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Articoli 30/05/2007

Normativa Tributaria - Il Lavoro Autonomo
Per i professionisti costì deducibili al 25%. L’intervento sulle spese per i veicoli utilizzati dai professionisti è partito la scorsa estate con il Dl 223

 

 


Foto Coraggio

(ASAPS)Come già visto per le imprese, i provvedimenti emanati a partire dalla scorsa estate (partendo dal Dl 223/2006, passando per il Dl 262/2006 fino alla Finanziaria 2007), hanno appor­tato rilevanti modifiche anche alla disciplina delle autovetture utilizzare dagli esercenti arti e professioni. Alcune delle modifiche riferite alle imprese trovano analoga applicazione nell’ambito del red­dito di lavoro autonomo e, pertanto, a es­se si rimanda. Ci si riferisce, in particola­re, all’eliminazione della fattispecie dell’auto concessa in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del peri­odo d’imposta quale situazione che con­sente l’integrale deducibilità dei costi re­lativi all’autovettura. Con riferimento al­le altre modifiche, invece, i professioni­sti presentano specificità che andremo di seguito a esaminare.

Una prima e rilevante novità viene in­trodotta dal Dl 223/2006, convertito dal­la legge 248/06, che al comma 29 dell’articolo 36 apporta modifiche all’articolo 54 del Tuir inserendo un nuovo comma 1-bis che prevede la rilevanza di plus e mi­nusvalenze. Con il nuovo comma 1-bis1 introdotto nell’articolo 54 del Tuir dal comma 334 della Finanziaria 2007 diven­gono indeducibili le minusvalenze da au­toconsumo (parificando il trattamento previsto per le imprese). Per effetto del­le nuove disposizioni, quindi, la cessio­ne dell’autovettura da parte del profes­sionista diviene — a partire dal 4 luglio 2006 - un fatto rilevante nella determi­nazione del suo reddito di lavoro autonomo. Con riferimento alle modalità fiscali di determinazione delle plus e minusva­lenze, il mancato richiamo del nuovo comma 1-ter dell’articolo 54 del Tuir al­le ipotesi di costi parzialmente non dedu­cibili (è il caso delle autovetture) aveva creato dubbi e perplessità. Con la circola­re n.28/E del 2006, al paragrafo 38, la que­stione è stata risolta in via interpretativa affermando che «Nell’ipotesi di beni il cui costo non sia integralmente deducibi­le, le plusvalenze e le minusvalenze patri­moniali rilevano nella stessa proporzio­ne esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quel­lo complessivamente effettuato», analo­gamente a quanto già previsto per le im­prese. Invece, sulla possibilità di rateiz­zare in più esercizi la plusvalenza realiz­zata da parte del professionista (possibi­lità prevista per le imprese dall’articolo 86, comma 4 del Tuir), la circolare mini­steriale n.28/E del 2006 si esprime in sen­so negativo, e ciò per due ragioni:

— l’applicazione del criterio di imputa­zione temporale dei redditi di lavoro autonomo fondato sul principio di cassa;

— la mancanza di un espresso riferimen­to normativo.

Diversamente da quanto previsto per le imprese (per le quali vige la totale indeducibilità dei costi), per i veicoli utilizzati dai professionisti il Dl 262/06 ha ridotto la percentuale di deducibilità dal 50 al 25%, restando invariati i noti limiti di valore:

 18.075,99 euro per autovetture e auto­caravan;

 4.131,66 euro per i motocicli;

 2.065,83 euro per i ciclomotori.

 

18.075 €
Limiti di valore

Resta invariato il tetto cui applicare la nuova percentuale di deducibilità dei costi auto sostenuti dal professionista

L’operare congiunto delle due limi­tazioni (la prima in percentuale e la se­conda in valore assoluto, quest’ultima differenziata per tipologia di veicolo) comporta che i valori fiscalmente rile­vanti ai fini del calcolo degli ammorta­menti e delle eventuali plusvalenze o minusvalenze conseguite in occasio­ne della cessione dei predetti beni non potranno superare gli importi di segui­to riportati (di fatto, i valori massimi rilevanti fiscalmente sono rappresen­tati dalla misura di un quarto dei limiti in precedenza indicati):

 4.519,00 euro per le autovetture e per gli autocaravan;

 1.032,92 euro per i motocicli;

 516,46 per i ciclomotori.

Ciò sta a significare, ad esempio, che:

— se il contribuente acquista un’autovettura al costo di 15.000,00 euro egli potrà beneficiare di una deduzione (attraver­so la procedura di ammortamento previ­sta per i beni ammortizzabili) pari a 3.750,00 euro;

— se acquista una vettura del costo di 50.000 euro egli potrà computare in deduzione un importo massimo pari a 4.519,00 euro.

Per quanto riguarda la deducibilità dei costi relativi alle autovetture, nell’articolo 164 del Tuir vi è una apposi­ta previsione in base alla quale professionista può quindi beneficiare della deduzione solo con riferimento a un solo veicolo, sia che questo sia stato acqui­stato direttamente, come pure nel caso in cui l’utilizzo avvenga in forza di con­tratto di locazione finanziaria ovvero di noleggio. Esiste un’ovvia deroga riguar­dante l’esercizio in forma associata dell’attività: in questo caso ovviamente la deduzione non sarà limitata a una so­la autovettura per l’intero studio profes­sionale, ma sarà possibile computare in deduzione il costo di tante auto quanti sono i professionisti associati.

Con riferimento alle acquisizioni di au­tovetture tramite contratto di leasing, la disciplina riferita ai professionisti è con­tenuta nel comma 2 dell’articolo 54 del Tuir che, contrariamente all’articolo 102 riferito alle imprese, non è stato inizial­mente modificato dal Dl 223/06. In virtù di tale "dimenticanza" i professionisti hanno potuto dedurre i canoni di leasing anche in relazione a contratti di durata biennale o triennale (quindi, non inferio­re alla metà del periodo di ammortamento) stipulati dopo il 4 luglio 2006. Con il comma 334 della Finanziaria 2007 che ha riscritto il comma 2 dell’articolo 54 del Tuir tale lacuna normativa è stata colma­ta e, quindi, dal 2007 anche i leasing auto stipulati dal professionista dovranno avere durata almeno pari al periodo di ammortamento al fine di consentirne la deducibilità ai fini fiscali.

 

DOMANDE E RISPOSTE

II prelievo del Fisco sulla cessione del veicolo 

1) In che misura rileva la plusvalenza derivante dalla cessione di un’autovettura da parte del professionista?

La plusvalenza ai fini della tassazione rileva nella proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammorta-mento fiscalmente dedotto e quello effettuato 

Canoni di leasing ammessi in deduzione

 2) Un contratto di leasing di durata biennale sottoscritto il 10 dicembre 2006 da parte di un professionista per l’acquisto di un’autovettura consente la deduzione dei canoni di leasing?

La risposta è affermativa. La modifica aI comma 2 dell’articolo 54 del Tuir che richiede una durata del leasing pari al periodo di ammortamento (e cioè 4 anni) è stata introdotta dal comma 334 della Finanziaria 2007 e, pertanto, decorre dai contratti stipulati a far data dal 1° gennaio 2007

(ASAPS)



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Mercoledì, 30 Maggio 2007
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