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Circolari 14/06/2007

Ministero dei Trasporti - Servizi di linea internazionali con paesi non appartenenti all’Unione europea

(Circolare n. 7 prot. 54849 dell’8 giugno 2007)

Roma 8 giugno 2007

Indirizzi …. Omessi…

OGGETTO: SERVIZI DI LINEA INTERNAZIONALI CON PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA

PREMESSA
I servizi di linea internazionali effettuati con autobus aventi come destinazione o origine i Paesi non appartenenti all’Unione Europea, salvo la Confederazione Svizzera, sono disciplinati da Accordi internazionali bilaterali stipulati dall’Italia con questi Paesi.
I predetti Accordi prevedono che l’istituzione e le modalità di esecuzione dei servizi di linea avvengano solo con il comune accordo delle Autorità competenti di entrambi i Paesi contraenti e sulla base delle determinazioni di una apposita Commissione Mista.
L’Accordo bilaterale si limita a fissare alcuni elementi essenziali che le imprese devono indicare nelle domande relative ai servizi di linea fra l’Italia ed il Paese terzo interessato, rinviando all’ordinamento interno di ciascun Paese contraente la regolamentazione dettagliata del procedimento di autorizzazione.
In Italia, la legislazione interna applicabile ai procedimenti volti all’istituzione, al rinnovo e alla modifica dei servizi internazionali con Paesi non appartenenti all’Unione Europea, è il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, cui ha fatto seguito il decreto ministeriale di attuazione, 1° dicembre 2006, n. 316.
Con l’abrogazione della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369, avvenuta in data 30 marzo 2007, data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale 316/06, le disposizioni di cui al decreto legislativo 285/05, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 3, del medesimo, sono fonte di diritto interno, cui far riferimento per gli aspetti non disciplinati direttamente dagli Accordi internazionali bilaterali stipulati dall’Italia con i Paesi non appartenenti all’Unione Europea.
Pertanto, il procedimento applicabile ai servizi internazionali in questione, pur rimanendo vincolato alle determinazioni assunte nell’ambito degli incontri di Commissione Mista, si informa a quei criteri di concorrenza, sicurezza e qualità, che sono alla base della nuova disciplina dettata dal citato decreto legislativo 285/05.
Alla luce di quanto sopra precisato, scopo della presente circolare è quello di fornire, in conformità alla disciplina dettata dagli Accordi internazionali bilaterali fra l’Italia e i Paesi non appartenenti all’Unione Europea e delle intese raggiunte in sede di incontri di Commissione Mista, nonché ai sensi del decreto legislativo 285/05 e del D.M. 316/06, istruzioni di dettaglio, circa la presentazione e la definizione delle domande di istituzione, rinnovo e modifica dei servizi, nonché sul rilascio della documentazione necessaria per esercitare gli stessi.


1) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di nuova istituzione, modifica, rinnovo, sono presentate al competente ufficio della Direzione Generale per l’Autotrasporto di Persone e Cose, ex Unità Operativa APC2, Via G. Caraci 36, 00157 Roma , utilizzando i modelli allegati alla presente circolare, mediante raccomandata AR o invio via fax (in entrambi i casi, con copia di valido documento di identità), o mediante consegna a mano. Possono presentare le domande le imprese iscritte al registro di cui all’art. 2188 del c.c. che soddisfano le condizioni previste per l’esercizio di servizi di linea interregionali.
Condizione necessaria per richiedere l’autorizzazione ad esercitare un servizio di linea è l’ottenimento del nulla osta sulla sicurezza delle aree di fermata e sul percorso stradale in territorio italiano, come previsto dalla circolare n. 2 del 23 marzo 2007.
La domanda volta a richiedere il rilascio del nulla osta sulla sicurezza delle aree di fermata, provvista di marca da bollo, dovrà essere redatta secondo il modello di cui all’allegato 1.
La domanda volta a richiedere il rilascio del nulla osta sulla sicurezza del percorso di un servizio di linea, provvista di marca da bollo, dovrà essere redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1A, a cui andranno allegati:
una tabella analitica ed una sintetica degli orari, predisposte conformemente ai modelli di cui all’allegato n. 2;
una tabella indicativa dei tempi di guida e di riposo dei conducenti, predisposta conformemente al modello di cui all’allegato n. 3;
planimetria del percorso stradale in territorio italiano con scala non inferiore a 1:250.000 e con scala non inferiore a 1: 1.200.000 in territorio estero.


1.2) DOMANDE DI NUOVA ISTITUZIONE E DI RINNOVO
Le domande di istituzione di un nuovo servizio e di rinnovo, (All.4), provviste di marca da bollo, sono corredate dai seguenti allegati:
a) dichiarazione di onorabilità (per ciascun soggetto indicato dalla vigente normativa) e di idoneità professionale in ambito internazionale; (All. 5, 5A, 5B);
b) attestazione della capacità finanziaria rilasciata da Istituto bancario;
c) copia del certificato attestante la qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione più recente, rilasciata da organismi accreditati dal sistema SINCERT;
d) dichiarazione relativa al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 3, comma 2 del D.Lgs. 285/05 di seguito indicate (All.6):
- applicazione delle norme in materia di rapporto di lavoro;
- rispetto delle disposizioni in materia di contabilità previste dal Reg. CEE 1893/91;
- assenza delle infrazioni previste dal D.lgs. 285/05 e assenza di revoca di titolo legale per l’esercizio di servizi di trasporto;
- adozione della Carta della mobilità;
e) dichiarazione attestante l’idoneità dell’impresa ad assicurare il regolare svolgimento del servizio di linea, relativamente al materiale rotabile, al personale, alle strutture e all’organizzazione aziendale (All.7);
f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all’esistenza dei nulla osta in materia di sicurezza del percorso e delle fermate (All.8);
g) dichiarazione attestante la riunione di più imprese (All. 9);
h) accordo commerciale redatto in lingua italiana e sottoscritto dalle imprese italiane e straniere interessate, qualora richiesto dalla Commissione Mista;
i) scheda contenente i dati anagrafici delle imprese partner straniere in caso di presentazione dell’accordo commerciale(All.10);
j) scheda informativa inerente le modalità di svolgimento del servizio di linea proposto, (con indicazione puntuale dei punti di passaggio alle frontiere), e dei prezzi (All. 11), contenente anche la tabella degli orari sintetica approvata (All.2) nonché le tabelle dei tempi di guida e di riposo dei conducenti(All.3);
k) planimetria del percorso stradale in territorio italiano, con scala non inferiore a 1:250.000 e con scala non inferiore a 1: 1.200.000 in territorio estero;
Gli allegati alle domande presentate da una riunione di imprese nn. 5, 5A, 5B, 6 e 7, nonché la certificazione di qualità aziendale rilasciata da organismi SINCERT, sono riferiti a ciascuna delle imprese riunite.
Qualora la predetta documentazione sia già stata presentata al competente ufficio della Direzione Generale scrivente, in occasione di precedenti domande il cui procedimento si sia concluso con il rilascio di una autorizzazione (nazionale o internazionale), l’impresa può produrre apposita dichiarazione circa il mantenimento dei requisiti (All. 12). Qualora siano intervenute modifiche delle condizioni sopra elencate, l’impresa titolare fornisce le necessarie integrazioni.
A ciascuna domanda sono allegate tante copie della stessa, non in bollo, per quanti sono gli Stati esteri di transito e di destinazione, corredate dalla tabella sintetica degli orari (All. 2), dalla tabella dei tempi di guida e di riposo (All. 3), dalla planimetria del percorso stradale, nonché dalla scheda informativa inerente le modalità di svolgimento del servizio di linea (All. 11).
Una copia della domanda, in carta semplice, corredata dalla documentazione di cui agli allegati nn. 7, 9, 11 e dalla tabella sintetica degli orari approvata(All. 2), va inoltrata all’Ufficio Motorizzazione civile capoluogo della regione nel cui territorio l’impresa richiedente è stabilita, di seguito denominato competente U.M.C..

1.3) DOMANDE DI MODIFICA
1.3.1) Le domande, concernenti modifiche, relative alle sole imprese italiane, al percorso e alle fermate in territorio italiano nonché al periodo, alle frequenze ed agli orari di esercizio del servizio (All.4), provviste di marca da bollo, sono corredate dagli allegati di seguito indicati.
Per le modifiche riguardanti:
a) la trasformazione societaria delle imprese autorizzate, la sostituzione dell’impresa titolare dell’autorizzazione, nonché l’aggiunta di una o più imprese al novero delle imprese riunite o la sostituzione di una di esse, occorre produrre copia del certificato attestante la qualità aziendale da organismi SINCERT e gli allegati nn. 5, 5A, 5B, 6 e 7, nonché l’allegato n. 9, in tutti i casi in cui l’autorizzazione di un servizio di linea è rilasciata a favore di una riunione di imprese. Inoltre, è necessario produrre un nuovo accordo commerciale concluso con l’impresa straniera;
b) l’aggiunta di una o più imprese italiane al novero dell’imprese subaffidatarie o la sostituzione di una di esse occorre produrre gli allegati nn. 5, 5A, 5B, 6, il certificato di qualità aziendale rilasciato da organismi SINCERT, nonché copia autentica del contratto di subaffidamento concluso tra le stesse imprese italiane;
c) l’eliminazione di una o più imprese italiane dal novero delle imprese subaffidatarie occorre specificare le cause di estinzione del rapporto di subaffidamento e produrre la relativa documentazione;
d) l’eliminazione di una o più imprese dal novero delle imprese riunite, occorre produrre gli allegati nn. 7 e 9 nonché il nuovo accordo commerciale concluso con le imprese straniere, qualora previsto dalla Commissione mista;
e) la variazione del periodo di esercizio, delle frequenze, degli orari, del percorso e l’aggiunta o l’eliminazione di una o più fermate in territorio italiano, occorre produrre l’allegato n. 11, comprensivo di una nuova tabella degli orari approvata (All. 2), ove la modifica riguardi la variazione degli orari, nonché, se del caso, l’allegato n. 8 e la planimetria del percorso stradale. Quando le suddette modifiche comportino l’impiego di ulteriori autobus o risorse umane, si richiede anche la presentazione dell’allegato n. 7.
Unitamente alle sopra indicate domande sono presentate tante copie delle stesse, in carta semplice e prive di allegati, per quanti sono gli Stati esteri di transito e di destinazione del servizio. Solo le domande relative alle modifiche di cui alla lettera e), sono corredate dall’allegato n. 11 e, ove necessario, dagli allegati nn. 2, 3, nonché dalla planimetria del percorso stradale.
Per le modifiche di cui alle lettere b) e c), copia, non in bollo, della domanda va inoltrata dall’impresa al competente U.M.C., priva di allegati. Per le modifiche di cui alle lettere a), e d) le domande sono corredate dagli allegati nn. 7, 9 e 11, mentre, per le modifiche di cui alla lettera e), sono corredate dai medesimi allegati previsti per la domanda in originale.
1.3.2) Le domande, concernenti modifiche, relative alle sole imprese straniere, al percorso e alle fermate effettuate al di fuori del territorio italiano, nonché agli orari di esercizio riferiti al solo percorso in territorio straniero, che non determinino variazioni agli orari relativi al percorso in territorio italiano, indicati nella tabella approvata, sono presentate in bollo e corredate dai seguenti allegati di seguito specificati.
Per le modifiche riguardanti:
a) trasformazione, aggiunta, sostituzione, ed eliminazione di un’impresa straniera, occorre produrre un nuovo accordo commerciale, ove previsto dalla Commissione Mista, nonché la scheda contenente dati anagrafici delle nuove imprese partner straniere (All. 10);
b) l’aggiunta di una o più imprese straniere al novero dell’imprese subaffidatarie o la sostituzione di una di esse, occorre allegare copia del contratto di subaffidamento concluso tra le imprese straniere;
c) l’eliminazione di una o più imprese straniere dal novero delle imprese subaffidatarie, nella domanda dovrà essere indicata la data di estinzione del rapporto di subaffidamento e prodotta l’eventuale relativa documentazione;
d) la variazione del percorso e l’aggiunta o l’eliminazione di una o più fermate solo in territorio estero, occorre produrre l’allegato n. 11 nonché la planimetria del percorso stradale;
e) la variazione degli orari, occorre produrre l’allegato n. 11, contenente una tabella sintetica degli orari, redatta secondo il modello di cui all’allegato n. 2, che non necessita di essere approvata dall’Ufficio motorizzazione civile del capoluogo di regione nel cui territorio è situato il capolinea italiano del servizio di linea.
Per le modifiche di cui alle lettere a) e d) che comportino l’impiego di ulteriori autobus o risorse umane, si richiede anche la presentazione dell’allegato n. 7 da parte dell’impresa italiana titolare.

2) PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE
La ex U.O. APC2, ricevuta la domanda, per l’istituzione, il rinnovo o la modifica di un servizio di linea, oppure la domanda per la trasformazione del titolo legale rilasciato ai sensi della L. 1822/39, comunica all’impresa richiedente l’avvio del relativo procedimento.
Dopo aver verificato la regolarità della domanda e delle dichiarazioni sostitutive allegate, procede, conformemente all’articolo 71 del D.P.R. 445/2000, ai controlli sulla veridicità delle predette dichiarazioni.
Qualora, la domanda e i relativi allegati risultino incompleti, provvede a comunicare all’impresa richiedente i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, sulla base di quanto previsto dall’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.

2.1) PROCEDIMENTO PER NUOVI SERVIZI DI LINEA E PER IL RINNOVO
L’ex U.O. APC2, verificata la regolarità della domanda, ne dà comunicazione al competente U.M.C., affinché proceda all’accertamento delle condizioni di cui all’articolo 3, comma 2 lettere e) ed f) del decreto legislativo 285/05, nei termini e con le modalità individuate dall’articolo 3, comma 8, del decreto ministeriale 316/06.
Ove tale accertamento dia esito negativo, il predetto Ufficio comunica all’impresa richiedente i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, dandone, altresì, notizia alla ex U.O. APC2.
Nel caso di accertamento positivo delle suddette condizioni, di cui all’articolo 3, comma 2 lettere e) ed f) del decreto legislativo 285/05, l’U.M.C. competente trasmette alla ex U.O. APC2 il relativo nulla osta.
Ricevuto il nulla osta, l’ex U.O. APC2 provvede a trasmettere copia della domanda, comprensiva della prevista documentazione allegata, ai Paesi di destinazione e di transito del servizio.
Il completamento dei predetti accertamenti è presupposto necessario per l’espressione del parere da parte della Delegazione italiana, ai fini del raggiungimento di un accordo in sede di Commissione Mista.
Allorché viene indetta una riunione di Commissione Mista tra l’Italia ed un Paese non appartenente all’U.E., l’ex U.O. APC2 rende note le date di svolgimento della medesima, e della relativa riunione preliminare, attraverso affissione di apposito avviso presso i locali di questa Direzione Generale.
Alla riunione preliminare, sono invitate le Associazioni di categoria del settore, le imprese esercenti e quelle richiedenti servizi di linea tra l’Italia e il Paese con il quale si svolgerà l’incontro di Commissione Mista. Alla stessa riunione possono partecipare, inoltre, tutte le imprese interessate.
In sede di riunione preliminare, al fine di fornire elementi utili di discussione alla Delegazione italiana, vengono rappresentate le eventuali problematiche attinenti lo svolgimento dei servizi di trasporto di persone aventi origine o destinazione nel Paese, con il quale si svolgerà la riunione di Commissione Mista.
Nella medesima riunione preliminare vengono, altresì, rese note le domande sulle quali si sono conclusi i sopra indicati accertamenti e quelle sulle quali i medesimi accertamenti non si sono conclusi. In merito a tali ultime domande, la Delegazione italiana, in sede di Commissione mista, si riserverà di esprimere il proprio parere solo successivamente alla conclusione dell’istruttoria prevista.
Le domande per le quali sono stati accertati motivi ostativi all’accoglimento non vengono sottoposte all’esame della Commissione Mista, salvo il caso in cui il motivo ostativo sia il mancato rilascio di uno o più nulla osta per la sicurezza delle fermate. In tale ipotesi, la domanda potrà essere esaminata in Commissione Mista esclusivamente laddove l’impresa dimostri di aver formalmente richiesto il predetto nulla osta. Anche in questo caso, la Delegazione italiana si riserverà di esprimere il proprio parere solo successivamente alla conclusione dell’istruttoria prevista.
Il termine ultimo di presentazione delle domande, affinché le stesse siano esaminate nell’ambito della indetta Commissione Mista, è il giorno antecedente alla data di svolgimento della riunione preliminare.


2.2) RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
L’ex U.O. APC2, in caso di determinazioni sfavorevoli emerse nell’incontro di Commissione Mista, comunica all’impresa richiedente i motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione, sulla base di quanto previsto dall’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.
Le determinazioni favorevoli assunte nell’ambito della riunione di Commissione Mista, vengono comunicate dall’ex U.O. APC2 all’impresa richiedente.
Il predetto Ufficio comunica, contestualmente, l’avvenuto rilascio da parte dell’U.M.C. competente del nulla osta relativo all’accertamento delle condizioni di cui all’articolo 3, comma 2, lett. e) ed f), del D. Lgs. 285/05, ed invita l’impresa a provvedere, entro dieci giorni, al pagamento del contributo previsto dall’articolo 5, comma 3, lettera b), del medesimo decreto legislativo.
Il mancato versamento nel predetto termine del contributo di cui sopra, da parte dell’impresa richiedente, costituisce motivo ostativo al rilascio dell’autorizzazione. Tale motivo è oggetto di comunicazione dell’ex U.O. APC2, ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.
Dopo aver accertato il versamento del contributo di cui sopra, la scrivente Direzione Generale autorizza l’esercizio del servizio di linea proposto. Copia del provvedimento di autorizzazione è inoltrata al competente U.M.C., affinché rilasci all’impresa richiedente la documentazione, comprovante l’avvenuta autorizzazione del servizio di linea.
Copia della predetta documentazione viene trasmessa per conoscenza all’ex U.O. APC2 ed agli Uffici Motorizzazione civile dei capoluoghi delle regioni in cui è prevista l’effettuazione di una fermata in territorio italiano, affinché gli stessi Uffici provvedano a darne conoscenza agli enti proprietari delle strade in cui sono ubicate le medesime fermate.
Inoltre, la medesima documentazione è trasmessa a cura del competente U.M.C. allo Stato estero di destinazione ed a quelli di transito.

2.2) PROCEDIMENTO RELATIVO A MODIFICHE DI SERVIZI DI LINEA
Per la specifica disciplina applicabile ai servizi di linea internazionali oggetto della presente circolare, qualsiasi tipo di modifica è autorizzata da questa Direzione Generale, previa intesa con le autorità competenti di un altro Stato, sulla base delle determinazioni raggiunte in sede di Commissione Mista o, per via epistolare, su indicazione della medesima Commissione.
Alle richieste di modifica, si applica il procedimento previsto al precedente punto per l’istituzione di nuovi servizi di linea, effettuando gli accertamenti necessari al caso. Per qualunque tipo di modifica richiesta, che non comporti l’impiego di ulteriori autobus o risorse umane, non è necessario richiedere al competente U.M.C. di procedere all’accertamento delle condizioni di cui all’articolo 3, comma 2 lettere e) ed f) del decreto legislativo 285/05.
Le modifiche relative ad un servizio di linea internazionale istituito, ai sensi della legge n. 1822/39, sono accordate a condizione che il medesimo servizio sia stato autorizzato, per la parte di percorso in territorio italiano, ai sensi del decreto legislativo n. 285/05, effettuati gli accertamenti previsti per l’istituzione di nuovi servizi.
Si invitano gli Uffici, gli Enti e le Associazioni in indirizzo a dare la massima diffusione alle disposizioni contenute nella presente circolare.

F.TO IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Clara Ricozzi

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Giovedì, 14 Giugno 2007
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