In caso di
proposizione del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità
dell’ opposizione a provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa (nella
specie trattavasi di verbale di contestazione di infrazione al codice della
strada), adottata "in limine litis", prima cioè della notificazione
alla controparte del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di
comparizione, è comunque necessaria l’instaurazione del contraddittorio, in
sede di gravame, nei confronti del soggetto che si era inteso convenire con la
detta opposizione. Il ricorso per cassazione proposto senza che il ricorrente
provveda alla sua notificazione nei confronti della controparte legittimata
deve essere dichiarato inammissibile, come pure deve essere dichiarato inammissibile
il ricorso per cassazione avanzato dallo stesso opponente personalmente. Oggetto:
opposizione a sanzione amministrativa. FATTO E DIRITTO
Rilevato che il detto ricorso non risulta
notificato ad alcuno; Rilevato che il principio generale in materia
d’impugnazioni, per il quale le stesse vanno proposte mediante atto notificato
alla controparte nei termini di legge, non trova deroga in materia
d’impugnazione, con ricorso per cassazione, del provvedimento d’inammissibilità
dell’opposizione, proposta a norma dell’art. 23 della legge n. 689 del 1981, adottato
dal giudice inaudita alteraparte, prima
cioè della notificazione ad essa del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza
di comparizione, in quanto la legittimità di tale provvedimento, riguardando
entrambe le parti del giudizio promosso con il ricorso in opposizione, impone
l’instaurazione del contraddittorio, in sede di gravame, nei confronti del soggetto
che si era inteso convenire con la detta opposizione, tale soggetto essendo la
parte interessata a contraddire nel giudizio d’impugnazione al fine di fare valere
le proprie ragioni; Rilevato che, ove l’opponente non intenda
accettare il provvedimento adottato dal G. d. P. inaudita altera parte, la legittimità
di tale provvedimento, riguardando entrambe le parti del giudizio che con il
ricorso in opposizione si era inteso promuovere, impone l’instaurazione del contraddittorio,
in sede di gravame, nei confronti del soggetto che era stato convenuto con
l’opposizione, tale soggetto essendo la parte interessata a contraddire nel giudizio
di impugnazione al fine di fare valere le proprie ragioni, onde la notifica ad
esso del ricorso per cassazione nei termini di legge costituisce presupposto ineludibile
per l’ammissibilità del ricorso per cassazione; Rilevato che, inoltre, il ricorrente ha proposto personalmente
l’impugnazione, mentre tale facoltà, riconosciuta ex lege nel giudizio di merito innanzi al G.d.P. non è estensibile
ai giudizi d’impugnazione; Ritenuto che, pertanto, non avendo, nel caso di specie,
il ricorrente provveduto alla notifica del ricorso e questo avendo proposto
personalmente il ricorso in esame debba essere dichiarato inammissibile; Ritenuto non doversi provvedere sulle spese non
essendovi controparte in giudizio; LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Camera di Consiglio il 23.02.2007. Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2007 |
|
© asaps.it |