Sabato 23 Novembre 2024
area riservata
ASAPS.it su

Da EuropaLex - La direttiva sullo smaltimento non è stata recepita correttamente
Veicoli fuori uso, bocciata l’Italia

(Corte di Giustizia europea 24 maggio 2007)

 

Non conforme il recepimento della direttiva sui veicoli fuori uso effettuato dall’Italia. Questo il motivo di condanna nei confronti del nostro Paese espresso dalla Corte di giustizia delle comunità europee con la sentenza del 24 maggio 2007 che decide la causa C-394/05. La controversia ha avuto origine dal ricorso promosso dalla Commissione europea con il quale veniva chiesto di dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo recepito correttamente la direttiva 2000/53/CE sullo smaltimento dei veicoli fuori uso, fosse venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della stessa normativa comunitaria. Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 che traspone nel diritto nazionale la direttiva del 2000, infatti, secondo la Commissione, non conteneva le disposizioni atte ad assicurare che gli operatori economici istituissero sistemi di raccolta dei veicoli a tre ruote fuori uso e quelle che disciplinassero un’adeguata presenza di centri di raccolta sul territorio nazionale; mancava anche, secondo la ricorrente, una corretta disposizione sulle informazioni da fornire da parte dei produttori di veicoli. La fondatezza di tali argomentazioni sollevate dalla Commissione è stata riconosciuta dal governo italiano in fase di procedimento precontenzioso e non è stata contestata. Non avendo valutato positivamente il recepimento tardivo compiuto dall’Italia e avendo rilevato la veridicità delle censure mosse dalla Commissione, la Corte di giustizia ha condannato la Repubblica italiana perché, “avendo adottato il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, che traspone in diritto nazionale le disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 settembre 2000, 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso, in maniera non conforme a quest’ultima, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 3, n. 5, 5, n. 1, 7, n. 2, lett. a), secondo comma, nonché 8, nn. 3 e 4, di tale direttiva.”. (25 maggio 2007)

 

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 24 maggio 2007 «Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2000/53/CE – Veicoli fuori uso – Artt. 3, n. 5, 5, n. 1, 7, n. 2, nonché 8, nn. 3 e 4 – Trasposizione non conforme»

Nella causa C-394/05,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 9 novembre 2005,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra D. Recchia e dal sig. M. Konstantinidis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dall’avv. P. Gentili, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dal sig. R. Schintgen, presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič ed E. Levits (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, avendo adottato il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Supplemento ordinario alla GURI n. 182 del 7 agosto 2003; in prosieguo: il "decreto legislativo n. 209/2003"), il quale traspone in diritto nazionale le disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 settembre 2000, 2000/53/CE [1], relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269, pag. 34) in maniera non conforme a quest’ultima, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 2, punti 2 e 5, dell’art. 3, n. 5, del combinato disposto dell’art. 4, n. 2, lett. a), con l’allegato II, dell’art. 5, nn. 1-4, dell’art. 6, nn. 3, lett. a), e 4, dell’art. 7, nn. 1 e 2, dell’art. 8, nn. 3 e 4, dell’art. 10, n. 3, nonché dell’art 12, n. 2, della direttiva 2000/53.

2 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 20 luglio 2006, la Commissione ha annunciato che essa manteneva in essere il suo ricorso solo per quanto riguarda gli artt. 3, n. 5, 5, n. 1, 7, n. 2, lett. a), secondo comma, nonché 8, nn. 3 e 4, della direttiva 2000/53.

Contesto normativo

Normativa comunitaria

3 L’art. 3, n. 5, della direttiva 2000/53 prevede quanto segue:

"Per i veicoli a motore a tre ruote, si applicano solo l’articolo 5, paragrafi 1 e 2 e l’articolo 6 della presente direttiva".

4 L’art. 5, n. 1, di tale direttiva è formulato nel modo seguente:

"Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari:

affinché gli operatori economici istituiscano sistemi di raccolta di tutti i veicoli fuori uso e, nella misura in cui ciò sia tecnicamente fattibile, dei mezzi usati allo stato di rifiuto, asportati al momento della riparazione delle autovetture, per assicurare un’adeguata presenza di centri di raccolta sul territorio nazionale".

5 L’art. 7, n. 2, lett. a), della direttiva 2000/53 dispone quanto segue:

"Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché siano conseguiti dagli operatori economici i seguenti obiettivi:

a) entro il 1º gennaio 2006, per tutti i veicoli fuori uso, la percentuale di reimpiego e recupero sia almeno l’85% del peso medio per veicolo e anno; entro la stessa data, la percentuale di reimpiego e riciclaggio sia almeno dell’80 % del peso medio per veicolo e anno.

Per i veicoli prodotti anteriormente al 1º gennaio 1980, gli Stati membri possono stabilire obiettivi inferiori, ma non al di sotto del 75% per il reimpiego ed il recupero e non al di sotto del 70% per il reimpiego e il riciclaggio. Gli Stati membri che si avvalgono della presente disposizione ne comunicano le ragioni alla Commissione e agli altri Stati membri (...)".

6 L’art. 8, nn. 3 e 4, di questa direttiva così stabilisce:

"3. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché i produttori forniscano informazioni per la demolizione per ogni tipo di nuovo veicolo immesso sul mercato entro sei mesi dalla sua immissione sul mercato. Tali informazioni identificano, nella misura in cui siano richiesti dagli impianti di trattamento per ottemperare alle disposizioni della presente direttiva, i diversi componenti e materiali e l’ubicazione di tutte le sostanze pericolose nel veicolo, in particolare al fine di realizzare gli obiettivi stabiliti nell’articolo 7.

4. Fatta salva la riservatezza commerciale e industriale, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che i produttori di componenti utilizzati nei veicoli mettano a disposizione degli impianti di trattamento autorizzati le informazioni appropriate in materia di demolizione, stoccaggio e verifica dei componenti che possono essere riutilizzati, per quanto richiesto da tali impianti".

Normativa nazionale

7 L’art. 1, n. 2, del decreto legislativo n. 209/2003 disponeva quanto segue:

"Ai veicoli a motore a tre ruote si applicano solo le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, e all’articolo 6".

8 L’art. 5, n. 1, di tale decreto così prevedeva:

"Il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal detentore ad un centro di raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, è consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta".

9 Ai termini dell’art. 5, n. 3, del detto decreto:

"Il produttore di veicoli organizza, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta dei veicoli fuori uso opportunamente distribuiti sul territorio nazionale ovvero individua centri di raccolta, opportunamente distribuiti sul territorio nazionale, presso i quali è assicurato il ritiro gratuito degli stessi veicoli".

10 L’art. 6 del decreto legislativo n. 209/2003 stabiliva prescrizioni tecniche a cui sono soggetti gli impianti di trattamento autorizzati nonché regole relative alle operazioni di trattamento.

11 L’art. 7, n. 2, lett. a), del decreto legislativo n. 209/2003 recitava:

"2. Gli operatori economici garantiscono il conseguimento degli obiettivi del presente decreto anche attraverso gli accordi di cui all’articolo 12, comma 1, ovvero, in loro mancanza, con le modalità stabilite dal decreto previsto all’articolo 5, comma 15. In particolare, detti operatori garantiscono che:

a) entro il 1º gennaio 2006, per i veicoli fuori uso prodotti a partire dal 1º gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e di recupero è pari almeno all’85 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio per gli stessi veicoli è pari almeno all’80 per cento del peso medio per veicolo e per anno; per i veicoli prodotti anteriormente al 1º gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e di recupero è pari almeno al 75 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio è pari almeno al 70 per cento del peso medio per veicolo e per anno (…)".

