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(ASAPS)
Da sempre la normativa tributaria (all’articolo 164 del Tuir) riserva alla
figura dell’agente di commercio — rispetto alla generalità delle imprese — un
trattamento di particolare favore in relazione all’acquisto e all’utilizzo
dell’autovettura. Questo trattamento è motivato dalla consapevolezza che per
questi soggetti l’autovettura rappresenta il principale strumento per
l’esercizio della propria attività. L’attuale
disciplina fiscale per la determinazione dell’imposta sul reddito con
riferimento ai costi auto dell’agente va applicata considerando il combinato disposto
dell’articolo 36 del Dl 223/06 e del citato articolo 164 del Tuir. Di fatto le
modifiche introdotte nel 2006 dalla cosiddetta manovra d’estate (Dl 223/06)
risultano oggi applicabili solo agli agenti e rappresentanti, posto che per le
altre imprese si è azzerata la deducibilità dei costi d’acquisto e di impiego
dei veicoli ai sensi dell’articolo 2 del Dl 262/06. L’articolo
164 del Tuir stabilisce una presunzione assoluta secondo cui gli agenti di e
rappresentanti di commerciò e relativi soggetti assimilati utilizzano
promiscuamente l’autoveicolo aziendale con una percentuale dell’80%, nel senso
che si presume un utilizzo privato del 20 per cento. Conseguentemente i costi
di acquisto (ammortamenti) e quelli di impiego del veicolo risultano deducibili
nella misura dell’80 per cento.
DOMANDE
E RISPOSTE
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Così
L’amministrazione vede gli agenti
1) L’agente
assicurativo può ottenere gli stessi benefici fiscali dell’agente di
commercio ?
Come ha riconosciuto la circolare n. 48/E/98 sono assimilati
agli agenti di commercio sia gli agenti assicurativi sia i promotori
finanziari
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II
possesso di due veicoli non è un limite
2) Se l’agente
detiene due autoveicoli può dedurre i costi relativi a entrambi?
La norma non pone un tetto di autoveicoli utilizzati
nell’impresa. Pertanto se l’agente può dimostrare che i veicoli sono
utilizzati nell’impresa, i costi sono deducibili, sia con riferimento
all’ammortamento che all’impiego
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Negati
da metà 2006 gli ammortamenti anticipati
3) L’agente può
eseguire ammortamenti anticipati sull’acquisto dell’auto?
La risposta è negativa. In base alla manovra d’estate dal2006
l’ammortamento non può che essere eseguito con i coefficienti ordinari
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Accanto
a questa misura percentuale la norma introduce anche un valore (pari a
25.822,84 euro) che rappresenta di fatto un tetto massimo alla deducibilità
dei costi di acquisizione (quote di ammortamento o canoni di leasing) delle
autovetture. Va rilevato che quando si parla di agenti e rappresentanti deve
intendersi un concetto più ampio di questa figura professionale. La stessa
agenzia delle Entrate, con la circolare n. 48/E del 10 febbraio 1998 ha
chiarito che anche ai promotori finanziari e agli agenti di assicurazione si
applica — ai fini della deducibilità dei costi relativi alle autovetture — lo
stesso regime di favore previsto per gli agenti di commercio. Stessa disciplina
si applica anche agli agenti organizzata in forma societaria.
80% Deducibilità La percentuale di deduzione dei costi sostenuti peri veicoli
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25.822 € Limite II tetto dei costi cui applicare la percentuale di deducibilità
non tocca i 26mila euro
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Con
l’articolo 36 del Dl 223/06 si è prescritto il divieto, con decorrenza dal periodo
d’imposta in corso al 4 luglio 2006, di dedurre quote d’ammortamento anticipato.
Questo divieto è stato completato dalla norma introdotta in fase di
conversione (legge n. 248/06) che ha statuito la durata minima dei contratti
di leasing relativi all’acquisto di veicoli in un periodo non inferiore alla
durata dell’ammortamento, quindi nella generalità dei casi in quattro anni.
Questa disposizione prevede quale decorrenza i contratti di leasing stipulati
dal 12 agosto 2006, per cui se un contratto è stato stipulato nel 2006 ma prima
della data succitata si potranno dedurre i canoni anche se la durata
complessiva è inferiore a quattro anni. È opportuno ricordare che a differenza
dei professionisti, per gli agenti di commercio non è previsto un numero
massimo di autoveicoli per i quali è ammessa la deduzione. In teoria tutti i
veicoli per i quali si possa provare un uso almeno promiscuo possono generare
costi deducibili. A questo proposito si pone il quesito se, alla luce della
riformulata lettera dell’articolo 164 comma 1, lettera b) del Tuir, sia
possibile, per l’agente che detenga almeno due autoveicoli, dedurre per l’uno
i costi al 100% e per l’altro gli stessi all’80 per cento. Ciò in quanto la
citata norma afferma che per gli agenti sono deducibili nella misura dell’80%
le spese relative a veicoli diversi da quelli indicati nelle lettera a). Nella
lettera a) si citano i casi in cui il veicolo, in quanto utilizzato esclusivamente
nella attività propria d’impresa, genera costi totalmente deducibili.
Nonostante la lettera della norma possa indurre a una interpretazione
favorevole al contribuente, si ritiene che altra sia la tesi corretta. In verità
anche nella norma precedente alle modifiche del Dl 262/06 si affermava che la
deducibilità era fissata al 50% per i veicoli utilizzati diversamente dalla
lettera a). Il legislatore nel sopprimere l’inciso della deducibilità relativo
a tutte le imprese ha conservato l’impianto lessicale dell’articolo 164 del
Tuir, senza per questo voler intendere che si sia modificata l’interpretazione
penalizzante proposta con la circolare n.48/E del 1998. In base a tale
interpretazione dell’agenzia delle Entrate, gli unici casi in cui il veicolo è
utilizzato nell’esercizio esclusivo dell’attività propria d’impresa sono
quelli rappresentati dalle imprese di autonoleggio o autoscuole, cioè casi in
cui senza il bene autoveicolo l’impresa non potrebbe esistere.
I
tetti per i professionisti
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Con riferimento alle regole di deducibilità
dei canoni relativi al noleggio delle autovetture, l’articolo 164 del Tuir
individua specifici importi massimi di deducibilità che variano in funzione
della tipologia del veicolo utilizzato (autovetture e autocaravan, motocicli
e ciclomotori). Si riportano i limiti di rilevanza per i professionisti
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Veicolo
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Max deducibile
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Autovetture e autocaravan
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3.615,20 euro (corrispondenti a 7.000.000 di lire)
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Motocicli
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774,69 euro (corrispondenti a 1.500.000 di lire)
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Ciclomotori
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413,17 euro (corrispondenti a 800.000 lire)
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Tale importo massimo di spese fiscalmente rilevante può essere
dedotto nel limite dell’8
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Anche
per l’agente di commercio vale la regola generale, recentemente introdotta dal
collegato fiscale (Dl 262/06), ai sensi della quale, se si verifica il caso
dell’autoveicolo utilizzato promiscuamente dal dipendente, l’impresa può dedurre
dal reddito un costo pari al reddito da lavoro dipendente che si genera in capo
al lavoratore subordinato. Questa regola sostituisce quella vigente a tutto il
2005 in base alla quale l’utilizzo promiscuo del veicolo da parte del
dipendente permetteva all’impresa/datore di lavoro di dedurre l’intero importo
dei costi auto. Con la nuova disposizione occorre determinare prima di tutto
il reddito che si genera in capo al dipendente (per il 2006 si assume
l’indennità chilometrica Aci parametrata a una percorrenza annua di 15.000 Km
assunta al 30%, percentuale che viene elevata dal 2007 al50%), e successivamente
dedurre la stessa somma quale costo del datore/agente. Se per tale utilizzo
viene addebitato al dipendente un costo, l’addebito riduce il reddito da
lavoro e conseguentemente l’importo deducibile. (ASAPS)
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