei coefficienti d’ammortamento. Non più, quindi,
la metà del periodo d’ammortamento ma, per questi veicoli, l’intera vita utile
come durata minima dei contratti di leasing. Questa modifica opera con
riferimento ai soli contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, e cioè dal 12
agosto 2006. Pertanto, sono fatti salvi i contratti di locazione finanziaria
di durata biennale o triennale stipulati nel periodo che va dal 4 luglio
all’11 agosto 2006, per i quali è comunque consentito portare i canoni in deduzione
ai fini fiscali. La
seconda mossa del Governo sulle auto è giunta con il collegato alla Finanziaria
(Dl 262/06). La norma, introdotta per compensare la temuta perdita di gettito
sul fronte Iva, ha di fatto azzerato la deducibilità dei costi auto (acquisizione
e impiego) nel comparto delle imposte dirette. Il giro di vite del collegato,
in particolare, riguarda: le autovetture di cui alla lettera a) comma 1
dell’articolo 54 del Codice della strada; gli autocaravan (lettera m, comma 1
dell’articolo 54 del codice della strada); i ciclomotori e i motocicli. È
stata, infine, eliminata l’ipotesi dell’utilizzo promiscuo dell’auto concessa
in uso al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta (si veda per i
dettagli il servizio riportato nelle pagine seguenti). Questa fattispecie,
che prima delle modifiche, consentiva per l’impresa l’integrale deduzione dei
costi di acquisizione e di impiego delle autovetture, dal periodo d’imposta
2006 consente la deduzione dei costi nel solo limite massimo del fringe
benefit convenzionale assegnato al dipendente.
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