In tema di sanzioni amministrative inflitte per violazioni
del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento privo della
sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il
verbale risulta redatto «con sistema meccanizzato o di elaborazione dati»,
giusta il disposto degli artt. 383, comma quarto, e 385, commi
terzo e quarto, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della
strada, e dell’art. 3, comma
secondo, del D.L.vo n. 39 del 1993 (a mente del quale, nella redazione
di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti,
«dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato,
del nominativo del soggetto responsabile», e, quindi, nella specie, del
verbalizzante). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. -
Avverso dieci cartelle esattoriali, emesse tra l’anno 1996 e l’anno 2000, per
infrazioni del Codice della strada e notificate il 14 marzo 2000, propose
opposizione ex art. Il Comune di Genova resistette ed
il Giudice di pace con sent. 18 dicembre 2000, avendo rilevato che delle
violazioni del Codice della strada erano state alcune contestate regolarmente
mediante consegna dei processi verbali a mani proprie dell’interessata; una era
stata notificata oltre trenta giorni prima della opposizione, altre, per tre
infrazioni, erano state messe in riferimento ad atti di diverso Comune ed altre
ancora erano state notificate in modo irrituale; ha respinto il ricorso con
riguardo ai primi tre gruppi e l’ha accolta con riguardo all’ultimo. MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con il
primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.
Deduce che nel giudizio di merito
il Comune era stato rappresentato da funzionari privi di delega specifica del
sindaco; conseguentemente il Comune avrebbe dovuto essere dichiarato contumace
e la sua attività difensiva, compresa la produzione di documenti, non avrebbe
potuto essere utilizzata. Con il secondo mezzo si denunziano
violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 22 primo comma L. 6891 1981 e la omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione sul punto della controversia relativo all’avviso
di mora 157450, impropriamente definito cartella esattoriale dal Giudice di
pace, per il quale la opposizione era stata erroneamente dichiarata tardiva,
giacché anche per esso la notifica era avvenuta il 14 marzo 2000. Con il terzo motivo la denunzia di
violazione di legge è riferita all’art. 23 secondo comma L. 689/ Con il quarto motivo si denunziano
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 200 comma II e 201 c.d.s., dell’
art. 383 comma primo e quarto D.P.R. 495/ Assume la ricorrente che nessuno
dei documenti prodotti avesse le caratteristiche di legge e contenesse
riferimenti alle cartelle esattoriali per le quali 1’opposizione era stata
respinta e lamenta che la sentenza abbia promiscuamente fatto riferimento ad
avvisi di mora e a cartelle esattoriali - benché l’opponente avesse menzionato
solo i primi - ed abbia poi ritenuto non annullabile il verbale «n. 632990 del
30 agosto 1998», salvo ad annullare la relativa cartella esattoriale n.
9817885. Con il quinto mezzo la ricorrente
lamenta l’inosservanza delle formalità prescritte dall’ art. 6 quater L.
80/1991 ed il relativo vizio di motivazione in ordine alla circostanza che la
documentazione prodotta consiste in «moduli di computer»; deduce che in essa non si rinvengono
indicazioni né della fonte dei «pretesi atti amministrativi» né del
responsabile della immissione dei dati nel sistema informatico, né della
persona «la cui firma autografa è senz’altro richiesta per la validità
dell’atto»; donde la nullità di tutti i documenti. Il ricorso è infondato.
Anche il secondo motivo deve
essere disatteso. La sentenza impugnata afferma che la cartella esattoriale -
erroneamente indicata con il numero dell’avviso di mora (1’erroneità materiale
dell’identificazione non è controversa) - era stata opposta tardivamente, tanto
risultando dalla documentazione prodotta dal Comune, secondo cui la cartella
risultava notificata il 2 aprile 1996, cioè quattro anni prima. Il terzo motivo non ha sorte
migliore, dal momento che, a fronte dell’accertamento compiuto dal giudice di
merito, circa la irriferibilità al Comune di Genova delle iscrizioni a ruolo
relative alle cartelle nn. 15983, 15985, 6056498, la ricorrente ha mancato in
sede di opposizione di indicare le ragioni della legittimazione passiva di tale
Comune e in questa sede di richiamarle, a sostegno del vizio di motivazione
addebitato alla sentenza impugnata. Anche il quarto mezzo deve essere respinto. Aggiunge la ricorrente che dai
documenti prodotti dal Comune, evidentemente consistiti in tali verbali, non
risultava «il benché minimo riferimento alle cartelle esattoriali 15983,
15985, 6056498, 6937035, 8422436,7824287,7663017 nei cui rispetti l’opposizione
della A. è stata respinta», ma omette di considerare che per le prime tre il
Giudice di pace ha dichiarato carente di legittimazione passiva il Comune di
Genova,... sicché la questione è stata risolta preliminarmente in termini
processuali- mentre per le altre nessuna indicazione era possibile rinvenire
nei verbali predetti, semmai dovendo le cartelle successivamente emesse
contenere riferimenti ad essi. Quanto poi alla supposta
contraddizione tra 1’annullamento della cartella 9817885 e il rigetto della opposizione
in merito al verbale 632990 del 30 agosto 1998, che in quella cartella era rifluito,
la doglianza è priva di consistenza, in quanto la sentenza ha annullato i
verbali presupposti dalla cartella, per essere stati notificati in modo
irrituale, tranne quello di cui al n. 632990, la cui notificazione era stata
ovviamente ritenuta immune da vizi; sicché non è dato comprendere la ragione
del rilievo. Infondato è anche l’ultimo motivo. attuazione del Codice della strada, il quale stabilisce
che i verbali redatti con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati sono
notificati con il modulo prestampato recante l’indicazione dell’ufficio o del
comando da cui dipende l’organo accertatore; senza alcuna necessità di
sottoscrizione (tra le tante Cass. 10015/2002) ovvero di altre specificazioni. |
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