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Da Altalex - Danno parentale da morte, danno morale e danno non patrimoniale

Tribunale Monza, sentenza 23 aprile 2007 (Fabio Quadri)

 

Il Giudice del Tribunale di Monza, con la sentenza del 23 aprile 2007, riconosce ai congiunti di una ragazza ventitrenne, deceduta in conseguenza di un incidente stradale, oltre al danno morale, anche “il danno non patrimoniale” specificando che “il danno subito dagli attori a causa della lesione del rapporto parentale va qualificato come danno non patrimoniale e risulta pur tuttavia risarcibile in quanto espressione di tutela minima dei diritti costituzionalmente garantiti”. Pertanto, rammentando che il danno morale deve essere sempre riconosciuto anche in caso di concorso di colpa o di responsabilità presuntiva, poiché “la lesione dei diritti costituzionalmente protetti e meritevoli di tutela colpisce ambiti non patrimoniali, il cui pregiudizio apre la via al risarcimento ex art. 2059 c.c., senza il limite previsto dall’art. 185 c.p. in ragione della natura del valore inciso”, il Tribunale di Monza ha ritenuto doversi convogliare nell’accezione di danno non patrimoniale tutte le voci di danno sinora utilizzate: danno biologico, danno esistenziale, danno al rapporto parentale, danno edonistico, danno estetico, danno derivante da lesione dei diritti della personalità, danno derivante da ingiusta detenzione.

Relativamente alla quantificazione di tale voce di danno, così ha specificato il Giudice di Monza:“Il Tribunale ritiene di seguire le indicazioni espresse sul punto dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, i cui studi sono stati oggetto di diffusione anche presso l’ordine degli Avvocati per ricevere idonea divulgazione ai fini di certezza. Tali indicazioni si concretano nel disancorare la liquidazione del danno al rapporto parentale da un ipotetico danno biologico della vittima e commisurarlo agli indici già richiamati, ivi compresa la particolare intensità della relazione affettiva, indicando il danno subito di genitori per la morte del figlio da € 100.000,00 ad € 200.000,00 e dai fratelli conviventi da € 20.000,00 ad € 120.000,00”.

(Altalex, 29 maggio 2007. Nota di Fabio Quadri)

 

Danni da morte | Giurisprudenza

Tribunale di Monza

Sentenza 23 aprile 2007

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Tribunale di Monza

- Sezione distaccata di Desio –

in composizione monocratica nella persona del dott. Federico Rolfi, in funzione di Giudice Unico,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con attodi citazione notificato in data 17 – 21 febbraio 2006 a ministero dell’Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Notifiche del Tribunale di Monza Sezione Distaccata di Desio

DA

A. B., M. S., M. S., tutte elettivamente domiciliate a Cesano Maderno, piazza Arese, n. 4, presso lo studio dell’avv. Fabiola Sclapari, che le rappresenta e difende, come da procura a margine dell’atto di citazione ATTORE

CONTRO

D. V. e Arca Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Verona ed elettivamente domiciliati a Monza, via Passerini, n. 13, presso lo studio dell’avv. Michele Colombo, che li rappresenta e difende, come da procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione CONVENUTI

