(omissis)
SENTENZA
1 Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità
europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, avendo
adottato il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Supplemento ordinario
alla GURI n. 182 del 7 agosto 2003; in prosieguo: il "decreto legislativo
n. 209/2003"), il quale traspone in diritto nazionale le disposizioni
della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 settembre 2000,
2000/53/CE [1], relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269, pag. 34) in maniera non
conforme a quest’ultima, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in
forza dell’art. 2, punti 2 e 5, dell’art. 3, n. 5, del combinato disposto
dell’art. 4, n. 2, lett. a), con l’allegato II, dell’art. 5, nn. 1-4, dell’art.
6, nn. 3, lett. a), e 4, dell’art. 7, nn. 1 e 2, dell’art. 8, nn. 3 e 4,
dell’art. 10, n. 3, nonché dell’art 12, n. 2, della direttiva 2000/53.
2 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 20 luglio 2006, la
Commissione ha annunciato che essa manteneva in essere il suo ricorso solo per
quanto riguarda gli artt. 3, n. 5, 5, n. 1, 7, n. 2, lett. a), secondo comma,
nonché 8, nn. 3 e 4, della direttiva 2000/53.
Contesto normativo
Normativa comunitaria
3 L’art. 3, n. 5, della direttiva 2000/53 prevede quanto segue:
"Per i veicoli a motore a tre ruote, si applicano solo l’articolo 5,
paragrafi 1 e 2 e l’articolo 6 della presente direttiva".
4 L’art. 5, n. 1, di tale direttiva è formulato nel modo seguente:
"Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari:
affinché gli operatori economici istituiscano sistemi di raccolta di tutti i
veicoli fuori uso e, nella misura in cui ciò sia tecnicamente fattibile, dei
mezzi usati allo stato di rifiuto, asportati al momento della riparazione delle
autovetture, per assicurare un’adeguata presenza di centri di raccolta sul
territorio nazionale".
5 L’art. 7, n. 2, lett. a), della direttiva 2000/53 dispone quanto segue:
"Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché siano
conseguiti dagli operatori economici i seguenti obiettivi:
a) entro il 1º gennaio 2006, per tutti i veicoli fuori uso, la percentuale di
reimpiego e recupero sia almeno l’85% del peso medio per veicolo e anno; entro
la stessa data, la percentuale di reimpiego e riciclaggio sia almeno dell’80 %
del peso medio per veicolo e anno.
Per i veicoli prodotti anteriormente al 1º gennaio 1980, gli Stati membri
possono stabilire obiettivi inferiori, ma non al di sotto del 75% per il
reimpiego ed il recupero e non al di sotto del 70% per il reimpiego e il
riciclaggio. Gli Stati membri che si avvalgono della presente disposizione ne
comunicano le ragioni alla Commissione e agli altri Stati membri (...)".
6 L’art. 8, nn. 3 e 4, di questa direttiva così stabilisce:
"3. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché i produttori
forniscano informazioni per la demolizione per ogni tipo di nuovo veicolo
immesso sul mercato entro sei mesi dalla sua immissione sul mercato. Tali
informazioni identificano, nella misura in cui siano richiesti dagli impianti
di trattamento per ottemperare alle disposizioni della presente direttiva, i
diversi componenti e materiali e l’ubicazione di tutte le sostanze pericolose
nel veicolo, in particolare al fine di realizzare gli obiettivi stabiliti
nell’articolo 7.
4. Fatta salva la riservatezza commerciale e industriale, gli Stati membri
adottano i provvedimenti necessari per garantire che i produttori di componenti
utilizzati nei veicoli mettano a disposizione degli impianti di trattamento
autorizzati le informazioni appropriate in materia di demolizione, stoccaggio e
verifica dei componenti che possono essere riutilizzati, per quanto richiesto
da tali impianti".
Normativa nazionale
7 L’art. 1, n. 2, del decreto legislativo n. 209/2003 disponeva quanto segue:
"Ai veicoli a motore a tre ruote si applicano solo le disposizioni di cui
all’articolo 5, comma 1, e all’articolo 6".
8 L’art. 5, n. 1, di tale decreto così prevedeva:
"Il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal detentore ad un
centro di raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intende cedere il
predetto veicolo per acquistarne un altro, è consegnato al concessionario o al
gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, per la
successiva consegna ad un centro di raccolta".
9 Ai termini dell’art. 5, n. 3, del detto decreto:
"Il produttore di veicoli organizza, su base individuale o collettiva, una
rete di centri di raccolta dei veicoli fuori uso opportunamente distribuiti sul
territorio nazionale ovvero individua centri di raccolta, opportunamente
distribuiti sul territorio nazionale, presso i quali è assicurato il ritiro
gratuito degli stessi veicoli".
