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Giurisprudenza di legittimità - SANZIONI AMMINISTRATIVE - SANZIONE ACCESSORIA DEL RIPRISTINO

(Cass. Civ., sezione II, 9 maggio 2007, n. 10650)
 

 

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sezione II, 9 maggio 2007, n. 10650

SANZIONI AMMINISTRATIVE - SANZIONE ACCESSORIA DEL RIPRISTINO
Nel caso in cui ad una violazione del codice della strada consegua anche la sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, da eseguire entro un determinato termine, nell’ipotesi di inottemperanza del trasgressore l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto nei suoi confronti a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione per il ripristino dei luoghi o la rimozione delle opere è un provvedimento amministrativo, funzionalmente collegato a quello impositivo della sanzione accessoria rimasto ineseguito, che attua la pretesa sanzionatoria dell’amministrazione; ne consegue che anche l’ordinanza-ingiunzione contenente solo l’ordine di pagamento delle spese è opponibile nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981.(Fattispecie avente ad oggetto l’ordine di rimborso all’amministrazione delle spese sostenute per la rimozione di cartelloni pubblicitari, collocati abusivamente, con pregiudizio per la circolazione stradale).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16 ottobre 2002, la A.P. Italia S. r. 1. proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione prot. n. 10 del 18 luglio 2002, con cui il prefetto della provincia di Roma le aveva ingiunto il pagamento della somma di euro
2 . 0 6 5 , 8 3 , a titolo di rimborso delle spese sostenute per la rimozione di un impianto pubblicitario sulla via Prenestina, installato in violazione dell’art. 23, corrimi l, 4 e 11, codice della strada, giusta verbale d’accertamento e di diffida alla rimozione della polizia provinciale di Roma in data

La Prefettura di Roma era contumace. /
Con sentenza del 7 febbraio 2003, il giudice di pace di Tivoli dichiarava inammissibile il ricorso
in opposizione.
A ragione della decisione, esponeva che l’ordinanza-ingiunzione opposta era stata emessa non per il recupero della sanzione amministrativa, di cui al verbale d’accertamento della violazione, ma per il rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione per la rimozione dell’impianto pubblicitario, ai sensi dell’art. 23, comma 13-quater, codice della strada. Tale rimborso, avulso
da ogni riferimento alla legittimità della violazione contestata, aveva funzione ripristinatoria risarcitoria e l’ordinanza-ingiunzione opposta costituiva essa stessa titolo esecutivo, così da sottrarsi al giudizio di esso giudice di pace e da essere impugnabile innanzi al giudice dell’esecuzione, ai sensi degli artt. 615 e 617 C . P . C . .
Per la cassazione di tale sentenza, la A.P. Italia s.r.l. ha proposto ricorso sulla base di due motivi.
L’Ufficio territoriale del Governo (già Prefettura) di Roma non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con due motivi, denunciando violazione e falsa applicazione di norme (artt. 205, 206 e 211, codice della strada; artt. 22, 23 e 27, legge n. 689/81; art. 25 Cost.; art. 615 C.P.C.), nonché vizi di motivazione sul punto, la ricorrente si duole che il giudice di pace abbia ritenuto che l’ordinanza ingiunzione opposta, relativa al rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione per la rimozione dell’impianto pubblicitario, non fosse opponibile nelle forme previste dagli artt. 22 e 23, legge n. 689/81, ma solo impugnabile innanzi al giudice dell’ esecuzione, ai sensi degli artt. 615 e 617 C.P.C..
La doglianza, che specificamente involge la questione delle forme, in cui va proposta l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione prefettizia, di cui all’art. 23, comma 13-quater, d. lgs. n. 285/92 (codice della strada),
è fondata, nei termini di seguito esposti.
Dispone l’art. 23, comma 13-quater, codice della strada, comma -questo- aggiunto dall’art. 30, Legge n. 472/99, che, nel caso d’installazione di cartel-
d li, d’insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, l’ente proprietario del luogo esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario, successivamente trasmettendo la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza ingiunzione di pagamento, costituente titolo esecutivo.
La disposizione segue quella del precedente
comma 13-bis, che, nel caso di collocazione di cartelli, di insegne o di altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o, comunque, in contrasto con quanto disposto dal comma 1, prevede la diffida dei responsabili alla rimozione del mezzo pubblicitario, entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell’atto, e, in - caso d’inottemperanza, la rimozione del mezzo medesimo ad opera del proprietario della strada con spesa a carico dei responsabili della violazione.
L’una e l’altra disposizione, relative alla pubblicità sulle strade, si riconducono alla disposizione generale del codice della strada, di cui all’art. 211, relativa alla sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive.
L’art. 211, infatti, dispone che, ne1 caso in cui da una violazione del codice della strada consegua (anche) la sanzione accessoria dell’ obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive, il trasgressore e tenuto ad adempiere nel termine concesso allo scopo, dando facoltà - in caso d’inottemperanza – all’ente proprietario o concessionario della strada di compiere le opere dovute, con successiva trasmissione della nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza-ingiunzione di pagamento, costituente titolo esecutivo.
In tale contesto normativo, l’ordinanza-ingiunzione di pagamento, che il prefetto emette nei confronti del trasgressore, a titolo di rimborso delle spese sostenute per i1 ripristino dei luoghi o la rimozione delle opere, che lo stesso trasgressore era obbligato a compiere a sue spese e che non ha compiuto, si raffigura come provvedimento amministrativo, funzionalmente collegato a quello impositivo della sanzione accessoria di ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, che, per l’appunto, sostituisce, con identità di forma (ordinanza-ingiunzione), convertendo il provvedimento impositivo di un
facere non coercibile in un provvedimento impositivo di un dare coercibile e, in tal modo, attuando la pretesa sanzionatoria dell’amministrazione.
Ne consegue che tale ordinanza-ingiunzione di pagamento di spese e anch’essa opponibile nelle forme previste dagli artt. 22 e 23, legge n. 689/81, espressamente richiamate dal codice della strada con riguardo alle sanzioni amministrative pecuniarie (art. 205) ed alle sanzioni accessorie dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive (art. 211), tra cui si annoverano quelle di rimozione di mezzi pubblicitari, illecitamente installati, con pregiudizio della circolazione stradale (art. 23).
La natura di titolo esecutivo, che la legge attribuisce all’ordinanza-ingiunzione, non preclude lo esercizio dell’anzidetto mezzo di tutela, atteso che la formazione del titolo esecutivo, in materia di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, non impedisce in sé l’ introduzione di una controversia sulla pretesa punitiva dell’amministrazione, nelle forme previste dagli artt. 22 e 23, legge n. 689/81 (cfr. Cass. S. U. n. 562/00 e n. 491/00).
Ovviamente, l’opposizione nelle forme degli artt. 22 e 23, legge n. 689/81, all’ ordinanza-ingiunzione di rimborso delle spese sostenute per la rimozione di impianti pubblicitari, abusivamente installati, potrà coinvolgere i profili formali e sostanziali di questa stessa ordinanza-ingiunzione, non anche quelli relativi alla sanzione di rimozione degli impianti abusivi o alla diffida a rimuoverli, che siano state date con precedente ed opponibile provvedimento, non opposto nei termini previsti allo scopo.
Erronea, dunque, alla stregua dei rilievi innanzi esposti,
è l’impugnata decisione del giudice di pace, dichiarativa dell’inammissibilità della opposizione, che, nelle forme degli artt. 22 e 23, legge n. 689/81, la ricorrente ha proposto avverso l’ordinanza-ingiunzione di pagamento delle spese sostenute per la rimozione d’impianto pubblicitario abusivo, contestando anche la misura di quelle spese (perché eccessive).
Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, per quanto di ragione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa per nuovo esame.
Il giudice di rinvio avrà anche cura di regolare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al giudice di pace di Tivoli, in persona di altro magistrato.

 Così deciso il 27 marzo 2007, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile.

Depositato in cancelleria il 9 maggio 2007
© asaps.it
Giovedì, 07 Giugno 2007
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