OGGETTO: azione risarcimento danni da illecito extracontrattuale – circolazione autoveicoli CONCLUSIONI: all’udienza di precisazione delle conclusioni in data 23 gennaio 2007 i procuratori delle parti precisavano come da fogli separati allegati al verbale d’udienza e qui riprodotti in copia fotostatica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte le attrici in epigrafe – rispettivamente, madre e sorelle di S. E. S. – convenivano innanzi al Tribunale di Monza Sezione Distaccata di Desio D. V. e Arca Assicurazioni S.p.A., per sentirli condannare al risarcimento dei danni tutti subiti dalle attrici in conseguenza della morte della loro stretta congiunta. Riferivano le attrici che, in data 3 aprile 2004, alle 5.50 del mattino, in Meda, S. E. S. , mentre si recava al lavoro in bicicletta ed attraversava l’incrocio semaforico tra via Indipendenza e via Fermi, era stata violentemente urtata e scaraventata a terra dalla Opel Corsa tg. BN 685 TF condotta da D. V. (ed assicurata presso la Arca Assicurazioni S.p.A.), decedendo a seguito delle lesioni riportate. Riferivano ancora le attrici che D. V., a causa dell’elevata velocità tenuta, era entrato in collisione anche con un altro autoveicolo ed era stato sottoposto a procedimento penale, conclusosi con sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e 448 c.p.p. Lamentavano le attrici di avere subito, a causa dell’evento, danni patrimoniali e non patrimoniali. Si costituiva i convenuti che non contestavano né la propria responsabilità civile, né la sussistenza di un fatto di reato, ma eccepivano la sussistenza di un concorso di colpa della stessa vittima, la quale aveva attraversato l’incrocio senza fermarsi. In ordine al quantum, i convenuti rammentavano, preliminarmente, che alle attrici era stata spontaneamente corrisposta una provvisionale di € 50.000,00; ponevano, ulteriormente, la questione della sussistenza o meno della erogazione di una rendita da parte dell’INAIL; contestavano, infine, alcune delle voci risarcitorie richieste dalle attrice, in primo luogo il danno esistenziale. Esaurita la trattazione ed istruzione della controversia le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e, previa assegnazione di termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Poiché i convenuti non hanno contestato la propria responsabilità civile, né la sussistenza di una ipotesi di reato in capo a D. V., la ricostruzione della dinamica dell’incidente si è resa necessaria unicamente per valutare la fondatezza o meno dell’eccezione relativa alla sussistenza di un concorso di colpa della danneggiata S. E. S. .L’incidente per cui è causa si è verificato alle ore 5.50 del mattino del 3 aprile 2004 in Meda, all’intersezione tra via Indipendenza e via Fermi – via Maroncelli. Dal rapporto redatto dai membri del distaccamento di Polizia Stradale di Seregno risulta che al momento i semafori per la regolazione del traffico all’intersezione erano funzionanti con luce intermittente gialla. L’asfalto era bagnato e l’illuminazione buona.

L’autoveicolo di D. V. – poi risultato in stato di ebbrezza - procedendo (ad alta velocità) lungo la via Indipendenza in direzione Seregno, ha urtato il velocipede condotto dalla S., il quale provenendo dalla via Fermi (e quindi dalla sinistra del veicolo) e procedendo (presumibilmente) verso la via Maroncelli, aveva impegnato l’intersezione e si era già portato sulla corsia percorsa dalla Opel. L’urto è avvenuto tra la parte frontale sinistra della Opel di D. V. (che aveva iniziato in extremis una manovra di emergenza di sterzata versi sinistra) ed il lato destro del velocipede. La S. è stata letteralmente “caricata” (sbattendo violentemente la testa sul parabrezza dell’auto), e proiettata oltre l’intersezione (verso la direzione di Seregno della Via Indipendenza), andando a finire sulla corsia di marcia opposta. Nel frattempo, la Opel Corsa, procedeva pressoché senza controllo la propria marcia, andando a collidere con la Fiat Punto condotta da L. P., la quale procedeva lungo la via Indipendenza in direzione Meda Centro (direzione opposta a quella della Corsa). Ora, è pacifica la responsabilità del convenuto, il quale risulta avere affrontato una intersezione non regolata (i semafori proiettavano luce gialla intermittente), procedendo ad elevata velocità (la S. è stata proiettata per decine di metri), su fondo stradale bagnato, con condizioni di luce crepuscolare, e, per di più guidando in stato di ebbrezza, o comunque con un tasso alcolemico superiore alla norma, come indirettamente confermato dal fatto che, nel tentativo in extremis di porre in atto una manovra di emergenza, il convenuto ha scriteriatamente sterzato a sinistra, finendo per colpire anche più in pieno la bicicletta della S.. Il problema è verificare se sia ravvisabile un concorso di colpa in capo alla vittima dell’incidente, domanda cui il Tribunale ritiene di dare risposta positiva.

Emerge, in primo luogo, una dato oggettivo: come rilevato anche dagli operanti intervenuti sul posto, la sig. S. ha impegnato l’intersezione nonostante avesse l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti dalla sua destra, come quello di D. V., appunto. Veicolo che la vittima ben avrebbe potuto e dovuto vedere, atteso che dalla planimetria prodotta in allegato alla perizia di parte attrice (doc. 3) l’auto del convenuto risultava provenire da una strada rettilinea e con sede stradale ampia. Ma la negligenza della sig. S. emerge non solo da una astratta applicazione di previsioni di legge, bensì anche da elementi concreti, primo dei quali la deposizione dell’unica testimone oculare sig. P., la quale ha riferito che “(…) A.D.R. La bici ha attraversato l’incrocio senza fermarsi. Procedeva come se fosse soprappensiero e procedesse di fretta.(…) Io ho capito che sarebbe successo l’incidente. Se fossi stata 50 mt. più avanti la bici avrebbe urtato me (…)”. Risultano, quindi, idonei elementi per affermare che la sig. S. ha affrontato l’intersezione semaforica senza la dovuta prudenza ed attenzione (alcuni parametri valutati per D. V. – come la visibilità non ideale ed il fondo stradale non asciutto – valevano anche per il velocipede), cui si aggiunge la circostanza ulteriore dell’assenza, sul velocipede, di catarifrangenti o altri dispositivi ottici, anche laterali, idonei a permettere di vedere il velocipede anche da lontano. Accertata la concorrente responsabilità della sig. S., il Tribunale ritiene, tuttavia, di determinare il contributo causale nella misura del solo 30%, in considerazione della (notevolmente) preponderante negligenza del convenuto e del ben più significativo contributo eziologico fornito da quest’ultimo.

Così determinata la misura della responsabilità di D. V. (e della Arca Assicurazioni S.p.A.), occorre, ora, passare alla liquidazione del danno spettante alle attrici. Per ciò che attiene il danno patrimoniale, rileva il Tribunale come sia disponibile una prova unicamente circa il danno emergente, costituito dalle spese funerarie attestate dai documenti sub 8 fascicolo attoreo (€ 10.529,32). Non risultano, invece, altri danni da lucro cessante o altri danni emergenti. Le attrici, invero, hanno genericamente invocato l’esistenza di danni “per la mancata acquisizione di beni e/o di vantaggi economici da parte del danneggiato per l’illecito subito”, ma non hanno, poi, compiuto alcuna specifica allegazione, né hanno provato i danni medesimi, neppure in via indiziaria. E’, per contro, risultata infondata l’eccezione di parte convenuta circa l’esistenza di una possibile rendita I.N.A.I.L., atteso che è emerso che la defunta non lavorava e, semmai, proprio quel giorno, si stava recando ad un colloquio di lavoro. L’illecito commesso ha cagionato alle attrici un danno non patrimoniale. Più propriamente ed alla luce delle recenti elaborazioni della Giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. le note sentenze Cass. 31.5.2003 n. 8827 e n. 8828; Cass. 12.5.2003 n.7283 e n. 7281) della Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 233 11.7.2003; sentenza n. 356 12.12.2003) il danno subito dagli attori a causa della lesione del rapporto parentale va qualificato come danno non patrimoniale e risulta pur tuttavia risarcibile in quanto espressione di tutela minima dei diritti costituzionalmente garantiti. La precisazione è doverosa, in quanto sino alle pronunce citate, la tutela dei riflessi negativi non patrimoniali sulla sfera delle vittime riflesse del danno si è mossa nel ristretto ambito della risarcibilità del solo danno morale e/o del danno biologico iure proprio. I Giudici dei supremi collegi, come è noto, hanno affermato, riordinando così circa cinquant’anni di intenso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, la teoria dicotomica o bipolare del danno, individuando l’esistenza di un danno di tipo patrimoniale soggetto alla disciplina degli artt. 1223 e ss. c.p.c., ed il danno non patrimoniale, convogliando nell’accezione tutte le voci di danno sinora utilizzate danno biologico, danno esistenziale, danno al rapporto parentale, danno edonistico, danno estetico, danno derivante da lesione dei diritti della personalità, danno derivante da ingiusta detenzione (cfr. Caso Barillà Cass. 22.1.2004 n. 2050) etc., pure risarcibile in virtù della nuova e costituzionalmente orientata lettura dell’art. 2059 c.c. Le argomentazioni adottate dalla Consulta e dai Giudice della Corte di Cassazione insegnano a) che la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. impone di disattendere il limite della risarcibilità del danno non patrimoniale nei soli casi previsti dalla legge, quando la lesione ha riguardo a valori della persona costituzionalmente garantiti, obbligando, anzi, nel caso di pregiudizio che abbia inciso su di essi, alla riparazione mediante indennizzo (che costituisce la forma minima di tutela riconosciuta dall’ordinamento); b) che la lesione dei diritti costituzionalmente protetti e meritevoli di tutela colpisce ambiti non patrimoniali, il cui pregiudizio apre la via al risarcimento ex art. 2059 c.c., senza il limite previsto dall’art. 185 c.p. in ragione della natura del valore inciso. Del resto il richiamo ai “soli casi determinati dalla legge” di cui all’art. 2059 c.c. non può non riguardare anche le norme primarie della Carta Costituzionale.

Di recente, poi, la Corte di Cassazione, da un lato, ha affinato e puntualizzato la terminologia giuridica (facendo confluire nella locuzione di "danno non patrimoniale" tutte le voci afferenti la dimensione personale dell’individuo), e, dall’altro, ha precisato il concetto di danno non patrimoniale, delimitandone l’esatta espansione. In particolare il Supremo Collegio ha testualmente statuito che: "Così interpretando l’art. 2059 c.c. si è rimasti nella tipicità del danno non patrimoniale, in quanto si è ritenuto che esso sia risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge ordinaria, ma anche nel caso di lesioni di specifici valori costituzionali garantiti della persona…la salute, la famiglia, la reputazione, la libertà di pensiero…, in questo caso non vi è un generico "danno esistenziale", - locuzione che può mascherare elementi di atipicità - "ma un danno da lesione di quello specifico valore di cui al referente costituzionale.." (cfr. Cass.15.7.2005 n. 15022). Il danno non patrimoniale si differenzia ontologicamente dal danno morale soggettivo, rappresentando la lesione di interessi costituzionalmente protetti, e può con esso concorrere.

Parte della dottrina ha accolto con perplessità i risultati sistematici raggiunti dei Giudice dei Supremi Collegi. Le critiche, pure mosse dalla difesa della convenuta, sono sintetizzabili nel timore di duplicazione delle voci di danno con conseguente illegittima duplicazione del risarcimento.

Affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale come entità ontologicamente distinta rispetto alle altre categorie di danno, il rilievo critico perde di consistenza, ricadendo, semmai, sui criteri di liquidazione delle diverse categorie. Le regole del nuovo assetto risarcitorio si completano con l’affermazione che il danno morale soggettivo è risarcibile anche nelle ipotesi di responsabilità per colpa presunta e responsabilità oggettiva (cfr. Cass. 1.6.2004 n. 10482). Tale ricostruzione sistematica della materia de qua è stata confermata dalla Giurisprudenza successiva (cfr. Cass. 7.3.2005 n. 15022; Cass. 11.11.2003 n. 1214; Cass. 19.8.2003 n. 12124; Cass. 4.11.2003; Cass. 20.2.2004 n. 3399; Cass. 7.11.2003 n. 16946; Cass. 1.6.2004 n. 10482; Cass. 1.3.2004 n. 4993; Trib. Messina 29.4.2004; Tribunale Venezia 15.3.2004).

In particolare con riferimento al caso di specie è stato affermato che l’interesse fatto valere nel caso di danno da uccisione di congiunto è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione della attività realizzatrice della persona umana nell’ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. Essa si colloca nell’area del danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c., e si distingue sia dall’interesse al bene salute art. 32 Cost., sia dall’interesse all’integrità morale art. 2 Cost. Per completezza espositiva occorre precisare che la Giurisprudenza sopra citata ha escluso la sussistenza del “danno in re ipsa”: il danno da lesione del rapporto parentale, si afferma appartenete al genere “danni conseguenza”.

Pertanto spetta al soggetto leso l’onere della prova del danno subito. La Suprema Corte ritiene che per il danno non patrimoniale quest’onere sia meno gravoso e che “la dimostrazione del disagio e del turbamento sarà dato con l’impiego di presunzioni e molto spesso soltanto di allegazioni. Il pregiudizio non è mai in re ipsa, nel senso che sarebbe coincidente con la lesione dell’interesse. La liquidazione del danno al rapporto parentale dovrà avvenire con il criterio equitativa di cui all’art. 1226 c.c., tenendo conto del particolare legale affettivo delle attrici, madre e sorelle, con la vittima.

Il Tribunale ritiene di seguire le indicazioni espresse sul punto dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, i cui studi sono stati oggetto di diffusione anche presso l’ordine degli Avvocati per ricevere idonea divulgazione ai fini di certezza. Tali indicazioni si concretano nel disancorare la liquidazione del danno al rapporto parentale da un ipotetico danno biologico della vittima e commisurarlo agli indici già richiamati, ivi compresa la particolare intensità della relazione affettiva, indicando il danno subito di genitori per la morte del figlio da € 100.000,00 ad € 200.000,00 e dai fratelli conviventi da € 20.000,00 ad € 120.000,00.

Nel caso di specie, il Tribunale, peraltro, deve fronteggiarsi con allegazioni alquanto ridotte, da parte delle attrici, risultando indicato (e non contestato dai convenuti) unicamente che la defunta conviveva con le sigg. A. B. e M. S., mentre non conviveva con M. S. Altri elementi circa i rapporti familiari, la frequentazione, l’esistenza di legami esterni non sono stati forniti, sicché l’unico elemento con cui il Tribunale si deve misurare è quello del rapporto di convivenza.

Ora, tenuto conto della giovane età della sig. S. S. (neppure ventitreenne all’epoca del suo tragico decesso) e della circostanza del suo stato di disoccupazione, è presumibile che, quantomeno nel breve periodo, la stessa avrebbe proseguito a vivere con la madre e la sorella, anche se per quest’ultima (tenuto conto della normale evoluzione esistenziale) è immaginabile che la stessa avrebbe lasciato il nucleo familiare, tenuto conto che essa era più grande della defunta. Tale fatto induce a liquidare il danno non patrimoniale nella misura di € 120.000,00 in favore A. B. e nella misura di € 45.000,00 in favore di M.S. A favore della sorella non convivente M. S., si rende inevitabile una stima assai più prudenziale, nella misura di € 15.000,00.

La giurisprudenza prima citata ha altresì precisato che la voce di danno non patrimoniale al rapporto parentale si distingue concettualmente dal danno morale, che è pure dovuto, indipendentemente dalla astratta configurazione di ipotesi di reato.

La valutazione di tale danno dovrà comunque tenere conto del già avvenuto ristoro della posizione soggettiva lesa e della natura transeunte, che lo caratterizza. Si stima equo, pertanto, liquidarlo in misura pari ad un terzo del danno per lesione al rapporto parentale e cioè in € 40.000,00 in favore A. B.; nella misura di € 15.000,00 in favore di M.S.; di € 5.000,00 in favore della sorella non convivente M. S. Il totale delle somme risarcitorie spettanti alle attrici – tenuto conto che il danno patrimoniale deve presumibilmente dividersi per un terzo ciascuno ed operato l’abbattimento del 30% per il concorso di colpa - è, quindi, di:

• € 114.456,84 quanto ad A. B.;

• € 44.456,84 quanto a M. S.;

• € 16.456,84 quanto a M. S.

Trattandosi di somme dovute per il risarcimento di un danno diverso dal mero inadempimento di un debito pecuniario liquido ed esigibile, esse questione rappresentano debito di valore, e cioè debito sul quale devono essere calcolate non solo la rivalutazione, ma anche gli interessi c.d. “compensativi” nella misura del tasso legale (cfr. Cassazione civile sez. II, 14 febbraio 2000, n. 1622; Cassazione civile sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13470; Cassazione civile sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13463; Cassazione civile sez. III, 19 febbraio 1998, n. 1764; Cassazione civile sez. III, 6 novembre 1998, n. 11190).

Sul punto il Giudice tiene conto della sentenza della Cassazione civile sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, secondo la quale il tasso degli interessi non può essere calcolato sulla somma integralmente rivalutata – realizzandosi in detta ipotesi una ingiustificata locupletazione - ma può essere computato:

1) o, previa devalutazione della somma liquidata in moneta attuale, sulla somma così ottenuta e progressivamente rivalutata dalla data dell’illecito sino alla data della sentenza;

2) o liquidando la somma in moneta dell’epoca dell’illecito e computando distintamente la rivalutazione ed il calcolo degli interessi sulla somma progressivamente rivalutata.

Grazie a supporto informatico – e premesso che il criterio di calcolo seguito in questa sede è quello sub. 1), e cioè partendo da una liquidazione del danno effettuata in moneta attuale – è possibile stabilire che le somme devalutate alla data dell’illecito ammonta a:

• € 110.584,58 quanto ad A. B.;

• € 42.952,79 quanto a M.S.;

• € 15.900,08 quanto a M. S.,

e che su di essa possono essere computati interessi compensativi al tasso legale per un ammontare di:

• € 8.556,35 quanto ad A. B.;

• € 3.323,42 quanto a M.S.;

• € 1.230,25 quanto a M. S.,

per giungere ad una somma complessiva (capitale già rivalutato più interessi compensativi) di:

• € 123.013,19 quanto ad A. B.;

• € 47.780,26 quanto a M.S.;

• € 17.687,09 quanto a M. S..

