E’ fatto divieto al
medico di usare il cellulare durante la guida per rispondere ad una urgente
chiamata di un paziente, ben potendo il sanitario darvi riscontro, evitando così
pericolo per sé e per gli altri utenti della strada, dopo aver opportunamente
arrestato la marcia in posizione tale da non impegnare la circolazione
stradale.(Massima redazionale) S E N T E N Z A Sul ricorso proposto da: Comune di Terni, in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso la Corte di
Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Alessandro (avviso
postale Avvocatura Comunale – comune di Terni – Palazzo Spada - Terni), giusta
procura a margine del ricorso; -ricorrente- Contro I.N. -intimato- Avverso la sentenza n. 468/02 del
Giudice di pace di Terni del 12.4.02, depositata il 28/06/04; udita la relazione della causa
svolta nella camera di consiglio il 09/03/07 dal Consigliere dott. Luigi
Piccialli; lette le conclusioni scritte del
Sostituto Procuratore Generale dott. Carlo Destro che ha concluso visto l’art.
375 c.p.c. per l’accoglimento del ricorso siccome manifestamente fondato. FATTO E DIRITTO Il Comune di Terni ricorre contro
la sentenza in data 12.04.04 dep. Il 28.6.04, del Giudice di Pace in sede, che
accolto l’opposizione ex art. 204 bis C.d.S. di N. I., avverso un verbale
d’infrazione all’art. 173 cit. cod.,
elevatogli il 12.6.01 dalla locale polizia municipale, ritenendo giustificato
il contestato uso di un telefono cellulare, non "a viva voce" o
datato di auricolare, da una "una sorta di stato di necessità" per
essere stato l’opponente, un medico, "costretto ad usare il cellulare in
quanto contattato da una paziente colta da malore". L’intimato non si è costituito. All’esito del disposto esame
preliminare ex art. 375 c.p.c. sulle conformi conclusioni del P.G., il ricorso,
deducente vari profili di violazione di legge e difetto di motivazione, deve
essere accolto per manifesta fondatezza. La motivazione della sentenza
risulta, anzitutto, palesamente carente, nella parte in cui ritiene credibile
il summenzionato "verificarsi degli
eventi così come narrati e documentati", senza precisare da quali
elementi, segnatamente documentati, l’addotta (generica ed alquanto usuale)
tesi giustificativa fosse risultata provata. A quanto sopra va aggiunto – e la
considerazione può ritenersi assorbente – che la giustificazione addotta,
quand’anche veridica, sarebbe comunque manifestamente inidonea ad integrare gli
estremi di cui all’art. 54 C.P. (al quale deve farsi riferimento, atteso
l’implicito richiamo operato dall’art. 4 co. 1 L. 689/81), non essendo
all’evidenza configurabili l’immediatezza dell’esigenza di evitare a sé o ad
altri il pericolo di un danno grave alla persona e, soprattutto,
l’inevitabilità della condotta contraria al precetto sanzionato, posto che
alla, pur urgente chiamata, il sanitario avrebbe potuto dare riscontro non
durante la guida, con pericolo per sé e per gli altri utenti della strada, ma
dopo aver opportunamente arrestato la marcia in posizione tale da non impegnare
la circolazione stradale. La sentenza impugnata va,
pertanto, cassata senza rinvio, con diretta reiezione, nel merito ex art. 384
co. 1 u.p. c.p.c. (non essendo necessari altri accertamenti di fatto)
dell’opposizione, che non risulta affidata ad altri motivi. Le spese dei due gradi del
processo, infine, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso,
cassa la sentenza impugnata senza rinvio e, pronunziando nel merito, rigetta
l’opposizione; condanna l’opponente al rimborso al ricorrente Comune delle
spese processuali, liquidate in € 500,00 di cui 100 per esborsi quelle del
presente giudizio, ed in € 600,00 di cui 100 per diritti e 100 per esborsi
quelle del giudizio di merito. Così deciso in Roma, in camera di consiglio il 9.3.2007. Depositato in cancelleria il 26
aprile 2007 |
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