LEGGE 28
Maggio 2007, n. 68 Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per
visite, affari, turismo e studio. La Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno approvato; Articolo
1. 1. Ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, e dell’articolo 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25luglio 1998, n. 286 [1], e
successive modificazioni, per l’ingresso in Italia per visite, affari, turismo
e studio non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del
soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali casi si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del medesimo testo unico e il
termine di durata per cui è consentito il soggiorno è quello indicato nel visto
di ingresso, se richiesto. 2. Al momento dell’ingresso o, in
caso di provenienza da Paesi dell’area Schengen, entro otto giorni
dall’ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente
all’autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova,
secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno. 3. In caso di inosservanza degli
obblighi di cui al comma 2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore,
lo straniero è espulso ai sensi dell’articolo 13 del citato testo unico di cui
al decreto legislativo 25luglio 1998, n. 286 [2], e successive modificazioni.
La medesima sanzione si applica qualora lo straniero, avendo presentato la
dichiarazione di cui al comma 2, si sia trattenuto nel territorio dello Stato
oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto di ingresso. Articolo
2. 1. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 maggio 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Mastella LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n.
1375): Presentato dal sen. Bianco il 7
marzo 2007. Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede
referente, l’8 marzo 2007 con pareri delle commissioni 2ª e 3ª. Esaminato dalla 1ª commissione,
in sede referente, il 13 marzo 2007. Assegnato nuovamente alla 1ª
commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 14 marzo 2007 con
pareri delle commissioni 2ª e 3ª. Esaminato dalla 1ª commissione,
in sede deliberante, il 14, 15 marzo 2007 ed approvato il 20 marzo 2007. Camera dei deputati (atto n.
2427): Assegnato alla I commissione
(Affari costituzionali), in sede referente, il 26 marzo 2007 con parere della
commissione II. Esaminato dalla I commissione, in
sede referente, il 29 marzo 2007; il 3, 4, 18 aprile 2007. Esaminato in aula il 15 maggio
2007 ed approvato il 16 maggio 2007. |
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