Sabato 23 Novembre 2024
area riservata
ASAPS.it su
Corte di Cassazione 01/06/2007

Giurisprudenza di legittimità - Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - Redazione del verbale con sistemi meccanizzati -Mancata sottoscrizione autografa del verbalizzante - Rilevanza ai fini della validità della notificazione - Esclusione

Corte di Cassazione Civile Sezione I, 14 settembre 2006, n. 19780

In tema di sanzioni amministrative inflitte per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto «con sistema meccaniz­zato o di elaborazione dati», giusta il disposto degli artt. 383, comma quarto, e 385, commi terzo e quar­to, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, e dell’art. 3, comma secondo, del D.L.vo n. 39 del 1993 (a mente del quale, nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, «dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema auto­matizzato, del nominativo del soggetto responsabi­le», e, quindi, nella specie, del verbalizzante).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Avverso dieci car­telle esattoriali, emesse tra l’anno 1996 e l’anno 2000, per infrazioni del Codice della strada e notificate il 14 marzo 2000, propose opposizione ex art. 22 L. 6891 1981 A. F. in data 12 aprile 2000, dinanzi al Giudice di pace di Genova, negando di avere mai ricevuto la notificazione dei relativi processi verbali e comunque eccependo la prescrizione dei crediti.

Il Comune di Genova resistette ed il Giudice di pace con sent. 18 dicembre 2000, avendo rilevato che delle violazioni del Codice della strada erano state al­cune contestate regolarmente mediante consegna dei processi verbali a mani proprie dell’interessata; una era stata notificata oltre trenta giorni prima della op­posizione, altre, per tre infrazioni, erano state messe in riferimento ad atti di diverso Comune ed altre ancora erano state notificate in modo irrituale; ha respinto il ricorso con riguardo ai primi tre gruppi e l’ha accolta con riguardo all’ultimo.

La A. ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, resistiti dal Comune di Genova con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 23 L. 689/1981 e 171 terzo comma c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motiva­zione su un punto decisivo della controversia.

Deduce che nel giudizio di merito il Comune era stato rappresentato da funzionari privi di delega spe­cifica del sindaco; conseguentemente il Comune avrebbe dovuto essere dichiarato contumace e la sua attività difensiva, compresa la produzione di docu­menti, non avrebbe potuto essere utilizzata.

Con il secondo mezzo si denunziano violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 22 primo comma L. 6891 1981 e la omessa, insufficiente e contraddittoria mo­tivazione sul punto della controversia relativo all’av­viso di mora 157450, impropriamente definito cartella esattoriale dal Giudice di pace, per il quale la opposi­zione era stata erroneamente dichiarata tardiva, giacché anche per esso la notifica era avvenuta il 14 marzo 2000.

Con il terzo motivo la denunzia di violazione di legge è riferita all’art. 23 secondo comma L. 689/ 1981, in relazione all’art. 101 c.p.c., e al pari del con­nesso vizio di motivazione riguarda il ritenuto difetto di legittimazione del Comune. Afferma la ricorrente che l’assunto era mancato di qualunque motivazione.

Con il quarto motivo si denunziano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 200 comma II e 201 c.d.s., dell’ art. 383 comma primo e quarto D.P.R. 495/ 1992, in relazione all’art. 2697 c.c.; nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al punto della decisione relativo alla corretta notifica dei processi verbali di contestazione e alla loro corretta formazione e sottoscrizione.

Assume la ricorrente che nessuno dei documenti prodotti avesse le caratteristiche di legge e contenesse riferimenti alle cartelle esattoriali per le quali 1’oppo­sizione era stata respinta e lamenta che la sentenza ab­bia promiscuamente fatto riferimento ad avvisi di mora e a cartelle esattoriali - benché l’opponente avesse menzionato solo i primi - ed abbia poi ritenuto non annullabile il verbale «n. 632990 del 30 agosto 1998», salvo ad annullare la relativa cartella esatto­riale n. 9817885.

Con il quinto mezzo la ricorrente lamenta l’inos­servanza delle formalità prescritte dall’ art. 6 quater L. 80/1991 ed il relativo vizio di motivazione in ordine alla circostanza che la documentazione prodotta con­siste in «moduli di computer»; deduce che in essa non si rinvengono indicazioni né della fonte dei «pretesi atti amministrativi» né del responsabile della immis­sione dei dati nel sistema informatico, né della persona «la cui firma autografa è senz’altro richiesta per la va­lidità dell’atto»; donde la nullità di tutti i documenti.

Il ricorso è infondato.
Il primo motivo non ha alcun pregio.
Al di là della ritualità della costituzione del Co­mune di Genova, a mezzo di funzionari delegati dal sindaco, giusta delibera della Giunta municipale del 15 giugno 2000 n. 718, la circostanza che gli atti pro­dotti in giudizio dalla Amministrazione comunale do­vessero comunque essere acquisiti a norma dell’ art. 23 secondo comma L. 689/1981 - il quale stabilisce che 1’Autorità che ha emesso il provvedimento impugnato depositi «copia del rapporto con gli atti relativi all’ac­certamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione» - rende inconferente la censura, in quanto mirata ad escludere l’utilizzabilità dei docu­menti prodotti.

