Ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti lo stato di alterazione del conducente dell’auto non può essere desunto da elementi sintomatici esterni, così come avviene per l’ipotesi di guida in stato di ebbrezza alcolica, ma è necessario che venga accertato nei modi previsti dall’art. 187 comma secondo c.s., attraverso un esame su campioni di liquidi biologici , trattandosi di un accertamento che richiede conoscenza tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze. (Nel caso di specie il giudice di merito aveva ritenuto sussistente lo stato di alterazione sulla base della descrizione del comportamento dell’imputato da parte dell’agente di polizia intervenuto e dall’accertamento sintomatico eseguito dal sanitario del pronto soccorso). |
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