Buonasera, avremmo bisogno di una sua consulenza a fronte di un nostro
dipendente, assicurato come autista. In data 11 maggio 2007 gli è stata ritirata la patente per eccesso di
velocità. Vogliamo sapere, in quanto non potendo più svolgere il lavoro per il
quale era stato assunto, se è possibile licenziarlo per giusta
causa. In attesa di una vostra risposta. Cordiali saluti.
Email-Prato
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(Asaps). L’articolo 2119 <Recesso per giusta causa>
del Codice Civile prescrive che "Ciascuno dei contraenti può recedere dal
contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo
indeterminato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora
si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del
rapporto...... omissis......". Pertanto con il
termine "giusta causa" si configura un inadempimento
del lavoratore talmente grave da non consentire la prosecuzione
del rapporto di lavoro anche in via provvisoria (la stessa Cassazione con
sentenza n. 11516 del 24 luglio 2003 ha precisato che la "giusta
causa" si concretizza in un inadempimento talmente
grave che qualsiasi altra sanzione diversa dal licenziamento
risulti insufficiente a tutelare l’interesse del datore di lavoro). Alla luce di quanto esposto ed
entrando nei contenuti del quesito, si ritiene che il caso prospettato non
possa configurare un grave inadempimento del lavoratore per il quale sia
giustificabile il licenziamento. (Asaps)
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