Furto automobile – assicurazione – chiavi lasciate in auto – colpa
grave dell’assicurato – assenza di indennizzo – sussistenza [art. 1900 c.c.] Se
l’assicurato lascia le chiavi in macchina e questa viene rubata, la società di
assicurazione non è tenuta all’indennizzo, perché emerge un’ipotesi di colpa
grave dell’assicurato. Tribunale di Napoli REPUBBLICA
ITALIANA In
nome del Popolo Italiano II
Tribunale di Napoli - XI sezione civile, in persona del giudice istruttore
dott. Angelo GRECO, in funzione di giudice monocratico, ha
pronunziato la seguente SENTENZA nella
causa civile iscritta al n, 8224 del ruolo generale affari contenziosi
dell’anno 2003, avente ad oggetto; pagamento. TRA
XXX, elettivamente domiciliato in Napoli, Piazza G. D’Annunzio n. 15, presso
l’avv. YYY che lo rappresenta e difende ATTORE E
H.D.I.
Assicurazioni s.p.a., in persona del procuratore speciale Giovanni Pettorino,
elettivamente domiciliata in Napoli, via A. De Gasperi n. 45 presso l’avv.
Marco Aria che la rappresenta e difende CONVENUTA
Conclusioni
per l’attore: accogliere la domanda e, in particolare, dichiarare nulla la
clausola contrattuale di cui all’art. 7; accertare il diritto dell’istante al
risarcimento del danno subito a seguito del furto della propria auto; di
conseguenza obbligare la convenuta alla quantificazione e liquidazione del
danno; vittoria delle spese processuali con attribuzione; in subordine
accertare l’ammontare del danno in Euro 10.329,14=, sempre vittoria delle spese
processuali con attribuzione al difensore. Conclusioni
per la convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con
atto di citazione del 19-3-2003 C (omissis) esponeva di essere proprietario
dell’autovettura Toyota Yaris , assicurata) contro
il furto con la H.D.I. Assicurazioni s.p.a, (omissis); che il (omissis) uto,
sentiva un rumore metallico)proveniente dalla parte posteriore, come se avesse
urtato qualcosa o avesse perso qualche pezzo dell’auto; che,
fermatosi a ridosso del marciapiede, dopo aver spento il motore scendeva
dall’autovettura, rilevando un’ammaccatura al parafango posteriore; che
sopraggiungeva un’altra auto il cui conducente lo "informava" che
aveva perso qualcosa, ovvero un pezzo meccanico alcuni metri più indietro; che,
mentre si voltava per vedere cosa avesse perso nel tratto di strada percorso,
uno sconosciuto si metteva al volante dell’autovettura Toyota Yaris targata
xxxx; allontanandosi
verso il Vomero; che aveva presentato denunzia del furto all’autorità di
Polizia e la denunzia era stata archiviata dall’autorità giudiziaria, per
essere rimasti ignoti gli autori del reato; che, nonostante le sollecitazioni
di corresponsione dell’indennizzo rivolte alla società di assicurazioni, questa
non aveva provveduto al pagamento ravvisando nella condotta dell’istante una
colpa grave ovvero una grave negligenza per non Ij, « aver usato tutte le
precauzioni necessarie ad impedire l’evento. Ciò premesso l’attore conveniva in
giudizio la H.D.I. Assicurazioni s.p.a, per sentire dichiarare dovuta ad esso
istante la somma di Euro 10.329,14= in conseguenza del furto subito e per
l’effetto condannare la convenuta al pagamento del predetto importo oltre
rivalutazione monetaria ed interessi legali. Si costituiva in giudizio la
convenuta che impugnava la domanda eccependo in via preliminare
l’improponibilità della domanda in virtù della clausola compromissoria di cui
all’art. 11 delle condizioni generali di contratto; subordinatamente deduceva
l’insussistenza del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 7 lettera a)
delle condizioni generali di contratto nonché dell’art. 1900 c.c., trattandosi
di sinistro cagionato o comunque agevolato dalla colpa grave dell’assicurato e,
in via ulteriormente gradata, eccepiva la violazione degli obblighi
contrattuali in ordine ai termini della denunzia dell’evento all’assicuratore e
contestava l’importo così come quantificato unilateralmente dall’attore. Con la
memoria ex art. 183, comma 5°, c.p.c. l’attore, "a modifica e precisazione
della domanda", chiedeva che la stessa fosse ricondotta all’accertamento
del diritto dell’istante a vedersi risarcito il danno, "rinunziando, in
questa sede, alla invocata conseguente azione di condanna della convenuta
compagnia..". Con la memoria di replica ex art. 183, comma 5°, c.p.c. la
H.D.I. Assicurazioni s.p.a, contestava la legittimità di tale rinunzia e
dichiarava, comunque, di non accettarla, Svolta l’istruttoria, la causa veniva
rinviata per la precisazione delle conclusioni ed all’esito riservata in
decisione con l’assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il
deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE L’art.
11 delle condizioni generali di assicurazione stabilisce che: "La determinazione
dell’ammontare del danno è effettuata dalla società e dall’assicurato mediante
accordo concluso direttamente fra loro o, anche se una delle parti ne faccia
richiesta, tra due periti che esse nominano, uno per ciascuna, con atto unico
ed ai quali conferiscono anche l’incarico di riferire -, sulle circostanze di
tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, nonché sulla corrispondenza
effettiva del rischio con la descrizione e con le dichiarazioni risultanti
dalla polizza. I due periti, se non si accordano tra loro, in tutto o in parte,
ne nominano un terzo... le conclusioni cui i due periti pervengono
concordemente e quelle che sui punti controversi il Collegio adotta... sono
vincolanti per le parti che fin d’ora rinunciano ad ogni impugnativa, spregiudicata
ogni questione attinente all’indennizzabìlità del danno... ». Detta clausola
integra una perizia contrattuale e non una clausola compromissoria per
arbitrato irritale, Si ha infatti perizia contrattuale quando le parti
devolvono al terzo, o ai terzi, scelti per la loro particolare competeva
fenica, non già in risoluzione di una controversia giuridica (come
Bell’arbitrato libero), ma la formulazione di un apprezzamento tecnico eie
preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro
determinazione volitiva. In tema di assicurazione contro i danni, qualora le
parti affidino ad un terzo l’incarico di esprimere m apprezzamento tecnico
sulla entità delle conseguenze di un evento al quale è collegata la prestazione
dell’indennizzo, impegnandosi a considerare tale apprezzamento come
reciprocamente vincolante, ma escludano dai poteri di detto terzo,
esplicitamente od implicitamente, la soluzione delle questioni attinenti alla
validità ed operatività della garanzia assicurativa, il relativo patto esula
dall’ambito dell’arbitrato, rituale od irrituale, e configura una ipotesi di
perizia contrattuale, che non interferisce sull’azione giudiziaria rivolta alla
definizione delle indicate questioni (Cass. 21881/04; Cass, 1409/02; Cass. 10554/98-Cass.
9032/95). Nella fattispecie la presente controversia, originata dai contrasto
insorto ante causam tra le parti, in via preventiva rispetto alla
quantificazione dell’indennizzo, in ordine alla sussistenza del diritto dri
Cortese a ricevere l’indennizzo assicurativo, ai sensi dell’art. 7 lettera a)
delle condizioni generali di contratto nonché dell’art. 1900 c.c., è dunque
proponibile, seppure limitatamente a tale aspetto e non alla consequenziale
domanda di condanna. Ciò premesso va osservato che la H.D.I. Assicurazioni
s.p.a, ha in particolare eccepito l’insussistenza del diritto del Cortese
all’indennizzo, richiamandosi all’art, 7 lettera a) delle condizioni generali
d: contratto nonché air art. 1900 ce, assumendo trattarsi di un sinistro cagionate
o comunque agevolato dalla colpa grave dello stesso assicurato. In punto di
fatto va rilevato che l’attore, in data 7-5-2002, in ordine alle circostanze
dell’evento in questione, ha denunziato ai Carabinieri della Stazione di Napoli
- Rione Traiano quanto segue: «accostatomi sul margine destro della strada,
scendevo dalla mia autovettura, lasciandola con il motore acceso ...e mentre
incuriosito cercavo per terra, notavo la mia autovettura allontanarsi a gran
velocità in direzione Vomexo.." e, in un secondo momento, presso gli
stessi Carabinieri, ha dichiarato: «in sede di denuncia, dovuto allo stato
confusionale del furto, affermavo di aver lasciato l’auto con il motore acceso,
ma in effetti sono sceso dall’auto spegnendo il motore. - L’unico teste escusso
in giudizio ha riferito: "(omissis) che era dietro l’auto, guardava la
stessa dietro e sotto l’abitacolo. Ho visto nell’immediatezza un giovane salire
a bordo e dileguarsi con la stessa.... Non posso riferire se Tanto rossa,
allorquando è stata asportata, avesse il motore acceso o spento, Non ricordo se
(omissis) allorquando ha parlato con me, avesse o meno tra le chiavi tra le
mani..." In 0gni caso il (omissis) nè in occasione della prima e neppure
della seconda e più "meditata" denunzia ai Carabinieri, ha riferito
di aver tolto le chiavi dell’auto dal cruscotto e neppure risulta che abbia mai
messo a disposizione della società assicurala le predette chiavi (cfr. libero
interrogatorio) le quali, m base ai convergenti elementi acquisiti, dovevano
essere rimaste inserite nel cruscotto dell’auto, come può desumersi anche dalla
repentinità dell’azione, descritta dallo stesso attore e dal teste. La
giurisprudenza ha più volte affamato che il principio di cui all’art. 1900 del
nesso cabale fra la detta condotta ed il danno trova applicazione il principio
della "conditio sine qua non" temperato da quello della regolarità
causale, secondo il disposto degli artt. 40 e 41 cod. pen.. Ne consegue che,
quando l’evento è derivato da una pluralità di comportamenti comminssivi od
omissivi, tra cui un comportamento colposo dell’assicurato, è sufficiente per
negare l’estensione della polizza accertate che, se detto comportamento non si
fosse verificato, l’evento non si sarebbe prodotto. Sulla scorta di quanto
innanzi rilevato non appare dubbio che il furto del veicolo è derivato anche da
un comportamento gravemente colposo dell’assicurato, consistito nell’aver
lasciato incustodita l’auto aperta e con le chiavi inserite, se non addirittura
con il motore avviato, tale da incidere casualmente in maniera decisiva nella
produzione dell’evento. Trattandosi
di disposizione prevista direttamente dalla legge, appare evidente che la norma
contrattuale che ne riproduce il contenuto non assume alcun carattere
vessatorio (art. 1469 ter c.c.) atteso che peraltro, il dispositivo normativo
sarebbe direttamente applicabile nei sensi predetti anche in mancanza della
clausola contrattuale. La domanda va pertanto rigettata. Ogni ulteriore questione
è da considerare assorbita nella statuizione predetta. Ricorrono
giùsti motivi, attesa la peculiare natura della controversia, per compensare
interamente tra le parti le spese processuali. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra
istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta la domanda; dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Così
deciso in Napoli il 19-3-2007. Il
Giudice Depositata
in Cancelleria oggi 22 marzo 2007. |
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