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(ASAPS)Come
già visto per le imprese, i provvedimenti emanati a partire dalla scorsa estate
(partendo dal Dl 223/2006, passando per il Dl 262/2006 fino alla Finanziaria
2007), hanno apportato rilevanti modifiche anche alla disciplina delle
autovetture utilizzare dagli esercenti arti e professioni. Alcune delle
modifiche riferite alle imprese trovano analoga applicazione nell’ambito del
reddito di lavoro autonomo e, pertanto, a esse si rimanda. Ci si riferisce,
in particolare, all’eliminazione della fattispecie dell’auto concessa in uso
promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta quale
situazione che consente l’integrale deducibilità dei costi relativi
all’autovettura. Con riferimento alle altre modifiche, invece, i professionisti
presentano specificità che andremo di seguito a esaminare. Una
prima e rilevante novità viene introdotta dal Dl 223/2006, convertito dalla
legge 248/06, che al comma 29 dell’articolo 36 apporta modifiche all’articolo
54 del Tuir inserendo un nuovo comma 1-bis che prevede la rilevanza di plus e minusvalenze. Con il nuovo
comma 1-bis1 introdotto nell’articolo 54 del Tuir dal comma 334 della
Finanziaria 2007 divengono indeducibili le minusvalenze da autoconsumo
(parificando il trattamento previsto per le imprese). Per effetto delle nuove
disposizioni, quindi, la cessione dell’autovettura da parte del professionista
diviene — a partire dal 4 luglio 2006 -
un fatto rilevante nella determinazione del suo reddito di lavoro autonomo.
Con riferimento alle modalità fiscali di determinazione delle plus e minusvalenze,
il mancato richiamo del nuovo comma 1-ter dell’articolo 54 del Tuir alle
ipotesi di costi parzialmente non deducibili (è il caso delle autovetture)
aveva creato dubbi e perplessità. Con la circolare n.28/E del 2006, al
paragrafo 38, la questione è stata risolta in via interpretativa affermando
che «Nell’ipotesi di beni il cui costo non sia integralmente deducibile, le
plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione
esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello
complessivamente effettuato», analogamente a quanto già previsto per le imprese.
Invece, sulla possibilità di rateizzare in più esercizi la plusvalenza realizzata
da parte del professionista (possibilità prevista per le imprese dall’articolo
86, comma 4 del Tuir), la circolare ministeriale n.28/E del 2006 si esprime in
senso negativo, e ciò per due ragioni: —
l’applicazione del criterio di imputazione temporale dei redditi di lavoro
autonomo fondato sul principio di cassa; —
la mancanza di un espresso riferimento normativo. Diversamente
da quanto previsto per le imprese (per le quali vige la totale indeducibilità
dei costi), per i veicoli utilizzati dai professionisti il Dl 262/06 ha ridotto
la percentuale di deducibilità dal 50 al 25%, restando invariati i noti limiti
di valore: — 18.075,99 euro per autovetture e autocaravan; — 4.131,66 euro per i motocicli; — 2.065,83 euro per i ciclomotori.
18.075 € Resta invariato il tetto cui applicare la nuova percentuale di
deducibilità dei costi auto sostenuti dal professionista L’operare
congiunto delle due limitazioni (la prima in percentuale e la seconda in
valore assoluto, quest’ultima differenziata per tipologia di veicolo) comporta
che i valori fiscalmente rilevanti ai fini del calcolo degli ammortamenti e
delle eventuali plusvalenze o minusvalenze conseguite in occasione della
cessione dei predetti beni non potranno superare gli importi di seguito
riportati (di fatto, i valori massimi rilevanti fiscalmente sono rappresentati
dalla misura di un quarto dei limiti in precedenza indicati): — 4.519,00 euro per le autovetture e per gli
autocaravan; — 1.032,92 euro per i motocicli; — 516,46 per i ciclomotori. Ciò
sta a significare, ad esempio, che: —
se il contribuente acquista un’autovettura al costo di 15.000,00 euro egli
potrà beneficiare di una deduzione (attraverso la procedura di ammortamento
prevista per i beni ammortizzabili) pari a 3.750,00 euro; —
se acquista una vettura del costo di 50.000 euro egli potrà computare in
deduzione un importo massimo pari a 4.519,00 euro. Per
quanto riguarda la deducibilità dei costi relativi alle autovetture,
nell’articolo 164 del Tuir vi è una apposita previsione in base alla quale
professionista può quindi beneficiare della deduzione solo con riferimento a un
solo veicolo, sia che questo sia stato acquistato direttamente, come pure nel
caso in cui l’utilizzo avvenga in forza di contratto di locazione finanziaria
ovvero di noleggio. Esiste un’ovvia deroga riguardante l’esercizio in forma
associata dell’attività: in questo caso ovviamente la deduzione non sarà
limitata a una sola autovettura per l’intero studio professionale, ma sarà
possibile computare in deduzione il costo di tante auto quanti sono i
professionisti associati. Con riferimento alle acquisizioni di autovetture tramite contratto di leasing, la disciplina riferita ai professionisti è contenuta nel comma 2 dell’articolo 54 del Tuir che, contrariamente all’articolo 102 riferito alle imprese, non è stato inizialmente modificato dal Dl 223/06. In virtù di tale "dimenticanza" i professionisti hanno potuto dedurre i canoni di leasing anche in relazione a contratti di durata biennale o triennale (quindi, non inferiore alla metà del periodo di ammortamento) stipulati dopo il 4 luglio 2006. Con il comma 334 della Finanziaria 2007 che ha riscritto il comma 2 dell’articolo 54 del Tuir tale lacuna normativa è stata colmata e, quindi, dal 2007 anche i leasing auto stipulati dal professionista dovranno avere durata almeno pari al periodo di ammortamento al fine di consentirne la deducibilità ai fini fiscali.
DOMANDE E RISPOSTE II prelievo del Fisco
sulla cessione del veicolo 1) In che misura
rileva la plusvalenza derivante dalla cessione di un’autovettura da parte del
professionista? La plusvalenza ai fini della tassazione rileva nella proporzione
esistente tra l’ammontare dell’ammorta-mento fiscalmente dedotto e quello
effettuato Canoni di leasing
ammessi in deduzione La risposta è affermativa. La modifica aI
comma 2 dell’articolo 54 del Tuir che richiede una durata del leasing pari al
periodo di ammortamento (e cioè 4 anni) è stata introdotta dal comma 334 della
Finanziaria 2007 e, pertanto, decorre dai contratti stipulati a far data dal 1°
gennaio 2007 (ASAPS) |
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