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Articoli 06/06/2007

Normativa Tributaria
Nessuna stretta sugli agenti

Tra questi soggetti, secondo le Entrate, rientrano anche assicuratori e promotori finanziari


Foto dalla rete


(ASAPS) Da sempre la normativa tributaria (all’articolo 164 del Tuir) riserva alla figura dell’agente di commer­cio — rispetto alla generalità delle impre­se — un trattamento di particolare favo­re in relazione all’acquisto e all’utilizzo dell’autovettura. Questo trattamento è motivato dalla consapevolezza che per questi soggetti l’autovettura rappresen­ta il principale strumento per l’esercizio della propria attività.
L’attuale disciplina fiscale per la deter­minazione dell’imposta sul reddito con riferimento ai costi auto dell’agente va applicata considerando il combinato di­sposto dell’articolo 36 del Dl 223/06 e del citato articolo 164 del Tuir. Di fatto le mo­difiche introdotte nel 2006 dalla cosid­detta manovra d’estate (Dl 223/06) risul­tano oggi applicabili solo agli agenti e rappresentanti, posto che per le altre im­prese si è azzerata la deducibilità dei co­sti d’acquisto e di impiego dei veicoli ai sensi dell’articolo 2 del Dl 262/06.
L’articolo 164 del Tuir stabilisce una presunzione assoluta secondo cui gli agenti di e rappresentanti di commerciò e relativi soggetti assimilati utilizzano promiscuamente l’autoveicolo azienda­le con una percentuale dell’80%, nel sen­so che si presume un utilizzo privato del 20 per cento. Conseguentemente i costi di acquisto (ammortamenti) e quelli di impiego del veicolo risultano deducibili nella misura dell’80 per cento.

DOMANDE E RISPOSTE

Così L’amministrazione vede gli agenti

1) L’agente assicurativo può ottenere gli stessi benefici fiscali dell’agente di commercio ?

Come ha riconosciuto la circolare n. 48/E/98 sono assimilati agli agenti di commercio sia gli agenti assicurativi sia i promotori finanziari

 


II possesso di due veicoli non è un limite

2) Se l’agente detiene due autoveicoli può dedurre i costi relativi a entrambi?

La norma non pone un tetto di autoveicoli utilizzati nell’impresa. Pertanto se l’agente può dimostrare che i veicoli sono utilizzati nell’impresa, i costi sono deducibili, sia con riferimento all’ammortamento che all’impiego

 


Negati da metà 2006 gli ammortamenti anticipati

3) L’agente può eseguire ammortamenti anticipati sull’acquisto dell’auto?

La risposta è negativa. In base alla manovra d’estate dal2006 l’ammortamento non può che essere eseguito con i coefficienti ordinari

Accanto a questa misura percentuale la norma introduce anche un valore (pa­ri a 25.822,84 euro) che rappresenta di fat­to un tetto massimo alla deducibilità dei costi di acquisizione (quote di ammortamento o canoni di leasing) delle autovetture. Va rilevato che quando si parla di agenti e rappresentanti deve intendersi un concetto più ampio di questa figura professionale. La stessa agenzia delle En­trate, con la circolare n. 48/E del 10 febbraio 1998 ha chiarito che anche ai pro­motori finanziari e agli agenti di assicura­zione si applica — ai fini della deducibili­tà dei costi relativi alle autovetture — lo stesso regime di favore previsto per gli agenti di commercio. Stessa disciplina si applica anche agli agenti organizzata in forma societaria.

80%
Deducibilità

La percentuale di deduzione dei costi sostenuti peri veicoli

 


25.822 €
Limite

II tetto dei costi cui applicare la percentuale di deducibilità non tocca i 26mila euro

