Lunedì 23 Dicembre 2024
area riservata
ASAPS.it su

Ministero dei trasporti - Norme sull’afflusso dei veicoli nelle isole Eolie.

(DECRETO 3 Maggio 2007, G.U. n. 120 del 25 maggio 2007)
IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 93, n. 360, concernente limitazioni all’afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell’8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all’applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministro dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l’afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (Messina) del 7 marzo 2007, n. 30;
Vista la nota dell’Ufficio territoriale del Governo di Messina n. 9025/07/13.12/GAB del 15 marzo 2007, pervenuta in data 11 aprile 2007;
Visto il parere favorevole espresso dalla regione Siciliana comunicato con nota del Dipartimento trasporti e comunicazioni n. 144 del 26 marzo 2007, pervenuta in data 16 aprile 2007;
Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:
Art. 1.

Sono vietati l’afflusso e la circolazione sulle isole del comune di Lipari, di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del comune stesso, secondo il seguente calendario:
dal 1° giugno 2007 al 31 ottobre 2007 divieto per le isole di Panarea e Stromboli;
dal 1° luglio 2007 al 31 ottobre 2007 divieto per l’isola di Alicudi;
dal 1° luglio 2007 al 30 settembre 2007 divieto per le isole di Lipari, Vulcano e Filicudi.


Art. 2.

Nei periodi di cui all’art. 1 sono concesse le seguenti deroghe:
A) Alicudi - Stromboli - Panarea:
1) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento degli esercizi commerciali con l’obbligo di stazionare negli appositi stalli dell’area portuale per lo scarico delle merci;
2) per le sole isole di Panarea Stromboli, ai motocicli e ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni che pur essendo residenti risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana del comune di Lipari per l’anno 2006, limitatamente ad uno solo dei citati veicoli per nucleo familiare;
3) agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;
4) ai veicoli delle forze dell’ordine;
B) Lipari - Vulcano:
1) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate all’esterno del perimetro urbano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana per l’anno 2006, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. L’iscrizione deve essere dimostrata con la relativa cartella esattoriale o certificato rilasciato dal comune;
2) ai veicoli adibiti al trasporto di cose;
3) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno 7 (sette) giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata; ove tali residenze fossero ubicate all’interno del perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari di tali veicoli dovranno dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in modo visibile, all’interno del veicolo;
4) ai caravan e autocaravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per almeno sette giorni nei campeggi esistenti, o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e lì stazionino per tutto il periodo del soggiorno;
5) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;
6) alle autoambulanze, veicoli delle forze dell’ordine e carri funebri;
7) agli autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi alle ordinanze locali;
C) Filicudi:
1) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento di esercizi commerciali con l’obbligo di stazionare negli stalli autorizzati per lo scarico delle merci;
2) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;
3) agli autoveicoli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno sette giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata che dovranno dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in modo visibile, all’interno del veicolo.

Art. 3.

Sulle isole anzidette possono affluire gli autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera.

Art. 4.

Al comune di Lipari è consentito, per comprovate, urgenti e inderogabili necessità, di concedere ulteriori deroghe al divieto di accesso di cui al presente decreto.

Art. 5.

Sanzioni
Chiunque viola i divieti al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 370 a Euro 1.485 così come previsto dal comma 2 dell’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2006, come arrotondati ai sensi dell’art. 195 comma 3-bis del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 6.

Il prefetto di Messina è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 3 maggio 2007
Il Ministro: Bianchi

© asaps.it
Giovedì, 31 Maggio 2007
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK