Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sezioni Unite, 6 giungo 2007, n.
13226
SANZIONI
AMMINISTRATIVE – INCIDENTE STRADALE CON LESIONI PERSONALI – PROVVEDIMENTO
PREFETTIZIO DI SOSPENSIONE PROVVISORIA DELLA PATENTE – TERMINE PER LA SUA
EMISSIONE
Componendo un
contrasto di giurisprudenza, le Sezioni Unite hanno statuito che, in caso di
incidente stradale con lesioni colpose, il provvedimento prefettizio di
sospensione provvisoria della patente, ai sensi dell’art. 223 del codice della
strada, non può essere adottato a tale distanza dal fatto da essere venute meno
le esigenze cautelari alla cui salvaguardia lo stesso è preordinato.
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Svolgimento
del processo Con ricorso in data 16 febbraio 2001 L. B. proponeva opposizione davanti a Giudice di pace di Rimini contro
il provvedimento in data 19 gennaio
2001, con il quale il
Prefetto della Provincia di Rimini aveva disposto nei suoi confronti la
sospensione della patente di guida, ai sensi dell’art. 223, secondo coma, del codice
della strada, in relazione ad un incidente stradale con lesioni personali
verificatosi il 30 maggio
2000. A fondamento
della opposizione veniva, tra l’altro, dedotto che il provvedimento di
sospensione della patente era intervenuto a distanza di oltre otto mesi dal
sinistro, quando erano già cessate le finalità cautelari sottese all’art. 223,
secondo coma, del codice della strada. Con sentenza in data 2 giugno 2001 il Giudice di pace di Rimini rigettava l’opposizione, ritenendo che,
in considerazione dell’iter che il
Prefetto deve seguire prima di disporre la sospensione della patente, nella
specie il relativo procedimento doveva considerarsi emesso tempestivamente e
nella presenza delle condizioni di legge. Contro tale decisione ha proposto ricorso per
cassazione, con cinque motivi, L. B. La causa è stata
rimessa alle Sezioni Unite sul presupposto della esistenza, nella
giurisprudenza di questa S.C., di un contrasto in ordine alla individuazione
del termine entro il quale il Prefetto può adottare il provvedimento di
sospensione della partente di guida, ai sensi dell’art. 223, secondo comma, del
codice della strada.
Motivi
della decisione Da un punto di vista logico va esaminato per
primo il secondo motivo del ricorso, con il quale il ricorrente deduce che non poteva comunque essere
disposta la sospensione della patente, in quanto l’incidente (a quanto è dato
comprendere) non era direttamente collegato alla circolazione stradale, essendo
stato causato dell’apertura dello sportello della propria autovettura. Il motivo è inondato,
in quanto questa S.C. ha già avuto occasione di affermare, proprio con
riferimento alla apertura dello sportello senza la dovuta attenzione, sia pure
ai fini della responsabilità ex art. 2054 C.C., che nell’ampio concetto di
circolazione deve ritenere compresa anche la situazione di arresto o di sosta
di un veicolo su strada o area pubblica di pertinenza della stessa (sent. 6 giugno
2002 n. 8216). Con il primo motivo il ricorrente ripropone la
questione della tardività del provvedimento di sospensione della patente. Rileva preliminarmente il collegio che il
contrasto nella giurisprudenza di questa S.C. esiste solo tra la sentenza in
data 8 agosto 2003 11967, secondo
la quale, in mancanza di un termine specifico, la sospensione sarebbe soggetta alla
sola prescrizione ordinaria quinquennale, sul presupposto che il relativo
provvedimento, oltre ad assumere una funzione cautelare (in attesa dell’eventuale sentenza di condanna), riveste
comunque natura amministrativa sanzionatoria, come nel caso previsto dal
precedente articolo 218 e sfuggirebbe, in quanto
tale, al criterio dell’immediatezza dell’applicazione, tipico solo di detta
funzione cautelare. La sentenza 15 aprile 2005 n. 7813, richiamata
nell’ordinanza di rimessione, e la sentenza 28 aprile 2006 n. 9863, nonostante
la formulazione delle "massime" ufficiali, non hanno preso posizione
sul problema, non essendo necessario ai fini della decisione, e si sono
limitate a dare atto del contrasto. La sentenza 6 settembre
2004 n. 17975, ugualmente
richiamata nella ordinanza di rimessione, si è
limitata ad escludere l’esistenza di un termine di venticinque giorni
dall’incidente desumibile dall’art. 223, comma
primo e secondo, del codice della strada, costituito dalla somma dei dieci
giorni per la trasmissione del rapporto e dei quindici giorni per il parere del
competente ufficio della Direzione Generale della M.T.C., in quanto si deve
tenere conto del lasso di tempo necessario per la richiesta del parere e per la
trasmissione dello stesso. Tale decisione ha peraltro aggiunto che nessuna
decadenza è prevista per la eventuale inosservanza dei termini. Nel senso, invece, che la sospensione di cui si
discute non deve essere adottata a tale distanza dal fatto da essere venute
meno le esigenze cautelari, cui è preordinata
si sono pronunciate le sentenze: 24 agosto
2005 n. 17205; 2 novembre
2004 n. 21048; 27 aprile 2001 n. 6108;
25 ottobre 1999 n. 11959. Ritiene il collegio di aderire a tale secondo
orientamento, sia pure con alcune precisazioni. In linea di principio, è senz’altro
da escludere che il provvedimento di sospensione della patente non possa più
essere adottato per il solo mancato rispetto dei termini di cui all’art. 223,
comma primo (mancata trasmissione del rapporto entro dieci giorni al Prefetto
ed alla Direzione generale della M.T.C.), e
comma secondo (mancata trasmissione entro quindici giorni del parere del
competente ufficio della Direzione Generale della M.T.C.), del codice della
strada. A prescindere dalla considerazione che nessuna
decadenza è espressamente prevista per il mancato rispetto di tali termini, non
sarebbe ragionevole precludere la possibilità di adottare un provvedimento
previsto a tutela della incolumità pubblica per il ritardo di pochi giorni nel
compimento di tali attività. Tale effetto preclusivo potrà assumere rilevanza
solo quando, per la sua consistenza, sia idoneo a non consentire la
realizzazione delle esigenze cautelari in relazione alle quali la sospensione
della patente è prevista. Considerazioni analoghe valgono per l’attività di
competenza del Prefetto. Per quanto l’art. 223, comma secondo, del codice
della strada prescriva che il Prefetto deve richiedere il parere al competente
ufficio della Direzione Generale della M.T.C. "appena ricevuti gli atti", non sarebbe ragionevole ritenere
che si verifichi decadenza nel caso di mancata richiesta del parere lo stesso
giorno in cui il rapporto è pervenuto al Prefetto. Ugualmente sarebbe irragionevole ritenere che il
Prefetto deve provvedere alla sospensione della patente appena ricevuto il
parere in questione, anche in considerazione del fatto che tale sospensione
deve essere disposta ’ove sussistano fondati elementi di una evidente
responsabilità", il che presuppone un adeguato spatium deliberandi. Non è invece
ammissibile una sospensione della patente che dovesse intervenire ad una
distanza di tempo dal completamento dell’iter previsto dall’art. 223, primo e
secondo comma, del codice della strada, tale da non essere giustificata dalla
esigenza di valutazione degli elementi raccolti. A tal fine va anche considerato che se lo scopo
della sospensione della patente è quello
di impedire provvisoriamente di guidare ad un soggetto la cui condotta di guida
risulti pericolosa per la pubblica incolumità, come desumibile da un grave
incidente in cui lo stesso sia rimasto coinvolto, sarebbe illogico adottare
tale sospensione a distanza di molti mesi dall’incidente, quando il pericolo
per la pubblica incolumità che si vorrebbe evitare si è comunque
verificato. A conclusioni sostanzialmente identiche è pervenuta
questa S.C. in tema di interpretazione dell’art. 14 1. 24 novembre 1981 n. 689, avendo affermato
che l’attività di accertamento dell’illecito (ai fini della
contestazione dello stesso) deve essere intesa come
comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed
afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi)
dell’infrazione, e quindi della fase finale di delibazione correlata alla
complessità della indagine; compete, poi, al giudice di merito determinare il
tempo ragionevole necessario all’amministrazione per compiere tale valutazione,
tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della
necessità che tali indagini, pur nell’assenza di limiti temporali
predeterminati, avvengano entro un termine congruo, essendo il relativo
giudizio sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione. Alla luce di tali considerazioni appare
senz’altro fondato il primo motivo del ricorso, con il quale si censura la motivazione con la quale è stata
rigettata l’opposizione. E’ sufficiente, in proposito, osservare che, a
prescindere dal fatto che il provvedimento di sospensione della patente è stato
emesso a distanza di ben otto mesi dall’incidente, il Giudice di pace non ha
chiarito come potesse ritenersi giustificata la trasmissione del parere del
competente ufficio della Direzione generale della M.T.C. a distanza di cinque
mesi da tale incidente e come per la valutazione dei fatti fosse giustificato
il trascorrere di altri due mesi. L’accoglimento del primo motivo comporta
l’assorbimento degli altri motivi. In relazione al motivo accolto la sentenza
impugnata va cassata, con rinvio, per un nuovo esame, ad altro Giudice di pace
di Rimimi, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il secondo motivo del ricorso; accoglie il primo motivo; assorbiti gli altri
motivi; in relazione al motivo accolto cassa la sentenza
impugnata, con rinvio ad altro Giudice di pace di Rimini, anche in ordine alle
spese del giudizio di cassazione.
Roma 3 aprile 2007
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2007 |