Quali
sanzioni sono previste nel caso di incompleta compilazione (mancanza del
nominativo) dei dischi del cronotachigrafo? Oltre ad una multa è prevista una
perdita punti delle patene? Email-Padova ***
L’articolo 15, paragrafo 5 del regolamento CEE n. 3821/85 prescrive che “Il
conducente deve apportare sul foglio di registrazione le seguenti indicazioni: a)- cognome e nome all’inizio dell’utilizzazione del foglio; b)- data e luogo all’inizio e alla fine dell’utilizzazione del foglio; c)- numero della targa del veicolo al quale è assegnato prima del primo viaggio registrato sul foglio e, in seguito, in caso di cambiamento di veicolo, nel corso dell’utilizzazione del foglio; d)- la lettura del contachilometri (prima del primo viaggio registrato sul foglio; alla fine dell’ultimo registrato sul foglio; in caso di cambio di veicolo durante la giornata di servizio <contatore del veicolo al quale è stato assegnato e contatore del veicolo al quale sarà assegnato>); e)- se del caso, l’ora del cambio di veicolo” Alla luce di quanto esposto nel quesito, si rappresenta che la mancanza di un dato compilativo obbligatorio del foglio di registrazione, come ad esempio il “cognome e nome”, comporta la violazione di cui all’articolo 19 della Legge 727/78 (€ 45,00). Si precisa che per questa tipologia di violazione non è prevista la decurtazione di punti dalla patente di guida del conducente. |
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