Anche il secondo motivo deve essere disatteso. La sentenza impugnata afferma che la cartella esattoriale - erroneamente indicata con il numero dell’av­viso di mora (1’erroneità materiale dell’identificazione non è controversa) - era stata opposta tardivamente, tanto risultando dalla documentazione prodotta dal Comune, secondo cui la cartella risultava notificata il 2 aprile 1996, cioè quattro anni prima.
L’avviso di mora avrebbe potuto essere opposto solo per vizi propri, a norma dell’art. 617 c.p.c., e non per la contestazione della pretesa; sicché corretta è la statuizione - e logicamente congrua è la relativa mo­tivazione - circa la tardività dell’opposizione, che avendo sostanzialmente investito la cartella esattoriale - dal momento che la doglianza è stata sostenuta dall’assunto che nessun verbale di contestazione delle infrazioni era stato notificato e che era maturata la pre­scrizione - ha trovato ragione nella decadenza per es­sere rigettata.
Né il ricorso censura tale ratio decidendi, limitan­dosi a valorizzare l’errore materiale suindicato e su questo fondare la tesi della tempestività dell’opposi­zione, in riferimento alla data di notifica dell’avviso di mora.

Il terzo motivo non ha sorte migliore, dal momento che, a fronte dell’accertamento compiuto dal giudice di merito, circa la irriferibilità al Comune di Genova delle iscrizioni a ruolo relative alle cartelle nn. 15983, 15985, 6056498, la ricorrente ha mancato in sede di opposizione di indicare le ragioni della legittimazione passiva di tale Comune e in questa sede di richiamarle, a sostegno del vizio di motivazione addebitato alla sentenza impugnata.

Anche il quarto mezzo deve essere respinto.
La doglianza, confusamente articolata, muove dalla premessa che i verbali di contestazione siano stati redatti in modo difforme dal «modello» previsto dal codice della strada e non siano stati notificati nel termine di legge; ma manca di indicare le ragioni della difformità e specificare le date delle infrazioni e quelle delle contestazioni; così rendendo il motivo inammis­sibile, per difetto di autosufficienza.

Aggiunge la ricorrente che dai documenti prodotti dal Comune, evidentemente consistiti in tali verbali, non risultava «il benché minimo riferimento alle car­telle esattoriali 15983, 15985, 6056498, 6937035, 8422436,7824287,7663017 nei cui rispetti l’opposi­zione della A. è stata respinta», ma omette di considerare che per le prime tre il Giudice di pace ha dichiarato carente di legittimazione passiva il Comune di Genova,... sicché la questione è stata risolta preli­minarmente in termini processuali- mentre per le altre nessuna indicazione era possibile rinvenire nei verbali predetti, semmai dovendo le cartelle successivamente emesse contenere riferimenti ad essi.

Quanto poi alla supposta contraddizione tra 1’an­nullamento della cartella 9817885 e il rigetto della op­posizione in merito al verbale 632990 del 30 agosto 1998, che in quella cartella era rifluito, la doglianza è priva di consistenza, in quanto la sentenza ha annul­lato i verbali presupposti dalla cartella, per essere stati notificati in modo irrituale, tranne quello di cui al n. 632990, la cui notificazione era stata ovviamente ri­tenuta immune da vizi; sicché non è dato comprendere la ragione del rilievo.

Infondato è anche l’ultimo motivo.
L’assunto che la documentazione prodotta dal Co­mune sia «rappresentata da moduli di computer» e che in essi «non si rinvengano le indicazioni né della fonte dei pretesi atti amministrativi né della persona respon­sabile della immissione dei dati nel sistema informa­tico né della persona la cui firma autografa è senz’altro richiesta per la validità dell’ atto» è pretestuoso, giac­ché la circostanza che per i verbali di contestazione e per gli atti esattoriali siano stati utilizzati moduli in­formatici non ha alcun rilievo giuridico, essendo il si­stema meccanizzato consentito dall’ordinamento e previsto dalla stessa norma invocata (art. 6 quater L. 80/1991) e più ancora dall’art. 385 del Regolamento di

attuazione del Codice della strada, il quale stabilisce che i verbali redatti con sistemi meccanizzati o di ela­borazione dati sono notificati con il modulo prestam­pato recante l’indicazione dell’ufficio o del comando da cui dipende l’organo accertatore; senza alcuna ne­cessità di sottoscrizione (tra le tante Cass. 10015/2002) ovvero di altre specificazioni.
Il ricorso va dunque respinto con la condanna della ricorrente alle spese processuali in 1.100, di cui 100 per esborsi e 1.000 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge. (Omissis).

© asaps.it
Venerdì, 01 Giugno 2007
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK