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I CONSIGLI PRATICI DELL’ASAPS PER IL BAMBINO IN BICI
(UTILI ANCHE PER L’ADULTO)

Cosa dice il codice della Strada art.182

 

<>Foto dalla rete
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Con l’invenzione della ruota, l’uomo ha aumentato la sua velocità, ma anche i rischi! Vediamo come evitarli con alcuni consigli:

  • Quando percorri la strada in sella alla tua bicicletta, devi osservare le regole della circolazione come qualsiasi veicolo. Abituati a riconoscere i segnali e a seguirne le indicazioni. 
  • Percorri sempre le piste ciclabili nelle vie che ne sono provviste.
  • Quando inforchi il tuo “cavallo d’acciaio” imita il cavaliere con l’elmo; è meglio se indossi il casco, per proteggere la testa.
  • Se, in sella alla tua bici, devi svoltare a destra o a sinistra, segnala il cambio di direzione, portando il braccio in fuori. Quando ti trovi in coda ad un gruppo di ciclisti, segnala il rallentamento della fila, alzando il braccio.
  • All’imbrunire, ricorda di accendere i fanali e renderti più visibile, magari con capi retroriflettenti.
  • Se sei con i tuoi compagni devi circolare sempre su un’unica fila se le condizioni del traffico lo richiedono, e comunque mai affiancati in numero superiore a due. Fuori dei centri abitati sempre unica fila. Solo un adulto, se hai meno di 10 anni, può stare al tuo fianco sulla sinistra.
  • Non lasciarti trainare da un compagno che conduce una bici, o dal tuo cane o da un adulto con il ciclomotore. Anche tu non trainare altri. Magari pensi di far loro un favore, ma li metti in pericolo.
  • Non trasportare compagni sulla tua bici. E’ consentito solo agli adulti trasportare bambini fino a 8 anni di età.
  • Non guidare senza mani, almeno una deve essere sempre sul manubrio.
  • Nessuno sorpasso improvviso o andamento a zig-zag.
  • In caso di attraversamento della carreggiata, anche sulle strisce, devi scendere e condurre la bici a mano. Stessa cosa quando ricorrano casi di pericolo o intralcio per i pedoni.

COS’ È INDISPENSABILE PER LA TUA BICI?

Non pensare che alla tua bicicletta siano sufficienti le ruote, il manubrio e la catena. Per essere in regola deve avere anche:

pneumatici e freni (anteriore e posteriore) efficienti, un campanello e, se circoli di notte, anche le luci anteriore (bianca o gialla), posteriore (rossa) e sui pedali dei catadiottri gialli, così come sui lati (dentro le ruote). Si tratta di quei materiali sintetici riflettenti la luce.

Buona pedalata!



Art. 182 - Circolazione dei velocipedi.
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro.

2. I ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.

3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.

4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.

5. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all’articolo 68, comma 5.

6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest’ultimo.

7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.

8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l’art. 170.

9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22,00 ad euro 88,00. La sanzione è da euro 36,00 ad euro 148,00 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.


© asaps.it
Venerdì, 08 Giugno 2007
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