Per l’ingresso in Italia di immigrati, motivato da ragioni
di visite, affari, turismo e studio, non è richiesto il permesso di soggiorno, se la durata del soggiorno stesso non
è superiore a tre mesi. Lo prevede il disegno di legge "Disciplina dei
soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio" approvato
definitivamente dalla Camera dei Deputati il 16 maggio scorso e non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al momento dell’ingresso o, in caso di provenienza da Paesi
dell’area Schengen, entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero deve dichiarare la sua presenza
all’autorità di frontiera o al Questore della provincia in cui si trova. In caso di
inosservanza di tale obbligo lo straniero è espulso ai sensi dell’articolo 13 del "Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero". La stessa sanzione si applica se lo straniero, pur avendo regolarmente dichiarato
la propria presenza, si trattiene nel territorio dello Stato oltre i tre mesi. |
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