10 L’art. 6 del decreto legislativo n. 209/2003 stabiliva prescrizioni tecniche
a cui sono soggetti gli impianti di trattamento autorizzati nonché regole
relative alle operazioni di trattamento.
11 L’art. 7, n. 2, lett. a), del decreto legislativo n. 209/2003 recitava:
"2. Gli operatori economici garantiscono il conseguimento degli obiettivi
del presente decreto anche attraverso gli accordi di cui all’articolo 12, comma
1, ovvero, in loro mancanza, con le modalità stabilite dal decreto previsto
all’articolo 5, comma 15. In particolare, detti operatori garantiscono che:
a) entro il 1º gennaio 2006, per i veicoli fuori uso prodotti a partire dal 1º
gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e di recupero è pari almeno all’85
per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e
di riciclaggio per gli stessi veicoli è pari almeno all’80 per cento del peso
medio per veicolo e per anno; per i veicoli prodotti anteriormente al 1º
gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e di recupero è pari almeno al 75 per
cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di
riciclaggio è pari almeno al 70 per cento del peso medio per veicolo e per anno
(…)".
12 L’art. 10, nn. 1 e 2, del decreto legislativo n. 209/2003 disponeva quanto
segue:
"1. Il produttore del veicolo, entro sei mesi dall’immissione sul mercato
dello stesso veicolo, mette a disposizione dei centri di raccolta le pertinenti
informazioni per la demolizione, sotto forma di manuale o su supporto
informatico. Tali informazioni devono consentire di identificare i diversi
componenti e materiali del veicolo e l’ubicazione di tutte le sostanze
pericolose in esso presenti.
2. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza
commerciale ed industriale, il produttore dei componenti del veicolo mette a
disposizione dei centri di raccolta adeguate informazioni sulla demolizione,
sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere
reimpiegati".
13 Le menzionate disposizioni del decreto legislativo n. 209/2003 sono state
modificate con il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 149 (GURI n. 86 del
12 aprile 2006, pag. 4; in prosieguo: il "decreto legislativo n.
149/2006").
Procedimento precontenzioso
14 In seguito alla notifica del decreto legislativo n. 209/2003, la
Commissione, con la sua lettera di diffida del 19 dicembre 2003, ha formulato
taluni rilievi sulla conformità del detto decreto con gli artt. 2-8, 10 e 12
della direttiva 2000/53 e ha invitato la Repubblica italiana a presentare
osservazioni in merito a tali rilievi.
15 Non avendo ricevuto osservazioni in merito alle questioni sollevate nella
lettera di diffida, la Commissione ha inviato alla Repubblica italiana un
parere motivato invitandola a conformarsi al medesimo entro il termine di due
mesi dalla notifica.
16 In seguito alla risposta delle autorità italiane a tale parere motivato, la
Commissione, il 22 dicembre 2004, ha emesso un parere motivato complementare,
in cui precisava i motivi per cui essa riteneva che il decreto legislativo n.
209/2003 non fosse conforme all’art. 2, punti 2 e 5, all’art. 3, n. 5, al
combinato disposto dell’art. 4, n. 2, con l’allegato II, all’art. 5, nn. 1-4,
all’art. 6, nn. 3, lett. a), e 4, all’art. 7, nn. 1 e 2, all’art. 8, nn. 3 e 4,
all’art. 10, n. 3, nonché all’art. 12, n. 2, della direttiva 2000/53. Con tale
parere si invitava altresì la Repubblica italiana a prendere i provvedimenti
appropriati per conformarsi al medesimo entro due mesi dalla sua notifica.
17 Il 12 settembre 2005, le autorità italiane hanno informato la Commissione
dell’adozione di una legge che delega il governo italiano a adottare
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 209/2003 al
fine di superare la procedura di infrazione avviata dalla Commissione per non
corretta trasposizione della direttiva 2000/53.
18 Non essendo rimasta soddisfatta da tale risposta, la Commissione ha proposto
il presente ricorso.
Sul ricorso
19 Nella sua controreplica, presentata alla Corte l’11 maggio 2006, il governo
italiano ha segnalato l’adozione del decreto legislativo n. 149/2006. Ritenendo
di avere interesse al prosieguo della causa soltanto per quanto riguarda gli
artt. 3, n. 5, 5, n. 1, 7, n. 2, nonché 8, nn. 3 e 4, della direttiva 2000/53,
la Commissione ha rinunziato agli atti per quanto riguarda le altre censure.
20 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’art. 3, n. 5, della direttiva
2000/53, la Commissione censura la Repubblica italiana per non aver essa
previsto, per quanto riguarda i veicoli a motore a tre ruote, disposizioni
volte ad assicurare che gli operatori economici istituiscano sistemi di
raccolta di tutti i veicoli fuori uso e, nella misura in cui ciò sia
tecnicamente fattibile, delle parti usate allo stato di rifiuto, asportate al
momento della riparazione di veicoli, e ad assicurare un’adeguata presenza di
centri di raccolta sul territorio nazionale. Tali obblighi, previsti all’art.
5, n. 1, della direttiva 2000/53, si applicano ai veicoli a tre ruote in forza
dell’art. 3, n. 5, della medesima.
21 In secondo luogo, l’art. 5, n. 1, della direttiva 2000/53 non sarebbe stato
trasposto correttamente, in quanto la Repubblica italiana, con l’art. 5, n. 3,
del decreto legislativo n. 209/2003, che traspone tale disposizione, non ha
istituito sistemi di raccolta, non appena ciò sia tecnicamente fattibile, delle
parti usate allo stato di rifiuto e asportate al momento della riparazione dei
veicoli.
22 Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’art. 7, n. 2, della direttiva
2000/53, la Commissione ha precisato, nel suo atto di rinunzia parziale agli
atti, che essa manteneva in essere solo la censura con cui contestava alla
Repubblica italiana di non avere fornito informazioni alla Commissione e agli
altri Stati membri sulle ragioni che hanno portato tale Stato ad avvalersi
della possibilità prevista all’art. 7, n. 2, lett. a), secondo comma, della
detta direttiva.
23 In quarto luogo, per quanto riguarda la trasposizione dell’art. 8, nn. 3 e
4, della direttiva 2000/53 mediante l’art. 10, nn. 1 e 2, del decreto
legislativo n. 209/2003, la Commissione censura la Repubblica italiana per aver
essa omesso di specificare che le informazioni da fornire da parte dei
produttori di veicoli e componenti devono corrispondere a quanto richiesto
dagli impianti di trattamento. Inoltre, l’art. 10, n. 2, del decreto
legislativo n. 209/2003 si riferirebbe erroneamente ai "centri di raccolta
" anziché agli "impianti di trattamento autorizzati".
24 La fondatezza di tali censure sollevate dalla Commissione è stata
riconosciuta dal governo italiano in fase di procedimento precontenzioso e non
è stata contestata dinanzi alla Corte. Il governo italiano ha tuttavia
osservato che il ricorso della Commissione è divenuto privo di oggetto in
seguito alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 149/2006.
25 A tal proposito, risulta da una giurisprudenza costante che l’esistenza di
un inadempimento dev’essere valutata in relazione alla situazione dello Stato
membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere
motivato e che la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi (v., in
particolare, sentenze 24 ottobre 2002, causa C-455/00, Commissione/Italia,
Racc. pag. I-9231, punto 21; 2 ottobre 2003, causa C-348/02,
Commissione/Italia, Racc. pag. I-11653, punto 7, e 26 gennaio 2006, causa
C-514/03, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-963, punto 44).
26 Orbene, nella fattispecie, è pacifico che, alla scadenza del termine di due
mesi impartito nel parere motivato complementare, la Repubblica italiana non
aveva trasposto in modo conforme gli artt. 3, n. 5, 5, n. 1, 7, n. 2, lett. a),
secondo comma, nonché 8, nn. 3 e 4, della direttiva 2000/53.
27 Pertanto, il ricorso proposto dalla Commissione dev’essere accolto per
quanto riguarda le censure mantenute in essere.
28 Conseguentemente, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, avendo
adottato il decreto legislativo n. 209/2003, che traspone in diritto nazionale
le disposizioni della direttiva 2000/53 in modo non conforme a quest’ultima, è
venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 3, n. 5, 5,
n. 1, 7, n. 2, lett. a), secondo comma, nonché 8, nn. 3 e 4, di tale direttiva.
Sulle spese
29 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Inoltre, a
norma del n. 5, primo comma, di questo stesso articolo, su domanda della parte
che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico dell’altra parte se ciò
appare giustificato dal comportamento di quest’ultima.
30 Nella fattispecie, la Repubblica italiana è rimasta soccombente nei limiti
in cui la Commissione ha mantenuto le sue censure. Per quanto riguarda la
rinunzia parziale agli atti da parte di quest’ultima, essa è il risultato
dell’adozione tardiva da parte della Repubblica italiana dei provvedimenti
necessari per assicurare la trasposizione corretta della direttiva. Di
conseguenza, poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana
dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:
1) La Repubblica italiana, avendo adottato il decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 209, che traspone in diritto nazionale le disposizioni della direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio 18 settembre 2000, 2000/53/CE, relativa
ai veicoli fuori uso, in maniera non conforme a quest’ultima, è venuta meno
agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 3, n. 5, 5, n. 1, 7, n.
2, lett. a), secondo comma, nonché 8, nn. 3 e 4, di tale direttiva.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
(omissis)
|