Dalle somme così determinate devono essere decurtati gli acconti per complessivi € 120.000,00, corrisposti dalla Arca Assicurazioni S.p.A. in corso di giudizio. Il Tribunale, peraltro, constata che nessuna delle parti ha ritenuto di operare imputazione alcuna delle somme corrisposte alle attrici, sicché ritiene di procedere ad una imputazione pro quota, proporzionale al credito, dovendosi presumere che l’assicurazione in tal modo volesse procedere, tenuto conto della diversa gravità del danno subito dalle attrici. Si stima, pertanto, di imputare

• € 80.0000,00 quanto ad A. B.;

• € 30.000,00 quanto a M.S.;

• € 10.000,00 quanto a M. S.

Il credito finale delle attrici, può quindi determinarsi in:

• € 43.013,19 quanto ad A. B.;

• € 17.780,26 quanto a M.S.;

• € 7.687,09 quanto a M. S.

Su dette somme – divenute debito di valuta per effetto della liquidazione giudiziale - dovranno essere computati gli interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo effettivo.

Le spese seguono la preponderante soccombenza dei convenuti ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell’attività complessivamente svolta dai difensori, sulla base dei parametri contemplati dalla vigente. Tariffa, e tenendo altresì conto della necessità di liquidare comunque, anche ex officio, le spese generali di studio che l’art. 14 della suddetta Tariffa quantifica a forfait nella misura del 12,5% (Cassazione civile, sez. III, 18 giugno 2003, n. 9700; Cassazionecivile, sez. III, 9 aprile 2003, n. 5581; Cassazione civile, sez. II, 18 marzo 2003, n.4002; Cassazione civile, sez. III, 3 agosto 2002, n. 11654).

Il tutto nel rispetto del principio per cui a norma dell’art. 6 d.m. 5 ottobre 1994 n. 585 (ora art. 6 d.m. 8 aprile 2004, n. 127), nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro o di liquidazione danni, il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi, dev’essere determinato a norma del codice civile, avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vittoriosa e non a quella domandata e analogamente va individuato lo scaglione per la determinazione dei diritti di procuratore (Cassazione civile, sez. III, 23 gennaio 2002, n. 738).

Valore che si identifica nelle somme riconosciute alle attrici al lordo del secondo acconto di € 70.000,00 corrisposto in corso di causa, proprio perché tale corresponsione è avvenuta dopo la proposizione della domanda, e non può incidere, quindi, sulla valutazione del quantum della sua originaria fondatezza. L’applicazione di tale norma varrà a commisurare l’ammontare delle spese di lite all’esito concreto della controversia, senza ricorrere al meccanismo compensatorio invocato da parte convenuta.

P.Q.M.

il Tribunale di Monza, sezione di Desio, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:

1) accertata la responsabilità solidale di D. V. e la Arca Assicurazioni S.p.A. in relazione all’incidente stradale verificatosi in data 3 aprile 2004, in Meda, accertata la concorsuale responsabilità di S. E. S. , dato atto dell’avvenuta corresponsione da parte della Arca Assicurazioni S.p.A. di acconti per complessivi € 120.000,00, condanna D. V. e la Arca Assicurazioni S.p.A. in solido a corrispondere alle attrici, a titolo di risarcimento dei danni, le residue somme di:

• € 43.013,19 quanto ad A. B.;

• € 17.780,26 quanto a M.S.;

• € 7.687,09 quanto a M. S..

oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia al saldo effettivo;

2) condanna D. V. e la Arca Assicurazioni S.p.A. in solido al pagamento in favore di A. B., M.S., M. S. delle spese processuali che liquida in € 1.118,00 per anticipazioni esenti, € 125,22 per spese, € 1.886,00 per diritti e € 9.000,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.

Sentenza per legge esecutiva.

Desio, 23 aprile 2007.

Il Giudice
Dott. Federico Rolfi

© asaps.it
Mercoledì, 30 Maggio 2007
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