Con l’articolo 36 del Dl 223/06 si è prescritto il divieto, con decorrenza dal peri­odo d’imposta in corso al 4 luglio 2006, di dedurre quote d’ammortamento anti­cipato. Questo divieto è stato completa­to dalla norma introdotta in fase di conversione (legge n. 248/06) che ha statui­to la durata minima dei contratti di lea­sing relativi all’acquisto di veicoli in un periodo non inferiore alla durata dell’am­mortamento, quindi nella generalità dei casi in quattro anni. Questa disposizione prevede quale decorrenza i contratti di leasing stipulati dal 12 agosto 2006, per cui se un contratto è stato stipulato nel 2006 ma prima della data succitata si po­tranno dedurre i canoni anche se la dura­ta complessiva è inferiore a quattro anni. È opportuno ricordare che a differen­za dei professionisti, per gli agenti di commercio non è previsto un numero massimo di autoveicoli per i quali è am­messa la deduzione. In teoria tutti i veico­li per i quali si possa provare un uso alme­no promiscuo possono generare costi de­ducibili. A questo proposito si pone il quesito se, alla luce della riformulata let­tera dell’articolo 164 comma 1, lettera b) del Tuir, sia possibile, per l’agente che de­tenga almeno due autoveicoli, dedurre per l’uno i costi al 100% e per l’altro gli stessi all’80 per cento. Ciò in quanto la citata norma afferma che per gli agenti sono deducibili nella misura dell’80% le spese relative a veicoli diversi da quelli indicati nelle lettera a). Nella lettera a) si citano i casi in cui il veicolo, in quanto utilizzato esclusivamente nella attività propria d’impresa, genera costi total­mente deducibili. Nonostante la lettera della norma possa indurre a una interpretazione favorevole al contribuente, si ri­tiene che altra sia la tesi corretta. In veri­tà anche nella norma precedente alle mo­difiche del Dl 262/06 si affermava che la deducibilità era fissata al 50% per i veico­li utilizzati diversamente dalla lettera a). Il legislatore nel sopprimere l’inciso del­la deducibilità relativo a tutte le imprese ha conservato l’impianto lessicale dell’articolo 164 del Tuir, senza per que­sto voler intendere che si sia modificata l’interpretazione penalizzante proposta con la circolare n.48/E del 1998. In base a tale interpretazione dell’agenzia delle Entrate, gli unici casi in cui il veicolo è utilizzato nell’esercizio esclusivo dell’at­tività propria d’impresa sono quelli rappresentati dalle imprese di autonoleggio o autoscuole, cioè casi in cui senza il bene autoveicolo l’impresa non potrebbe esistere.

I tetti per i professionisti

Con riferimento alle regole di deducibilità dei canoni relativi al noleg­gio delle autovetture, l’articolo 164 del Tuir individua specifici importi massimi di deducibilità che variano in funzione della tipologia del veicolo utilizzato (autovetture e autocaravan, motocicli e ciclomotori). Si riportano i limiti di rilevanza per i professionisti

Veicolo

Max deducibile

Autovetture e autocaravan

3.615,20 euro (corrispondenti a 7.000.000 di lire)

Motocicli

774,69 euro (corrispondenti a 1.500.000 di lire)

Ciclomotori

413,17 euro (corrispondenti a 800.000 lire)

Tale importo massimo di spese fiscalmente rilevante può essere dedotto nel limite dell’8

Anche per l’agente di commercio vale la regola generale, recentemente intro­dotta dal collegato fiscale (Dl 262/06), ai sensi della quale, se si verifica il caso dell’autoveicolo utilizzato promiscua­mente dal dipendente, l’impresa può de­durre dal reddito un costo pari al reddito da lavoro dipendente che si genera in ca­po al lavoratore subordinato. Questa re­gola sostituisce quella vigente a tutto il 2005 in base alla quale l’utilizzo promi­scuo del veicolo da parte del dipendente permetteva all’impresa/datore di lavoro di dedurre l’intero importo dei costi au­to.
Con la nuova disposizione occorre determinare prima di tutto il reddito che si genera in capo al dipendente (per il 2006 si assume l’indennità chilometrica Aci parametrata a una percorrenza annua di 15.000 Km assunta al 30%, percentuale che viene elevata dal 2007 al50%), e suc­cessivamente dedurre la stessa somma quale costo del datore/agente. Se per ta­le utilizzo viene addebitato al dipenden­te un costo, l’addebito riduce il reddito da lavoro e conseguentemente l’impor­to deducibile. (ASAPS)


© asaps.it
Mercoledì, 06 Giugno 2007
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