12 L’art. 10, nn. 1 e 2, del decreto legislativo n. 209/2003 disponeva quanto segue:

"1. Il produttore del veicolo, entro sei mesi dall’immissione sul mercato dello stesso veicolo, mette a disposizione dei centri di raccolta le pertinenti informazioni per la demolizione, sotto forma di manuale o su supporto informatico. Tali informazioni devono consentire di identificare i diversi componenti e materiali del veicolo e l’ubicazione di tutte le sostanze pericolose in esso presenti.

2. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei componenti del veicolo mette a disposizione dei centri di raccolta adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati".

13 Le menzionate disposizioni del decreto legislativo n. 209/2003 sono state modificate con il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 149 (GURI n. 86 del 12 aprile 2006, pag. 4; in prosieguo: il "decreto legislativo n. 149/2006").

Procedimento precontenzioso

14 In seguito alla notifica del decreto legislativo n. 209/2003, la Commissione, con la sua lettera di diffida del 19 dicembre 2003, ha formulato taluni rilievi sulla conformità del detto decreto con gli artt. 2-8, 10 e 12 della direttiva 2000/53 e ha invitato la Repubblica italiana a presentare osservazioni in merito a tali rilievi.

15 Non avendo ricevuto osservazioni in merito alle questioni sollevate nella lettera di diffida, la Commissione ha inviato alla Repubblica italiana un parere motivato invitandola a conformarsi al medesimo entro il termine di due mesi dalla notifica.

16 In seguito alla risposta delle autorità italiane a tale parere motivato, la Commissione, il 22 dicembre 2004, ha emesso un parere motivato complementare, in cui precisava i motivi per cui essa riteneva che il decreto legislativo n. 209/2003 non fosse conforme all’art. 2, punti 2 e 5, all’art. 3, n. 5, al combinato disposto dell’art. 4, n. 2, con l’allegato II, all’art. 5, nn. 1-4, all’art. 6, nn. 3, lett. a), e 4, all’art. 7, nn. 1 e 2, all’art. 8, nn. 3 e 4, all’art. 10, n. 3, nonché all’art. 12, n. 2, della direttiva 2000/53. Con tale parere si invitava altresì la Repubblica italiana a prendere i provvedimenti appropriati per conformarsi al medesimo entro due mesi dalla sua notifica.

17 Il 12 settembre 2005, le autorità italiane hanno informato la Commissione dell’adozione di una legge che delega il governo italiano a adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 209/2003 al fine di superare la procedura di infrazione avviata dalla Commissione per non corretta trasposizione della direttiva 2000/53.

18 Non essendo rimasta soddisfatta da tale risposta, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

Sul ricorso

19 Nella sua controreplica, presentata alla Corte l’11 maggio 2006, il governo italiano ha segnalato l’adozione del decreto legislativo n. 149/2006. Ritenendo di avere interesse al prosieguo della causa soltanto per quanto riguarda gli artt. 3, n. 5, 5, n. 1, 7, n. 2, nonché 8, nn. 3 e 4, della direttiva 2000/53, la Commissione ha rinunziato agli atti per quanto riguarda le altre censure.

20 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’art. 3, n. 5, della direttiva 2000/53, la Commissione censura la Repubblica italiana per non aver essa previsto, per quanto riguarda i veicoli a motore a tre ruote, disposizioni volte ad assicurare che gli operatori economici istituiscano sistemi di raccolta di tutti i veicoli fuori uso e, nella misura in cui ciò sia tecnicamente fattibile, delle parti usate allo stato di rifiuto, asportate al momento della riparazione di veicoli, e ad assicurare un’adeguata presenza di centri di raccolta sul territorio nazionale. Tali obblighi, previsti all’art. 5, n. 1, della direttiva 2000/53, si applicano ai veicoli a tre ruote in forza dell’art. 3, n. 5, della medesima.

