Volevo alcuni chiarimenti in merito al divieto di circolazione nei
giorni fastivi.
Se un’autoarticolato italiano, carico di ferro proveniente dall’estero (Belgio)
e diretto a Bari, entra in Italia il sabato mattina senza effettuare nessun
tipo di scarico merce e, alle ore 22.00 dello stesso giorno (sabato), fa la
sosta notturna fino alle ore 05.00 della domenica, riprendendo poi il viaggio
in direzione di Bari alle 05.00, quando il divieto ha poi inizio alle
ore 07.00 della domenica. Domando:
- Può circolare l’autoarticolato dopo le 07.00?
- Si doveva fermare alle 07.00?
- Sono valide le quattro ore per chi viene dall’estero?
Resto in attesa grazie buon lavoro.
E.mail-Grottole (MT)
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(Asaps). L’articolo 2, comma
1, del D.M. 29 dicembre 2006, poi ripreso dai prefetti per l’emanazione
dei loro singoli decreti, così dispone: "Art. 2. 1. Per i veicoli
provenienti dall’estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione
attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato
di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall’estero con un solo
conducente è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero -come
previsto dalle norme del regolamento CEE n. 3820/85 e successive modifiche-
cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di usufruire - con
decorrenza dal termine del periodo di riposo - di un posticipo di ore
quattro.". Sulla base di quanto
previsto da tale disposizione, si ritiene che il conducente, purché dimostri
che il viaggio ha avuto origine all’estero, beneficia della deroga prevista e,
di conseguenza, l’inizio del divieto slitterà di ora 4. Del resto, la norma non
specifica, ove si volesse pensare ad uno slittamento solo se il rientro
coincidesse con l’inizio del divieto, ma si limita a stabilire che per i
veicoli provenienti dall’estero o dalla Sardegna... l’orario di inizio del divieto
è posticipato di ore quattro. (Asaps)
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