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Giurisprudenza di legittimità - CIRCOLAZIONE STRADALE – USO DEL CELLULARE DURANTE LA GUIDA – MEDICO – STATO DI NECESSITA’ – INSUSSISTENZA

(Cass. Civ., sezione II, 26 aprile 2007, n. 9940)

 

E’ fatto divieto al medico di usare il cellulare durante la guida per rispondere ad una urgente chiamata di un paziente, ben potendo il sanitario darvi riscontro, evitando così pericolo per sé e per gli altri utenti della strada, dopo aver opportunamente arrestato la marcia in posizione tale da non impegnare la circolazione stradale.(Massima redazionale)


S E N T E N Z A

 

Sul ricorso proposto da:

Comune di Terni, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Alessandro (avviso postale Avvocatura Comunale – comune di Terni – Palazzo Spada - Terni), giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrente-

Contro

I.N.

-intimato-

 

Avverso la sentenza n. 468/02 del Giudice di pace di Terni del 12.4.02, depositata il 28/06/04;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/03/07 dal Consigliere dott. Luigi Piccialli;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. Carlo Destro che ha concluso visto l’art. 375 c.p.c. per l’accoglimento del ricorso siccome manifestamente fondato.

 

FATTO E DIRITTO

Il Comune di Terni ricorre contro la sentenza in data 12.04.04 dep. Il 28.6.04, del Giudice di Pace in sede, che accolto l’opposizione ex art. 204 bis C.d.S. di N. I., avverso un verbale d’infrazione all’art. 173 cit. cod., elevatogli il 12.6.01 dalla locale polizia municipale, ritenendo giustificato il contestato uso di un telefono cellulare, non "a viva voce" o datato di auricolare, da una "una sorta di stato di necessità" per essere stato l’opponente, un medico, "costretto ad usare il cellulare in quanto contattato da una paziente colta da malore".

L’intimato non si è costituito.

All’esito del disposto esame preliminare ex art. 375 c.p.c. sulle conformi conclusioni del P.G., il ricorso, deducente vari profili di violazione di legge e difetto di motivazione, deve essere accolto per manifesta fondatezza.

La motivazione della sentenza risulta, anzitutto, palesamente carente, nella parte in cui ritiene credibile il summenzionato "verificarsi degli eventi così come narrati e documentati", senza precisare da quali elementi, segnatamente documentati, l’addotta (generica ed alquanto usuale) tesi giustificativa fosse risultata provata.

A quanto sopra va aggiunto – e la considerazione può ritenersi assorbente – che la giustificazione addotta, quand’anche veridica, sarebbe comunque manifestamente inidonea ad integrare gli estremi di cui all’art. 54 C.P. (al quale deve farsi riferimento, atteso l’implicito richiamo operato dall’art. 4 co. 1 L. 689/81), non essendo all’evidenza configurabili l’immediatezza dell’esigenza di evitare a sé o ad altri il pericolo di un danno grave alla persona e, soprattutto, l’inevitabilità della condotta contraria al precetto sanzionato, posto che alla, pur urgente chiamata, il sanitario avrebbe potuto dare riscontro non durante la guida, con pericolo per sé e per gli altri utenti della strada, ma dopo aver opportunamente arrestato la marcia in posizione tale da non impegnare la circolazione stradale.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata senza rinvio, con diretta reiezione, nel merito ex art. 384 co. 1 u.p. c.p.c. (non essendo necessari altri accertamenti di fatto) dell’opposizione, che non risulta affidata ad altri motivi.

Le spese dei due gradi del processo, infine, seguono la soccombenza.

 

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio e, pronunziando nel merito, rigetta l’opposizione; condanna l’opponente al rimborso al ricorrente Comune delle spese processuali, liquidate in € 500,00 di cui 100 per esborsi quelle del presente giudizio, ed in € 600,00 di cui 100 per diritti e 100 per esborsi quelle del giudizio di merito.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio il 9.3.2007.

 

Depositato in cancelleria il 26 aprile 2007 


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Giovedì, 31 Maggio 2007
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