<>Foto dalla rete <>< /> Con l’invenzione della ruota, l’uomo ha aumentato la sua velocità, ma anche i rischi! Vediamo come evitarli con alcuni consigli:
COS’ È INDISPENSABILE PER LA TUA BICI? Non pensare che alla tua
bicicletta siano sufficienti le ruote, il manubrio e la catena. Per essere in
regola deve avere anche: pneumatici e freni (anteriore e
posteriore) efficienti, un campanello e, se circoli di notte, anche le luci
anteriore (bianca o gialla), posteriore (rossa) e sui pedali dei
catadiottri gialli, così come sui lati (dentro le ruote). Si
tratta di quei materiali sintetici riflettenti la luce. Buona pedalata!
2. I ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia
e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in
grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e
compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie. 3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei
casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da
altro veicolo. 4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano
quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo
per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune
diligenza e la comune prudenza. 5. È vietato trasportare altre persone sul
velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È
consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a
otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui
all’articolo 68, comma 5. 6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati
per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti,
se a più di due ruote simmetriche, solo da quest’ultimo. 7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono
trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito
anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età. 8. Per il trasporto di oggetti e di animali si
applica l’art. 170. 9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro
riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi,
con le modalità stabilite nel regolamento. 10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22,00 ad euro 88,00. La sanzione è da euro 36,00 ad euro 148,00 quando si tratta di velocipedi di cui al
comma 6. |
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