21 In secondo luogo, l’art. 5, n. 1, della direttiva 2000/53 non sarebbe stato trasposto correttamente, in quanto la Repubblica italiana, con l’art. 5, n. 3, del decreto legislativo n. 209/2003, che traspone tale disposizione, non ha istituito sistemi di raccolta, non appena ciò sia tecnicamente fattibile, delle parti usate allo stato di rifiuto e asportate al momento della riparazione dei veicoli.

22 Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’art. 7, n. 2, della direttiva 2000/53, la Commissione ha precisato, nel suo atto di rinunzia parziale agli atti, che essa manteneva in essere solo la censura con cui contestava alla Repubblica italiana di non avere fornito informazioni alla Commissione e agli altri Stati membri sulle ragioni che hanno portato tale Stato ad avvalersi della possibilità prevista all’art. 7, n. 2, lett. a), secondo comma, della detta direttiva.

23 In quarto luogo, per quanto riguarda la trasposizione dell’art. 8, nn. 3 e 4, della direttiva 2000/53 mediante l’art. 10, nn. 1 e 2, del decreto legislativo n. 209/2003, la Commissione censura la Repubblica italiana per aver essa omesso di specificare che le informazioni da fornire da parte dei produttori di veicoli e componenti devono corrispondere a quanto richiesto dagli impianti di trattamento. Inoltre, l’art. 10, n. 2, del decreto legislativo n. 209/2003 si riferirebbe erroneamente ai "centri di raccolta " anziché agli "impianti di trattamento autorizzati".

24 La fondatezza di tali censure sollevate dalla Commissione è stata riconosciuta dal governo italiano in fase di procedimento precontenzioso e non è stata contestata dinanzi alla Corte. Il governo italiano ha tuttavia osservato che il ricorso della Commissione è divenuto privo di oggetto in seguito alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 149/2006.

25 A tal proposito, risulta da una giurisprudenza costante che l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenze 24 ottobre 2002, causa C-455/00, Commissione/Italia, Racc. pag. I-9231, punto 21; 2 ottobre 2003, causa C-348/02, Commissione/Italia, Racc. pag. I-11653, punto 7, e 26 gennaio 2006, causa C-514/03, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-963, punto 44).

26 Orbene, nella fattispecie, è pacifico che, alla scadenza del termine di due mesi impartito nel parere motivato complementare, la Repubblica italiana non aveva trasposto in modo conforme gli artt. 3, n. 5, 5, n. 1, 7, n. 2, lett. a), secondo comma, nonché 8, nn. 3 e 4, della direttiva 2000/53.

27 Pertanto, il ricorso proposto dalla Commissione dev’essere accolto per quanto riguarda le censure mantenute in essere.

28 Conseguentemente, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, avendo adottato il decreto legislativo n. 209/2003, che traspone in diritto nazionale le disposizioni della direttiva 2000/53 in modo non conforme a quest’ultima, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 3, n. 5, 5, n. 1, 7, n. 2, lett. a), secondo comma, nonché 8, nn. 3 e 4, di tale direttiva.

Sulle spese

29 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Inoltre, a norma del n. 5, primo comma, di questo stesso articolo, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico dell’altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest’ultima.

30 Nella fattispecie, la Repubblica italiana è rimasta soccombente nei limiti in cui la Commissione ha mantenuto le sue censure. Per quanto riguarda la rinunzia parziale agli atti da parte di quest’ultima, essa è il risultato dell’adozione tardiva da parte della Repubblica italiana dei provvedimenti necessari per assicurare la trasposizione corretta della direttiva. Di conseguenza, poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

1) La Repubblica italiana, avendo adottato il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, che traspone in diritto nazionale le disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 settembre 2000, 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso, in maniera non conforme a quest’ultima, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 3, n. 5, 5, n. 1, 7, n. 2, lett. a), secondo comma, nonché 8, nn. 3 e 4, di tale direttiva.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Firme
© asaps.it
Mercoledì, 30 Maggio 2007
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK