Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE
CIVILE Sezione II, 9 maggio 2007, n. 10650
SANZIONI
AMMINISTRATIVE - SANZIONE ACCESSORIA DEL RIPRISTINO Nel caso in cui ad
una violazione del codice della strada consegua anche la sanzione accessoria
dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere
abusive, da eseguire entro un determinato termine, nell’ipotesi di
inottemperanza del trasgressore l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto nei
suoi confronti a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione
per il ripristino dei luoghi o la rimozione delle opere è un provvedimento
amministrativo, funzionalmente collegato a quello impositivo della sanzione
accessoria rimasto ineseguito, che attua la pretesa sanzionatoria
dell’amministrazione; ne consegue che anche l’ordinanza-ingiunzione contenente
solo l’ordine di pagamento delle spese è opponibile nelle forme previste dagli
artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981.(Fattispecie avente ad oggetto
l’ordine di rimborso all’amministrazione delle spese sostenute per la rimozione
di cartelloni pubblicitari, collocati abusivamente, con pregiudizio per la
circolazione stradale).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 16 ottobre 2002, la
A.P. Italia S. r. 1. proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione
prot. n. 10 del 18 luglio 2002, con cui il prefetto della provincia di Roma le
aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 2 . 0 6
5 , 8 3 , a titolo di rimborso delle spese sostenute per la
rimozione di un impianto pubblicitario sulla via Prenestina, installato in
violazione dell’art. 23, corrimi l, 4 e 11, codice della strada, giusta verbale
d’accertamento e di diffida alla rimozione della polizia provinciale di Roma in
data
La Prefettura di Roma era contumace. / Con sentenza del 7 febbraio 2003, il giudice di pace
di Tivoli dichiarava inammissibile il ricorso in opposizione. A ragione della decisione, esponeva che l’ordinanza-ingiunzione
opposta era stata emessa non per il recupero della sanzione amministrativa, di
cui al verbale d’accertamento della violazione, ma per il rimborso delle spese
sostenute dall’amministrazione per la rimozione dell’impianto pubblicitario, ai
sensi dell’art. 23, comma 13-quater, codice della strada. Tale rimborso, avulso da ogni riferimento alla legittimità della
violazione contestata, aveva funzione ripristinatoria risarcitoria e
l’ordinanza-ingiunzione opposta costituiva essa stessa titolo esecutivo, così
da sottrarsi al giudizio di esso giudice di pace e da essere impugnabile
innanzi al giudice dell’esecuzione, ai sensi degli artt. 615 e 617 C . P . C . . Per la cassazione di tale sentenza, la A.P.
Italia s.r.l. ha proposto ricorso sulla base di due motivi. L’Ufficio
territoriale del Governo (già Prefettura) di Roma non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con due motivi, denunciando violazione e falsa applicazione
di norme (artt. 205, 206 e 211, codice della strada; artt. 22, 23 e 27, legge
n. 689/81; art. 25 Cost.; art. 615 C.P.C.), nonché vizi di motivazione sul
punto, la ricorrente si duole che il giudice di pace abbia ritenuto che
l’ordinanza ingiunzione opposta, relativa al rimborso delle spese sostenute
dall’amministrazione per la rimozione dell’impianto pubblicitario, non fosse opponibile
nelle forme previste dagli artt. 22 e 23, legge n. 689/81, ma solo impugnabile
innanzi al giudice dell’ esecuzione, ai sensi degli artt. 615 e 617 C.P.C.. La doglianza, che specificamente involge la
questione delle forme, in cui va proposta l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione
prefettizia, di cui all’art. 23, comma 13-quater, d. lgs. n. 285/92 (codice
della strada), è fondata, nei termini di seguito esposti. Dispone l’art. 23, comma 13-quater, codice della
strada, comma -questo- aggiunto dall’art. 30, Legge n. 472/99, che, nel caso
d’installazione di cartel- d li,
d’insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari su suolo demaniale ovvero
rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in
cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca
pericolo per la circolazione, l’ente proprietario del luogo esegue senza
indugio la rimozione del mezzo pubblicitario, successivamente trasmettendo la
nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza ingiunzione di pagamento,
costituente titolo esecutivo. La disposizione segue quella del precedente comma 13-bis,
che, nel caso di collocazione di cartelli, di insegne o di altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o,
comunque, in contrasto con quanto disposto dal comma 1, prevede la diffida dei responsabili alla
rimozione del mezzo pubblicitario, entro e non oltre dieci giorni dalla
comunicazione dell’atto,
e, in - caso d’inottemperanza, la rimozione del mezzo
medesimo ad opera del proprietario della strada con spesa a carico dei responsabili della violazione. L’una e l’altra disposizione, relative alla
pubblicità sulle strade, si riconducono alla disposizione generale del codice
della strada, di cui all’art. 211, relativa alla sanzione accessoria dell’obbligo
di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive. L’art. 211, infatti, dispone che, ne1 caso in cui
da una violazione del codice della strada consegua (anche) la sanzione
accessoria dell’ obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di
opere abusive, il trasgressore e tenuto ad adempiere nel termine concesso allo
scopo, dando facoltà - in caso d’inottemperanza – all’ente proprietario o concessionario
della strada di compiere le opere dovute, con successiva trasmissione della
nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza-ingiunzione di
pagamento, costituente titolo esecutivo. In tale contesto normativo,
l’ordinanza-ingiunzione di pagamento, che il prefetto emette nei confronti del
trasgressore, a titolo di rimborso delle spese sostenute per i1 ripristino dei
luoghi o la rimozione delle opere, che lo stesso trasgressore era obbligato a
compiere a sue spese e che non ha compiuto, si raffigura come provvedimento amministrativo,
funzionalmente collegato a quello impositivo della sanzione accessoria di
ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, che, per l’appunto,
sostituisce, con identità di forma (ordinanza-ingiunzione), convertendo il
provvedimento impositivo di un facere non coercibile in un provvedimento
impositivo di un dare coercibile e, in tal modo, attuando la pretesa
sanzionatoria dell’amministrazione. Ne consegue che tale ordinanza-ingiunzione di pagamento
di spese e anch’essa opponibile nelle forme previste dagli artt. 22 e 23, legge
n. 689/81, espressamente richiamate dal codice della strada con riguardo alle
sanzioni amministrative pecuniarie (art. 205) ed alle sanzioni accessorie dell’obbligo
di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive (art. 211),
tra cui si annoverano quelle di rimozione di mezzi pubblicitari, illecitamente
installati, con pregiudizio della circolazione stradale (art. 23). La natura di titolo esecutivo, che la legge
attribuisce all’ordinanza-ingiunzione, non preclude lo esercizio dell’anzidetto
mezzo di tutela, atteso che la formazione del titolo esecutivo, in materia di
sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, non impedisce
in sé l’ introduzione di una controversia sulla pretesa punitiva
dell’amministrazione, nelle forme previste dagli artt. 22 e 23, legge n. 689/81
(cfr. Cass. S. U. n. 562/00 e n. 491/00). Ovviamente, l’opposizione nelle forme degli artt.
22 e 23, legge n. 689/81, all’ ordinanza-ingiunzione di rimborso delle spese
sostenute per la rimozione di impianti pubblicitari, abusivamente installati, potrà
coinvolgere i profili formali e sostanziali di questa stessa
ordinanza-ingiunzione, non anche quelli relativi alla sanzione di rimozione
degli impianti abusivi o alla diffida a rimuoverli, che siano state date con
precedente ed opponibile provvedimento, non opposto nei termini previsti allo
scopo. Erronea, dunque, alla stregua dei rilievi innanzi
esposti, è l’impugnata decisione del giudice di pace, dichiarativa
dell’inammissibilità della opposizione, che, nelle forme degli artt. 22 e 23, legge
n. 689/81, la ricorrente ha proposto avverso l’ordinanza-ingiunzione di
pagamento delle spese sostenute per la rimozione d’impianto pubblicitario abusivo,
contestando anche la misura di quelle spese (perché eccessive). Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, per
quanto di ragione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio
della causa per nuovo esame. Il giudice di rinvio avrà anche cura di regolare
le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, per quanto di
ragione; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al
giudice di pace di Tivoli, in persona di altro magistrato.
Così deciso il 27 marzo 2007, in Roma, nella
camera di consiglio della seconda sezione civile.
Depositato in cancelleria il 9 maggio 2007 |